provvedimento 8 luglio 2025
Studi - Ambiente Studi - Trasporti D.L. 73/2025 - Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici

Le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) hanno concluso nella seduta dell'8 luglio 2025, con l'approvazione del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea, l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti (Atto Camera n. 2416-A).

A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, il decreto-legge 73/2025 si compone di 36 articoli (a fronte dei 17 del testo iniziale) e 3 allegati.

Di seguito si dà sinteticamente conto delle disposizioni recate dal provvedimento, con evidenza delle principali modifiche intervenute in sede referente.

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L'articolo 1, modificato in sede referente, reca modifiche e integrazioni alla normativa per il riavvio delle attività volte alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, al fine di:

- disciplinare la rideterminazione, nell'ambito del nuovo piano economico-finanziario (PEF) della concessione, del costo dell'opera;

- disciplinare l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati stipulati con i soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera diversi dal contraente generale;

- modificare la disciplina relativa alle procedure espropriative relative all'opera (inserito in sede referente);

- prevedere, quale ulteriore condizione da rispettare affinché i contratti caducati riprendano a produrre effetti, l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri affidatari, delle regole sull'obbligatorietà della costituzione di un collegio consultivo tecnico per la prevenzione/risoluzione del contenzioso, con una decurtazione del 50% dei compensi dei relativi componenti;

- prevedere l'iscrizione di diritto della SDM nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate (inserito in sede referente).

L'articolo 1-bis, introdotto in sede referente, stanzia risorse per incrementare la capacità di liquefazione e rigassificazione del gas naturale, con un finanziamento totale di 35 milioni di euro ripartiti tra il 2027 e il 2029. Le risorse sono destinate a progetti strategici già valutati, che rispettino determinati requisiti, tra cui l'avvio dei lavori entro sei mesi dall'assegnazione del contributo.

L'articolo 1-ter, introdotto in sede referente, prevede lo sviluppo o il completamento in via prioritaria, nell'ambito dello sviluppo di studi e progettazioni del contratto di programma 2021-2025 tra MIT e ANAS, della progettazione dei seguenti interventi: S.S. n. 700 Caserta; raddoppio della Galleria della Guinza; variante di Pieve di Teco-Ormea con traforo di Valico Armo-Cantarana; interventi di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale della S.S. n. 78 Amandola-Mozzano; e S.S. n. 7ter, tratto Manduria-Grottaglie. Si autorizza inoltre una spesa nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per l'anno 2026, per il completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Garda.

L'articolo 1-quater, introdotto in sede referente, prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Cruscotto informativo per la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica (CIGAL), che mira a fornire ai soggetti interessati informazioni funzionali alla verifica di conformità alla normativa lavoristica, contributiva, fiscale, erariale e all'imposta sul valore aggiunto relativamente ai soggetti appaltatori.

L'articolo 1-quinquies, introdotto in sede referente, prevede l'individuazione di uno o più Commissari straordinari, per le attività connesse al completamento delle attività di progettazione del nuovo Ponte dell'Olla, della Variante alla S.S. n. 16, nel tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari, e degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della S.S. n. 100.

L'articolo 1-sexies, introdotto in sede referente, prevede la nomina, tramite DPCM, di un commissario straordinario per la tempestiva realizzazione del Polo Logistico di Alessandria Smistamento. La durata dell'incarico è prevista fino al 31 dicembre 2027.

L'articolo 2, modificato in sede referente, interviene su diverse disposizioni del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), riguardanti: gli incentivi per le funzioni tecniche a favore del personale con qualifica dirigenziale; l'anticipazione del prezzo per i servizi di ingegneria e architettura (inserito in sede referente); i criteri ambientali minimi per gli interventi di ristrutturazione (inserito in sede referente); le procedure per l'esecuzione di lavori in circostanze di somma urgenza e per gli eventi di protezione civile; gli attestati di qualificazione per l'esecuzione di appalti pubblici; la disciplina relativa al Collegio consultivo tecnico per gli appalti pubblici. Si introduce inoltre il nuovo articolo 46-bis del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018), al fine di disciplinare le procedure di affidamento di contratti pubblici in occasione delle emergenze di protezione civile.

