La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 novembre 2024 n. 178 (A.C. 2196), recante misure urgenti in materia di giustizia. ll provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato il 15 gennaio 2025, è stato esaminato in sede referente dalla Commissione giustizia, che non ha apportato modificazioni al testo del Senato e ne ha concluso l'esame nella seduta del 16 gennaio 2025.
Tra le norme contenute nel decreto-legge n. 178/2024 si annoverano disposizioni in materia di:
Il decreto-legge 29 novembre 2024 n. 178 introduce disposizioni normative volte a regolare alcuni aspetti dell'amministrazione della giustizia e si compone di 11 articoli.
In particolare, il provvedimento reca disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici giudiziari, prevedendo:
L'articolo 6 del decreto-legge 178/2024 detta disposizioni in materia di edilizia penitenziaria. A tal riguardo viene innovata la disciplina concernente la figura del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, incidendo su aspetti come i poteri ed il compenso del commissario, la durata dell'incarico, che viene prorogata sino al 31 dicembre 2026, e la soppressione della previsione dell'acquisizione dell'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario.
L'articolo 7 interviene sulla disciplina in materia di procedure di controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico), dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (art. 275-bis, c.p.p.), dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter, c.p.p.), precisando che l'accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della fattibilità operativa.
L'articolo 8, reca una disposizione di interpretazione autentica concernente i termini di applicazione della disciplina transitoria prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In particolare, si chiarisce che nelle procedure ivi elencate, non si richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 136/2024).
L'articolo 9 estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, posta a carico di un apposito Fondo previsto dalla normativa vigente.
L'articolo 10, reca la clausola di invarianza finanziaria generale riferita al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9; mentre l'articolo 11, dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 29 novembre 2024.