provvedimento 21 gennaio 2025
Studi - Giustizia Misure urgenti in materia di giustizia D.L. 178/2024

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 novembre 2024 n. 178 (A.C. 2196), recante misure urgenti in materia di giustizia. ll provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato il 15 gennaio 2025, è stato esaminato in sede referente dalla Commissione giustizia, che non ha apportato modificazioni al testo del Senato e ne ha concluso l'esame nella seduta del 16 gennaio 2025.

Tra le norme contenute nel decreto-legge n. 178/2024 si annoverano disposizioni in materia di:

  • consigli giudiziari e consigli direttivi di legitimità;
  • funzioni direttive di legittimità e corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi negli organi giudiziari;
  • magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia;
  • funzioni dei giudici di pace;
  • edilizia penitenziaria;
  • procedure di controllo mediante mezzi elettronici;
  • procedure di regolazione della crisi di impresa e di esdebitazione;
  • assicurazione previdenziale INAIL per ilavoratori di pubblica utilità.
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Il decreto-legge 29 novembre 2024 n. 178 introduce disposizioni normative volte a regolare alcuni aspetti dell'amministrazione della giustizia e si compone di 11 articoli.

In particolare, il provvedimento reca disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici giudiziari, prevedendo:

  • il differimento al mese di aprile 2025 delle elezioni, previste per il 2024, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, al fine di riallineare la data delle elezioni con le cadenze stabilite dalla normativa vigente, che individua nella prima domenica di aprile e nel lunedì successivo i giorni per eleggere i componenti togati, rispettivamente, dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione (articolo 1, comma 1);
  • la facoltà per gli avvocati e i docenti universitari che formano il Consiglio giudiziario, di assistere e partecipare anche alle discussioni relative alle materie delle incompatibilità dei magistrati per rapporti di parentela e del conferimento degli incarichi o del passaggio di funzioni (articolo 1, comma 1-bis).
  • la modifica dei limiti di età per il conferimento di funzioni direttive e funzioni direttive superiori di legittimità: viene disposta l'equiparazione con il limite già previsto per il conferimento delle funzioni apicali di legittimità, pari ad almeno due anni di servizio prima del collocamento a riposo (articolo 2, lett. a);
  • l'ampliamento del novero delle cariche a cui non si applica il limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi prima di cinque anni dal giorno in cui è stata assunta la funzione. In particolare, tale deroga, che originariamente era prevista solo per gli organi direttivi apicali presso la Corte di Cassazione, viene estesa anche ai titolari di funzioni direttive e direttive superiori di legittimità (articolo 2, lett. b);
  • la non applicazione ai giudici assegnati alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia delle disposizioni relative al limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, fino alla decorrenza del termine di tre anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n.149 del 2022 (cd. riforma Cartabia) (articolo 3, comma 1);
  • la proroga sino al 30 giugno 2026 del termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, con scadenza antecedente al 30 giugno 2026 (articolo 3, comma 1-bis).
  • la modifica della disciplina vigente in materia di corsi di formazione per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado: nello specifico si stabilisce che la partecipazione a tali corsi è obbligatoria successivamente al conferimento o alla conferma dei suddetti incarichi, non rappresentando più un requisito di accesso a questi ultimi (articolo 4).
  • la riduzione da 24 a 6 mesi del periodo di assegnazione all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, con relativa copertura finanziaria (articolo 5)

L'articolo 6 del decreto-legge 178/2024 detta disposizioni in materia di edilizia penitenziaria. A tal riguardo viene innovata la disciplina concernente la figura del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, incidendo su aspetti come i poteri ed il compenso del commissario, la durata dell'incarico, che viene prorogata sino al 31 dicembre 2026, e la soppressione della previsione dell'acquisizione dell'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina in materia di procedure di controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico), dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (art. 275-bis, c.p.p.), dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter, c.p.p.), precisando che l'accertamento della fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria deve includere anche la verifica della fattibilità operativa.

L'articolo 8, reca una disposizione di interpretazione autentica concernente i termini di applicazione della disciplina transitoria prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In particolare, si chiarisce che nelle procedure ivi elencate, non si richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 136/2024).

L'articolo 9 estende anche ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, quale pena sostitutiva per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, posta a carico di un apposito Fondo previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 10,  reca la clausola di invarianza finanziaria generale riferita al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9; mentre l'articolo 11, dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 29 novembre 2024.

ultimo aggiornamento: 20 gennaio 2025
 
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