Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 (recante "Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport") è stato esaminato in sede referente dalla VIII Commissione Ambiente, che ne ha concluso l'esame nella seduta del 25 luglio 2024, conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.
A seguito delle modifiche e integrazioni apportate in sede referente, il provvedimento si compone ora di 14 articoli (rispetto ai 13 del testo originario).
Vedi qui il dossier.
Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato
L'articolo 1 introduce una disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi alle società concessionarie autostradali con periodo regolatorio in scadenza nel corso dell'anno 2024, oltre a prevedere alcune modifiche normative volte a ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi.
Nel corso dell'esame in sede referente sono state inserite disposizioni riguardanti le somme dovute dalla società Autobrennero S.p.A. in relazione alla concessione autostradale A22 Brennero – Modena e accantonamenti per opere relative alla concessione medesima. In particolare il comma 2-bis reca alcune modifiche all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021. Il comma 2-ter, invece, prevede che la società Autobrennero Spa è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a euro 232.776.612,00 a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. Si precisa inoltre che la somma in questione per le annualità successive al 31 dicembre 2022 è quantificata nella percentuale del 27,25 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio della società regolarmente approvati. Il comma 2-quater prevede che il versamento della somma di cui al comma 2-ter, è effettuato dalla società in questione nella misura di 70 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e la parte rimanente, al netto dell'acconto già versato pari a 70.000.000,00 euro dalla concessionaria in forza del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021, nella misura di 41.592.204,00 euro entro il 15 dicembre 2025, e nella misura di 51.184.408,00 euro entro il 15 dicembre 2026. Il comma 2-quinquies stabilisce, inoltre, che l'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 comma 1-bis del decreto-legge n. 121 del 2021, è subordinata al pagamento dell'importo di cui al comma 2-ter, e altresì al deposito da parte della società Autostrada del Brennero S.p.A., presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico statale, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelari connessi e ad eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Da ultimo il comma 2-sexies prevede che, fermo quanto previsto dai commi da 2-ter a 2-quinquies, la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada A22 Brennero Modena è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano economico finanziario, una quota anche prevalente dei propri proventi in un fondo di accumulo destinato al finanziamento di interventi di adeguamento e potenziamento della rete autostradale, anche connessa, di potenziamento di sistemi locali di adduzione all'autostrada medesima e finalizzati al miglioramento della viabilità, anche ordinaria, funzionale all'asse autostradale. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene in base ad apposite convenzioni da stipularsi tra la società concessionaria e gli enti locali di volta in volta territorialmente competenti, che mantengono la responsabilità e la titolarità della realizzazione degli interventi. Da ultimo si prevede che la convenzione di concessione relativa alla tratta autostradale A22 Brennero Modena definisce i contenuti delle convenzioni sopra citate, l'elenco degli interventi da finanziare e i criteri per l'individuazione di eventuali interventi alternativi da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 2, modificato in sede referente, reca delle disposizioni finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (cosiddetto Ponte sullo Stretto). Sono, in particolare, introdotte disposizioni volte a: chiarire le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione; aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo; esplicitare che il costo del progetto deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente; chiarire alcuni profili relativi alla variazione dei prezzi; prevedere che la quantificazione dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale; precisare che l'approvazione, da parte del CIPESS, delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal MIT, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di VIA, del progetto definitivo e di altri documenti dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024; specificare che la società concessionaria può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita una ulteriore lettera b)-bis, volta a disciplinare le procedure di esproprio e i relativi indennizzi. Tra le principali novità si prevede che all'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi, la Stretto di Messina S.p.A. ovvero il contraente generale sono autorizzati, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La società Stretto di Messina S.p.A. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni sopra menzionato, l'Autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico. Si prevede, inoltre, che ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione che abbiano stipulato gli atti di cessione, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità quantificata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad uso di prima casa è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino ad un importo massimo di euro 40.000, da quantificarsi sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per quanto attiene, invece, agli usufruttuari, agli stessi è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, la quota delle indennità sopra menzionata, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Da ultimo la disposizione in commento precisa che quanto sopra descritto trova applicazione anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tal caso l'indennità aggiuntiva è quantificata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Per assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. Per quanto attiene, infine, ai maggiori oneri derivanti dalle misure sopra richiamate, ad essi si provvede, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, con risorse proprie del bilancio della Stretto di Messina S.p.A., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che vengono agli scopi vincolate e utilizzate entro dicembre 2024.
L'articolo 3, modificato in sede referente, reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, prevedendo (al comma 1) l'adozione, con D.P.C.M., di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 nonché a quelli individuati nell'Allegato I al decreto in esame, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge. Il comma 2 disciplina i criteri nel rispetto dei quali è predisposto il piano di razionalizzazione, consistenti nella riduzione del numero dei commissari, l'individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi, la revoca dei commissari nominati tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, e la nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari. Vengono dettate disposizioni in materia di modifiche al D.P.C.M. di cui al comma 1 (comma 3) e invarianza finanziaria (comma 4). Il comma 5 demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, il compito di individuare le opere relative ai progetti di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 101/2023, attuativo della direttiva (UE) 2021/1187 (realizzazione delle opere della rete TEN-T) per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, dispone che tali commissari straordinari sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.a. e (con una modifica introdotta in sede referente) prevede la trasmissione alle Camere da parte del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di una relazione annuale sulle attività da essi svolte. I commi 6, 7 e 8 prevedono l'istituzione presso il MIT e la disciplina dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Il comma 8-bis, introdotto in sede referente, reca infine disposizioni ampliative dei poteri del commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova.
