Nella seduta del 25 marzo 2026 la Camera ha approvato in via definitiva - con 156 voti favorevoli e 112 astenuti - il disegno di legge recante "Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché deleghe al Governo" (A.C. 2429).
Il provvedimento, che era già stato approvato dal Senato con 83 voti favorevoli e 52 astenuti, interviene sul decreto legislativo n. 178 del 2012 che ha trasferito le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), all'Associazione della Croce Rossa italiana, persona giuridica di diritto privato ai sensi del codice civile, iscritta nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore ed è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. Lo stesso decreto, inoltre, conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare, nonché - con l'articolo aggiunto nella fase emendativa - due nuove deleghe al Governo, la prima per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66), anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate; la seconda per la razionalizzazione, la semplificazione, il coordinamento e il riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).
Il disegno di legge in esame è stato presentato al Senato in data 3 dicembre 2024 (A.S. 1320) ed è stato assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) in sede referente l'11 dicembre 2024.
Nel corso dell'esame presso la 3ª Commissione permanente del Senato il testo è stato emendato. Si segnala, in particolare, l'aggiunta dell'articolo 3 (emendamento 2.0.1) contenente delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare.
L'Assemblea del Senato, in data 28 maggio 2025, ha approvato il provvedimento con 83 voti favorevoli e 52 astenuti e trasmesso il testo alla Camera dei deputati.
Presso la Camera dei deputati, il provvedimento è stato assegnato alla IV Commissione Difesa in data 3 giugno 2025 (A.C. 2429). L'esame in Commissione è iniziato il 4 novembre 2025 e, non essendo stati approvati emendamenti, nella seduta del 4 febbraio 2026 è stato conferito al relatore il mandato a riferire in Assemblea. Nella seduta del 25 marzo 2026 la Camera ha approvato in via definitiva - con 156 voti favorevoli e 112 astenuti - il disegno di legge.
Il provvedimento in esame interviene sul decreto legislativo n. 178 del 2012 che ha trasferito le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), all'Associazione della Croce Rossa italiana, persona giuridica di diritto privato ai sensi del codice civile, iscritta nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore e posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Il provvedimento in esame, già approvato dal Senato (che, come già detto, ha introdotto un ulteriore articolo rispetto al testo originario del disegno di legge - vedi em. 2.0.1), interviene sul decreto legislativo n. 178 del 2012 che ha trasferito le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), all'Associazione della Croce Rossa italiana, persona giuridica di diritto privato ai sensi del codice civile, iscritta nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore ed è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.
L'articolo 1, comma 1, lett. a) integra l'elenco delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana, prevedendo che essa svolga anche attività di formazione dei soccorritori militari, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) sono relative alla disciplina del Corpo militare volontario e intendono superare alcune incongruenze normative in materia di richiamo in servizio nonché chiarire alcuni profili relativi alla condizione giuridica degli appartenenti a tale corpo.
Le categorie del personale direttivo del Corpo militare volontario vengono ampliate, inserendo, in aggiunta a medici, commissari e farmacisti, anche odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi. Con una modifica approvata al Senato, all'elenco è stata aggiunta anche la categoria dei dirigenti infermieri.
Si chiarisce infine che il personale del Corpo militare volontario, richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio.
L'articolo 1, comma 1, lett. c) sopprime la possibilità che l'Associazione della Croce Rossa Italiana, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, possa costituire una fondazione, anche con soggetti pubblici e privati. Viene di conseguenza soppressa anche la norma che prevede che tale fondazione possa stipulare una convenzione con il Ministero della difesa, per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate.
L'articolo 1, comma 2 dispone l'estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate», costituita nell'aprile del 2008. La norma dispone altresì che, in esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo sia devoluta all'Associazione della Croce Rossa Italiana. A quanto riporta la relazione illustrativa al provvedimento in esame, la Fondazione non ha mai effettivamente operato.
L'articolo 1, comma 3 stabilisce l'invarianza finanziaria del provvedimento.
L'articolo 2 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare.
L'articolo 3, introdotto al Senato, contiene due nuove deleghe al Governo:
- per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66), anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate;
- per la razionalizzazione, la semplificazione, il coordinamento e il riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo dossier.