L'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, al fine di incrementare le risorse per il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, autorizza la spesa di 1,17 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,48 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

L'articolo 3 introduce una disciplina transitoria per l'effettuazione della verifica sismica degli uffici pubblici, volta a porre rimedio alle difficoltà interpretative e applicative sorte in relazione alla locuzione di "normale affollamento" e a quella di "affollamento significativo".

L'articolo 3-bis, introdotto in sede referente, interviene sull'articolo 19 del decreto-legge 104/2023, in tema di interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali.

L'articolo 3-ter, introdotto in sede referente, al fine di procedere celermente al completamento dei lotti già finanziati compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia dell'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, prevede la nomina dell'amministratore delegato dell'ANAS a Commissario straordinario, nominato ai sensi del DL 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri).

L'articolo 3-quater, introdotto in sede referente, in relazione agli interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento del Traforo del Gran Sasso, provvede a trasferire le competenze dal Commissario straordinario per le Autostrade A24-A25 al Commissario straordinario già nominato per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, a cui vanno imputate le risorse del programma "Strade sicure", finanziato dal Piano nazionale complementare al PNRR.

L'articolo 3-quinquies, introdotto in sede referente, prevede – al fine di rafforzare l'attività di monitoraggio delle opere incompiute – l'istituzione presso il MIT, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un tavolo tecnico, di cui sono disciplinati composizione e compiti.

L'articolo 3-sexies, introdotto in sede referente, incrementa di 1 milione di euro per il 2025 e di 4 milioni di euro sia per il 2026 che per il 2027 il fondo volto ad assicurare la funzionalità delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera.

L'articolo 3-septies, introdotto in sede referente, interviene sul comma 10 dell'articolo 6 del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) introducendo disposizioni urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale.

L'articolo 4, modificato in sede referente, reca alcune disposizioni relative al servizio di autotrasporto. In particolare, si modifica la disciplina dei tempi di attesa dei veicoli per le operazioni di carico e scarico merci nonché quella relativa agli imballaggi e alle unità di movimentazione. Inoltre, si attribuiscono poteri sanzionatori e di diffida all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato in presenza di determinate violazioni dei contratti di trasporto di merci su strada e si stanziano 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per l'ammodernamento della flotta del parco veicolare del settore dell'autotrasporto. Inoltre si inserisce nell'articolo 13 del DL 109/2018 un nuovo comma 9-bis che affida all'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) funzioni aggiuntive di pianificazione e monitoraggio dei transiti relativamente ai corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità, prevedendo che esso opera quale infrastruttura di riferimento nazionale per la condivisione e l'aggiornamento dei dati territoriali e infrastrutturali rilevanti, anche tramite l'interoperabilità con sistemi informativi già in uso, autorizzando la spesa per l'attuazione della norma e provvedendo alla copertura dei relativi oneri (inserito in sede referente).

L'articolo 5, modificato in sede referente, contiene disposizioni inerenti alla sicurezza informatica e gestionale delle infrastrutture digitali di rete degli Uffici centrali e territoriali della Motorizzazione, ulteriori disposizioni di riordino delle attività espletate nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza dal competente personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la proroga del termine di limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5".

L'articolo 6, comma 1, modificato in sede referente, con norma di interpretazione autentica, dispone che l'aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, in caso di mancata produzione o diffusione dell'indice dei prezzi per il mercato all'ingrosso, è effettuato con l'utilizzo dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

L'articolo 6, comma 1-bis, introdotto in sede referente, precisa che la funzione caratterizzante delle aree portuali e retro-portuali si intende riferita alle aree o agli ambiti complessivamente considerati, come disegnati e specificati nel Piano regolatore portuale, e non alle singole porzioni dei medesimi, né ai singoli compendi affidati in concessione.

L'articolo 6, al comma 2, regola il periodo della stagione balneare. Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto, altresì, il comma 2-bis, a fini di coordinamento normativo.

