provvedimento 2 aprile 2025
Studi - Difesa Studi - Istituzioni Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

L'Assemblea della Camera, nella seduta del 1 aprile 2025, ha approvato definitivamente il disegno di legge di iniziativa governativa, contenente misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (A.C. 2139), già approvato dal Senato lo scorso 11 novembre 2024 (A.S. 1053).

Il disegno di legge, dopo le modifiche apportate durante l'esame in Senato, si compone dunque di diciotto articoli, suddivisi in due capi, e introduce misure volte a rafforzare e valorizzare la specificità delle diverse componenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il Capo I riguarda gli interventi in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Capo II, invece, reca norme in materia di benefici assistenziali in favore del personale del predetto comparto.

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Il disegno di legge è stato inizialmente presentato al Senato il 1° marzo 2024 (A.S. 1053).

È stato quindi assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 3ª (Affari esteri e difesa) il 12 marzo 2024.

L'esame è iniziato il 4 aprile 2024 e si è concluso il 9 ottobre 2024, con il conferimento del mandato ai relatori Occhiuto (per la 1ª Commissione) e Dreosto (per la 3ª Commissione) a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame. L'Assemblea del Senato ha quindi approvato il provvedimento, con 72 voti favorevoli e 37 astenuti, in data 11 novembre 2024.

Il 12 novembre 2024 il testo del provvedimento è stato dunque trasmesso alla Camera ed assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e IV (Difesa) il 15 novembre 2024.

L'esame presso le Commissioni riunite ha avuto inizio il 21 gennaio 2025.

Nel corso della stessa seduta è stato disposto l'avvio di un breve ciclo di audizioni; in particolare, sono stati auditi:

- i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, in data 22 gennaio 2025;

- i rappresentanti di Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), Comitato Nazionale Pompieri (CONAPO) e Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori-Vigili del fuoco (CONFSAL-VVF), in data 29 gennaio 2025.

Ulteriori contributi in forma scritta sono stati acquisiti il 30 - 31 gennaio 2025.

Respinte tutte le proposte emendative presentate nella seduta del 25 marzo 2025 e acquisiti i pareri delle Commissioni competenti, l'esame in sede referente si è concluso il 27 marzo 2025 con l'approvazione del mandato ai relatori De Corato (per la I Commissione) e Bicchielli (per la IV Commissione) a riferire favorevolmente in Assemblea.

La Camera, nella seduta dell'Assemblea del 1 aprile 2025, ha approvato il presente disegno di legge con 144 voti favorevoli, 2 voti contrari e 91 astenuti.

ultimo aggiornamento: 31 marzo 2025

Il Capo I (artt. 1-15) riguarda gli interventi in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia:

  • l'articolo 1 eleva a quattro anni, ovvero due se si tratti di sede disagiata, il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione, per agenti in prova, vice ispettori in prova e commissari capo (per i concorsi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento). Autorizza, ai fini del conferimento dei posti di livello dirigenziale, l'individuazione di posti di funzioni ‘in deroga', nel limite del venti per cento delle dotazioni organiche correlative di ciascuna qualifica, e per non oltre un quinquennio. Siffatta previsione vale per i funzionari che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto o qualifiche equiparate nelle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari. Prevede venga meno, nel periodo del Giubileo del 2025, il requisito di periodo minimo di permanenza in sede ai fini dei trasferimenti del personale che eserciti funzioni di polizia. Aggiorna in "Scuola superiore di polizia" la denominazione, presente nell'atto legislativo istitutivo, di "Istituto superiore di polizia", e prevede che il direttore della Scuola sia un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, correlativamente modificando la tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000, relativa a qualifiche e funzioni della carriera prefettizia. Prevede che la rideterminazione con decreto del Ministro dell'interno possa essere, oltre che dei ruoli, delle "carriere"; abroga un'altra disposizione relativa alla rideterminazione delle dotazioni organiche per esigenze operative e funzionali sopravvenute;si specifica che i requisiti di idoneità fisica e psichica per i candidati che espletano concorsi per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» sono i medesimi per coloro che sono candidati alla nomina a maestro direttore, a maestro vice direttore e ad orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato. È specificato, inoltre, che l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica per la nomina ad allievi agenti tecnici deve escludere le cause di non idoneità al servizio previste per il personale che espleta funzioni di polizia. Tali ruoli possono essere ricoperti anche da coniugi, figli superstiti e fratelli di appartenenti a forze di polizia deceduti o invalidi per servizio (almeno all'80 per cento) a causa di azioni criminose o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace (articolo 2);

  • per effetto dell'articolo 3 gli psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia vengono esentati dall'applicazione delle norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, estendendo loro il divieto di svolgere la libera professione in determinati ambiti, già valevole per i medici della Polizia di Stato;

  • l'articolo 4 determina, per la Polizia di Stato, una riduzione della durata dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di commissario, di vice commissario e di commissario tecnico (con una correlativa estensione, in alcuni casi, della durata del tirocinio), e demanda a un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la riduzione della durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico (ferma restando una loro prestabilita durata minima).

