provvedimento 23 ottobre 2024
Studi - Difesa Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

È stata approvata dalla Camera senza modificazioni e in via definitiva la proposta di legge "Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali" (A.C. 2049).

In relazione al provvedimento in esame, si segnala che l'iter al Senato è iniziato il 12 marzo 2024 e si è concluso il 17 settembre 2024. Nel corso dell'esame in sede referente, al Senato, sono state apportate alcune modifiche al testo originario del disegno di legge del Governo, illustrate nel relativo dossier (per un approfondimento dell'iter al Senato, si veda qui).

Il provvedimento è stato trasmesso dal Senato il 18 settembre 2024 ed il relativo esame in sede referente delle Commissioni congiunte III e IV (Affari esteri e Difesa) è stato avviato il 1° ottobre 2024 e concluso il 15 ottobre 2024, senza operare modifiche al testo approvato dal Senato.

Il disegno di legge, collegato alla legge di bilancio, apporta al­cune mirate modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, legge quadro che regola la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, con la primaria finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanzia­mento delle missioni internazionali italiane più snello e più rispondente alle rapide evoluzioni del contesto geo-politico internazio­nale confermando il ruolo centrale del Parlamento nel processo di autorizzazione e di verifica delle missioni internazionali.

Per approfondimenti si consulti il dossier redatto congiuntamente dai Servizi Studi della Camera e del Senato.

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Il provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1 introduce un elemento di flessibilità nelle deliberazioni con cui il Governo chiede al Parlamento l'autorizzazione per la partecipazione a una missione internazionale, prevedendo in anticipo le possibili "interoperabilità" tra missioni nella stessa area.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2, prevede che, nelle deliberazioni con le quali chiede al Parlamento l'autorizzazione alla partecipazione alle diverse missioni internazionali, il Governo possa individuare dei contingenti di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero - previa specifica autorizzazione parlamentare - al verificarsi di crisi o situazioni d'emergenza (quindi al di fuori delle missioni deliberate). Con una modifica approvata in sede referente al Senato, si prevede che, entro 90 giorni dall'autorizzazione parlamentare, il Governo riferisca alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), con i numeri 3, 4 e 5 interviene sull'articolo 2 (rispettivamente, sui commi (3, 4 e 4-bis) della legge n. 145 del 2016, per coordinare tali disposizioni con la semplificazione delle modalità di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali prevista dalla lettera c).

Il numero 3 sostituisce il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016.

In sintesi, il testo vigente del comma 3 prevede il riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i cui schemi sono sottoposti preliminarmente al parere parlamentare. Ai sensi del nuovo comma 6 dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, come sostituito dalla lettera c) del medesimo articolo 1, con il provvedimento in esame tale procedura di riparto viene semplificata, prevedendo la ripartizione del Fondo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e sopprimendo l'obbligo di acquisire sugli schemi di tali decreti il previo parere parlamentare.

La nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 prevede inoltre che le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo parlamentare siano adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il numero 4 interviene sul comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 145/2016, che autorizza le amministrazioni competenti a sostenere spese trimestrali in proporzione delle risorse iscritte sul Fondo per il finanziamento delle missioni.

Il numero 5 introduce modifiche normative al comma 4-bis dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2 modificano la tempistica e il contenuto della relazione analitica che ogni anno il Governo è tenuto a presentare sull'andamento delle missioni, anche al fine della loro proroga. La norma in esame posticipa la data di presentazione della relazione analitica sulle missioni in corso dal 31 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo. La modifica - si legge nella relazione illustrativa - è motivata dalla circostanza che al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le missioni, non sono sempre disponibili tutti gli elementi relativi al loro andamento e ai loro risultati.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), interviene sull'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, per semplificare le modalità di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali.

Nel testo attualmente vigente dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali viene ripartito tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo parlamentari, tenuto conto degli importi destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Tali DPCM provvedono a ripartire le risorse del Fondo tra le missioni internazionali indicate nella relazione analitica, conformemente alle deliberazioni parlamentari. Gli schemi di tali decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Secondo le modifiche proposte dalla disposizione in esame (nuovo comma 6, sostituito nell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016), il Fondo è ripartito con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente alle deliberazioni del Consiglio dei ministri.

Inoltre, in sede referente al Senato è stato inserito, all'articolo 4, il comma 3-bis, con il quale vengono definite delle precise condizioni da rispettare per poter disporre – attraverso decreti ministeriali del MEF – delle anticipazioni necessarie per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso.

L'articolo 1, comma 1, lettera d) e comma 2, introdotto in sede referente al Senato, interviene sull'articolo 5 della legge n. 145 del 2016, in materia di indennità di missione, per attribuire tale indennità anche al personale che è impiegato in un'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, cioè, in particolare, nelle acque internazionali e nello spazio aereo internazionale. Il successivo comma 2 provvede alla copertura finanziaria di tale misura.

Il comma 2 stabilisce che per la relativa copertura si provvede con le risorse del "fondo missioni" istituito dalla stessa legge 145/2006 (all'art.4 comma 1).

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento e prevede che le modifiche alla legge 145 del 2016 entrino in vigore dal primo giorno dell'anno successivo alla pubblicazione.

ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2024
 
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