Sempre in sede referente sono stati inseriti i commi 2-ter e 2-quater, i quali, rispettivamente, sopprimono la disposizione del Codice della navigazione secondo cui, a capo del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo assume anche il ruolo di capo del compartimento, e stanziano le relative risorse.

L'articolo 7 prevede che la Commissione tecnico-consultiva incaricata ad esprimere un parere sulle domande di autorizzazione per la movimentazione, in aree ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso, operi, non più presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, ma presso l'Autorità per la laguna di Venezia- Nuovo Magistrato alle Acque.

L'articolo 8 reca un'autorizzazione di spesa, per gli anni dal 2025 al 2027, a favore della società RAM S.p.a.

L'articolo 8-bis, introdotto in sede referente, stabilisce che l'incarico di Amministratore unico di ENAC Servizi S.r.l., società in house dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), può essere conferito anche ai dipendenti dell'ENAC.

L'articolo 9, modificato in sede referente, prevede l'applicazione ai contratti di lavori, con termine finale di presentazione delle offerte tra il l° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, della disciplina sulla revisione prezzi prevista dall'art. 60 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), in deroga a determinate disposizioni e criteri. In particolare, l'applicazione della disciplina dell'art. 60 del Codice è consentita a condizione che i contratti non abbiano beneficiato di precedenti forme di compensazione e siano rispettati determinati requisiti di sostenibilità economica. Tale misura è attivabile solo se vi è una copertura finanziaria sufficiente all'interno del quadro economico dell'intervento. L'articolo prevede inoltre l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, con applicazione dei prezzari aggiornati annualmente, in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione, rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta (inserito in sede referente).

L'articolo 10 reca, al comma 1, una autorizzazione di spesa, pari a circa 5,69 milioni di euro nel periodo 2025-27, per l'esecuzione delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto Intercity (in scadenza a fine 2026) dal 2027 al 2041.

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, apporta delle modifiche testuali al cosiddetto decreto PA, volte a specificare che l'assunzione di due dirigenti nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è prevista per gli uffici dei provveditorati interregionali o regionali.

L'articolo 10-bis, introdotto in sede referente, al comma 1 reca disposizioni relative alla sostituzione delle protezioni in caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, al fine di garantire interventi tempestivi e una maggiore sicurezza delle infrastrutture ferroviarie.

Al comma 2 consente la proroga di un ulteriore anno (vale a dire per tutto il 2025) dell'applicabilità della disposizione transitoria che disciplina – per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di VIA sia già stata avviata alla data del 19 aprile 2016 – l'approvazione delle varianti da apportare al progetto definitivo.

L'articolo 10-ter, introdotto in sede referente, incrementa gli importi delle sanzioni amministrative e delle ammende previste per la violazione di una serie di disposizioni in materia di sicurezza ferroviaria, tra cui quelle relative all'introduzione di estranei nelle sedi ferroviarie, al divieto di attraversamento dei binari e di azionamento dei sistemi di allarme al di fuori dei casi di incombente pericolo, all'arrecare danni e guasti agli impianti, nonché all'introduzione del bestiame nelle sedi ferroviarie e all'accensione di fuochi nella vicinanza delle linee ferroviarie.

L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali recata dal capo I della L. n. 193/2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) volte a:

- chiarire che il valore di subentro è l'indennizzo a carico del nuovo concessionario subentrante nelle ipotesi di cui all'art. 191, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;

- prevedere l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni vincolanti, ove formulate dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle proposte di affidamento (anche in house) della concessione autostradale;

- introdurre un rinvio al sistema tariffario definito dall'ART in luogo del previgente riferimento ad una delibera dell'ART;

- consentire in via transitoria, fino al 31 dicembre 2026, l'inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento prima del completamento della procedura di adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali al fine di rendere possibile il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza;

- disporre che, per le tratte autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di aggiornamento dei PEF relativi alle concessioni per le quali ente concedente è il Ministero e che resta fermo l'obbligo dell'ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale determinate sulla base del sistema tariffario definito dall'ART.

