In data 17 marzo 2026 è diventato legge (L. n. 37 del 2026) l'A.S. 1694 recante "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento".
Si ricorda che il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Senato in data 11 marzo 2026, mentre era stato approvato, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati in data 21 ottobre 2025 (AC 1866-A).
Il disegno di legge, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di 3 articoli.
L'articolo 1, modifica la legge n. 184 del 1983, che reca disposizioni in materia di affidamento di minori, al fine di istituire:
Il registro nazionale istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha come finalità quella di monitorare che vi siano le condizioni per il ricorso a tale istituto, nel superiore interesse del minore che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, evitando situazioni di collocamento improprio. A tal fine, il Dipartimento acquisisce dalle regioni e dagli enti locali, in quanto enti coinvolti nel procedimento di affidamento dei minori, i dati e le informazioni in loro possesso funzionali ad espletare i suddetti compiti di monitoraggio, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, adottando soluzioni tecnologiche che semplifichino la condivisione dei dati.
Le modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati sono demandate ad un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato- regioni e Stato-città ed autonomie locali e sentito e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Il registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati, istituito presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, invece, contiene un capitolo specifico per ciascun minore sottoposto a procedura di affidamento. Nel suddetto capitolo sono annotati:
Le modalità per l'istituzione e la tenuta dei registri presso i tribunali sono demandate ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.
L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie. I compiti del nuovo Osservatorio (stabiliti nel comma 2) consistono nell'analisi dei dati del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, nell'effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti, nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi, in base alle medesime analisi e nella presentazione di una relazione annua. La definizione dell'organizzazione e della composizione del nuovo Osservatorio è demandata a un decreto ministeriale (comma 3). Le spese relative al funzionamento del nuovo Osservatorio e al suddetto registro nazionale sono poste a carico del Fondo per le politiche della famiglia (comma 4).
L'articolo 3, reca una clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad eccezione delle disposizioni relative all'istituzione del registro nazionale presso il Dipartimento della famiglia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e del registro dei minori presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la realizzazione dei quali sono previste delle apposite autorizzazioni di spesa.