L'articolo 4, modificato in sede referente, consente al Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia di conferire incarichi di livello dirigenziale generale, stipulare contratti di collaborazione e deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario, al fine di rafforzare la capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la laguna di Venezia. Il medesimo Presidente può inoltre avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche. In sede referente, è stato introdotto il comma 1-bis, che, per le medesime finalità indicate al comma 1, consente al Presidente dell'Autorità di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che vi provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 4 prevede invece un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.
Infine, il comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone un contributo straordinario di 500.000 euro, per l'anno 2024, a favore della Fondazione Teatri di Piacenza.
L'articolo 5, modificato in sede referente, autorizza, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, un finanziamento complessivo di 393 milioni per il periodo 2024-2034, per consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone (comma 1) e una spesa di 150 milioni per l'anno 2024, per la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (comma 2). Vengono inoltre prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po (comma 4).
Il comma 2-bis dell'articolo 5, introdotto in sede referente, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova SS 729 Sassari-Olbia, proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, alle condizioni previste dall'ordinanza di protezione civile n. 56 del 2013. Il comma 2-ter, introdotto in sede referente, dispone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, degli interventi e delle relative spese che saranno effettuati nel corso dell'anno 2024.
Il comma 3-bis dell'articolo 5, introdotto in sede referente, proroga al 3 agosto 2026 e al 10 dicembre 2026, i termini per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità riguardanti, rispettivamente, il completamento dei collegamenti intermodale Roma-Latina e autostradale Cisterna-Valmontone.
Il comma 4-bis dell'articolo 5, introdotto in sede referente, prevede il commissariamento per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale del porto di Tremestieri (ME), riconducendolo all'ambito normativo del decreto-legge c.d. Sblocca cantieri (n. 32 del 2019).
Il comma 4-ter dell'articolo 5, introdotto in sede referente, prevede la possibilità per il personale dipendente a tempo indeterminato del MIT di fruire dell'aspettativa per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali.
Il comma 4-quater dell'articolo 5, introdotto in sede referente, finanzia con un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, il completamento delle opere di consolidamento delle sponde e il recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno.
L'articolo 5, comma 4-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa di 7 milioni di euro, per l'anno 2024, per la realizzazione del polo di alta formazione coreutica dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano.
L'articolo 5, comma 4-sexies, introdotto in sede referente, modifica la disciplina finalizzata ad assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato "Nuovo Ponte Nord" prevedendo, in particolare, l'assegnazione al Comune di Parma di 6 milioni di euro (2 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026).
L'articolo 5, comma 4-septies, introdotto in sede referente, autorizza la spesa di 2 milioni di euro da destinare ad ARTE Genova per il completamento dell'intervento "Regione Liguria-Begato" nell'ambito del PINQuA.
L'articolo 6 prevede che, al ricorrere di determinate circostanze, sia possibile autorizzare l'erogazione delle somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento degli stessi mutui, al fine di assicurare il completamento delle opere ammesse al contributo o destinatarie dei mutui.
L'articolo 6-bis, introdotto in sede referente, in materia di divieto di circolazione dei vagoni dotati di toilette a scarico aperto adibiti a trasporto passeggeri, estende la deroga a tale divieto ai rotabili che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
L'articolo 7 reca diverse misure dirette ad accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani. In particolare si prevede la nomina di un commissario straordinario, che subentra in tutti i rapporti al prefetto di Genova, dotato di speciali poteri derogatori e di personale, al fine di attuare una serie di interventi, da prevedersi in uno specifico atto di programmazione finalizzato alla valorizzazione delle aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. sito nel comune di Cogoleto. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza della falda e di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.
L'articolo 8 provvede a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO2. Sono istituiti due nuovi organi autonomi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE): il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS (dall'acronimo dell'inglese Carbon Capture and Storage) e ne sono disciplinati i compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi.
L'articolo 9 destina 70 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027 per il completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e 50 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029, a favore di interventi infrastrutturali della Regione Liguria.
L'articolo 10, ai commi da 1 a 4, introduce un nuovo strumento finanziario, nell'ambito del fondo rotativo di cui alla legge 394/1981, specificatamente dedicato alle imprese che operano in Africa. Per tale nuovo strumento è previsto l'impiego di fondi fino a un massimo di 200 milioni, a valere però sulle risorse già presenti nel fondo rotativo. Sono ammessi cofinanziamenti a fondo perduto, nella misura fino al 10% dei finanziamenti concessi (fino al 20 % per le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno). Il comma 5 riguarda il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei. Il comma 6 dispone che i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 5 sono assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2024, in misura pari all'80% per singolo intervento. L'istruttoria, ai fini dell'ammissione degli interventi, è svolta da Cassa depositi e prestiti Spa che, in caso di esito favorevole, approva l'intervento e dà comunicazione a un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei (comma 7). Acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico Cassa depositi e prestiti Spa può sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi con il soggetto beneficiario (comma 8). Cassa depositi e prestiti Spa deve riferire al Comitato tecnico e al MEF l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento e riferire annualmente sull'andamento di ciascuno di tali interventi ammessi alla garanzia dello Stato (comma 9). Il comma 10 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 6, mentre il successivo comma 11 dispone, tramite un DPCM da adottarsi di concerto con il MAECI, la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei. Infine, il comma 12 rifinanzia per euro 50 milioni per l'anno 2024 il Fondo rotativo per operazioni di venture capital.
L'articolo 11 reca alcune modifiche agli artt. 610 e 611 c.p.p. in materia di giudizio in cassazione finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso.
L'articolo 12 differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale) per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo).
L'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge in esame il 30 giugno 2024.