L'articolo 11-bis, introdotto in sede referente, reca modifiche alla disciplina relativa all'utilizzo, da parte dell'ANAS, delle risorse del soppresso "Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane" (comma 1) ed elimina la c.d. clausola di stand still che condiziona l'efficacia della nuova convenzione tra MIT e ANAS alla notificazione preventiva alla Commissione europea (comma 2).

L'articolo 11-ter, introdotto in sede referente, reca disposizioni urgenti per l'avvio delle attività della società Autostrade dello Stato S.p.A. Il comma 1 autorizza il trasferimento alla società di un contributo in conto esercizio di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2027. Il comma 2 autorizza il trasferimento alla società di un contributo in conto capitale di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, 8,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare alla realizzazione di progetti innovativi di monitoraggio e sorveglianza delle infrastrutture.

L'articolo 12 interviene in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina – contenuta nel decreto legislativo n. 190/2024 (cd. TU FER) – relativa all'individuazione delle aree territoriali in cui prevedere l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), in particolare delle cd. aree di accelerazione, implementando così l'attuazione della normativa europea in materia. In particolare, l'articolo, tra l'altro, modifica la modalità di individuazione, da parte dei piani regionali, delle aree di accelerazione (ora da individuare nelle cd. aree idonee definite tali ex lege), disponendo poi che siano ritenute aree di accelerazione anche le aree industriali ricadenti nella mappatura operata dal GSE.

L'articolo 13-bis, introdotto in sede referente, prevede l'assegnazione a favore del Comune di Stazzema di un contributo straordinario di 2,2 milioni di euro (200.000 euro nel 2025 e 2,0 milioni nel 2026) per progettare e realizzare una nuova strada tra le frazioni di S. Anna e Farnocchia, con l'obiettivo di valorizzare i luoghi della memoria.

L'articolo 14, modificato in sede referente, dispone l'inserimento, nel programma degli interventi urgenti adottato dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel maggio 2023 in attuazione dell'investimento M2C4-I.2.1a del PNRR, di ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., finanziati a valere sulle risorse del c.d. fondo unico ANAS e indicati nell'Allegato B al decreto-legge in esame per un importo complessivo di 43,4 milioni di euro. Viene inoltre stabilito che le attività di soggetto attuatore degli interventi indicati nell'Allegato B sono di competenza di ANAS S.p.a. Ulteriori interventi recano, rispettivamente, disposizioni inerenti al finanziamento delle attività dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), al fine di stabilire che l'autorizzazione di spesa prevista per detta Unità di missione è destinata anche ad ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, ivi incluso il supporto tecnico ai soggetti attuatori, e consentono la proroga, fino al 31 dicembre 2026, dei contratti sottoscritti con gli esperti incaricati dall'Unità di Missione per il PNRR del MIT e delle altre amministrazioni centrali.

L'articolo 15, comma 1, attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di taluni interventi strettamente funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame.

L'articolo 15, comma 2, stanzia risorse in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI, in considerazione dello specifico rilievo rivestito dai due Gran premi di Formula 1 organizzati in Italia.

L'articolo 15, comma 2-bis, inserito in sede referente, prevede l'aumento di 2 milioni di euro per l'organizzazione e le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del MIT.

L'articolo 16 reca, al comma 1, delle autorizzazioni di spesa per il 2025 e a decorrere dal 2026 in favore della Gestione governativa della ferrovia Circumetnea.

Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, specifica che parte delle risorse del contratto di programma, parte investimenti, tra RFI e MIT siano destinate - per una quota di 4 milioni di euro annui per il 2027 e il 2028 - anche al finanziamento di binari di precedenza in stazione sulla linea FL3 Roma Tiburtina – Viterbo Porta Fiorentina.

L'articolo 16-bis, introdotto in sede referente, autorizza la spesa complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per gli interventi di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi al progetto della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, da individuare tramite apposito protocollo di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, RFI S.p.A., la regione Campania e i comuni interessati.

L'articolo 17 dispone, infine, che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 9 luglio 2025
 
temi di Edilizia, urbanistica ed opere pubbliche