Il provvedimento reca inoltre alcune disposizioni relative alle Forze armate. In particolare:

  • l'articolo 5 reca disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'Ordinamento Militare (COM) - che reca la disciplina dell'organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri, articolandola nel Comando unità mobili e nel Comando unità specializzate disponendo l'accorpamento, in un'unica posizione, quella del Comando unità mobili e specializzate dell'Arma dei carabinieri, retta da un unico generale di corpo d'armata, delle due posizioni di vertice, il Comando unità mobili e il Comando unità specializzate, rette, secondo la normativa vigente, da due distinti generali di corpi d'armata. Il comma 2 prevede invece che il vertice del comparto contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei Carabinieri possa essere, oltre che un generale di brigata, anche un generale di divisione. Il comma 3 consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, le somme annualmente maturate a titolo di I.V.A. a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato ora attribuita all'Arma dei Carabinieri. Il comma 4, infine, interviene sul fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, eliminando l'orizzonte temporale annuale che, ai sensi della normativa vigente, occorre osservare nella ripartizione delle risorse. La ripartizione del fondo su base pluriennale risulta così funzionale ad ottimizzare l'attività di programmazione, tale da consentire una programmazione che interessi più esercizi finanziari;

  • l'articolo 6, interamente sostituito nel corso dell'esame in Assemblea al Senato, potenzia il contingente extra-organico (il cosiddetto "contingente speciale") del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, al fine di rafforzarne l'attività in materia di prevenzione e repressioni delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici. La norma in esame incrementa tale contingente da 128 a 168 unità;

  • l'articolo 9, composto da un unico comma, contiene diverse norme in materia di personale delle Forze armate, riguardanti in particolare il computo dei periodi di comando, l'impiego di ufficiali in incarichi qualificanti presso enti e agenzie esterne alla Difesa e la decorrenza delle promozioni a tenente colonnello. La previsione bandisce anche un nuovo concorso per marescialli, riservato a sergenti e volontari in servizio permanente con laurea e abilitazione in una professione sanitaria, per i posti non coperti da precedenti concorsi;

  • l'articolo 10, inserito durante l'esame in sede referente presso il Senato, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, in misura non superiore a 100 unità per l'anno 2025 e 38 per l'anno 2026;

  • l'articolo 11 – anch'esso introdotto in Senato - contiene disposizioni in materia di trattamento economico del personale del comparto difesa e sicurezza che svolge funzioni tecniche nell'ambito di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023).

Il provvedimento reca anche alcune disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare:

  • è prevista una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, concernenti funzioni, compiti, ordinamento del Corpo (articolo 12);

  • si prevede che il requisito di istruzione, consistente nella titolarità del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia da possedere entro il termine riferito alla data di svolgimento della prima prova (anche preselettiva) della procedura di reclutamento, per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco o ai ruoli del personale specialista o ad alcuni ruoli del personale tecnico-professionale (articolo 13);

  • è autorizzata l'assunzione fino a 54 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della graduatoria di concorso interno del 2023, e dispone, per il periodo del Giubileo del 2025, che venga meno il requisito minimo di permanenza in sede per i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletino funzioni operative, a domanda (articolo 14).

Il provvedimento reca inoltre alcune disposizioni relative ad altri Corpi, tra i quali il Corpo della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e delle Capitanerie di porto. Specificamente:

  • l'articolo 7 reca disposizioni concernenti la decorrenza delle promozioni, disposte a copertura delle vacanzedegli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. La relazione illustrativa al disegno di legge presentato in Senato evidenzia che tali disposizioni sono volte a garantire, per ciascuna tipologia di promozione degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza qui in esame, "l'applicazione di criteri uniformi e aprioristicamente determinati, tali da escludere che decorrenze diversificate – derivanti da fattori esogeni al procedimento di avanzamento – incidano sull'imparziale progressione di carriera";

  • l'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, apporta alcune modifiche all'ordinamento del Corpo della polizia penitenziaria volte a precisare l'ambito applicativo delle norme che richiedono necessariamente l'impiego di personale maschile o femminile, modificando altresì la tabella recante il ruolo organico della polizia penitenziaria. Le modifiche recate dall'articolo in commento incidono sul comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 395 del 1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) e sono volte a circoscrivere al solo personale che svolge le proprie mansioni all'interno delle sezioni detentive degli istituti la regola in base alla quale il personale di polizia penitenziaria deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati che si trovano all'interno degli istituti medesimi. A tal fine, la locuzione "servizi di istituto all'interno delle sezioni" contenuta al comma 2 viene sostituita dalla seguente: "servizi di vigilanza e osservazione all'interno delle sezioni detentive";

  • l'articolo 15 prevede la possibilità, per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, di destinare fino a 4 ufficiali fuori dal territorio nazionale, per l'impiego in qualità di "esperti" presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Più in dettaglio, il comma 1 inserisce un nuovo comma all'articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616 (recante "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"), ove si dispone che, per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima attribuiti all'autorità consolare, possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in qualità di esperti.

    L'attività di supporto e consulenza è svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione.

Il Capo II (artt. 16-18), invece, reca norme in materia di benefici assistenziali in favore del personale del predetto comparto. Qui troviamo i seguenti articoli:

  • l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, istituisce (con una clausola di invarianza finanziaria) la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere;

  • l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa l'aliquota del contributo a favore della «Cassa ufficiali» e del «Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa» della Guardia di finanza (commi 1, 2 e 3), e modifica la disciplina del Fondo di assistenza per i finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri (comma 4);

  • l'articolo 18 reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare. Con la modifica in esame si precisa:

     - chi sono i soci ordinari dell'Ente circoli della Marina militare, ossia gli ufficiali e i sottufficiali della Marina, iscritti di diritto;

     - che l'Ente medesime, da sempre alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, rientra dell'organizzazione logistica della Marina militare.

Per approfondimenti si rinvia al relativo dossier di riferimento.

ultimo aggiornamento: 31 marzo 2025
 
temi di Difesa e Sicurezza internazionale