provvedimento 12 luglio 2023
Studi - Attività produttive Studi - Istituzioni D.L. 57/2023 - Settore energetico

Il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2023, a seguito delle modificazioni apportate dalle Commissioni in sede referente, reca misure urgenti per il settore energetico.

In particolare, dette misure prevedono la riapertura fino al 29 luglio 2023 dei termini per richiedere l'autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari sotrardinari del Governo già nominati.

Nel testo del decreto sono confluite le misure per ridurre i costi dell'energia elettrica, del gas e dei servizi di teleriscaldamento a carico dei clienti finalie in origine disposte con il D.L. n. 79/2023.

Gli altri articoli aggiuntivi approvati in sede referente sono volti a riconoscere maggiori incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed a rivedere alcuni regimi autorizzativi relativi agli impianti pilota geotermoelettrici ed agli impianti di produzione di biometano. Si interviene sulla disciplina degli espropri per semplificare le attività di realizzazione di gasdotti e oleodotti e si equipara i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento al gasolio commerciale ai fini dell'applicazione delle accise agevolate. Infine, si consente lo svolgimento in via principale da parte degli enti del Terzo settore delle attività di produzione, accumulo e condivisione di energia rinnovabile per l'autoconsumo.

Per approfondire si veda il dossier a cura dei Servizi Studi di Camera e Senato.

Per i profili di carattere finanziario si consulti il dossier sulla verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

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Gli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge prevedevano disposizioni in materia di finanza territoriale (articolo 1), di promozione della parità di genere nei contratti pubblici (articolo 2, co. 1) e di housing universitario (articolo 2, co. 2).

Nel corso dell'esame in sede referente tali articoli sono stati abrogati dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, facendo salvi gli atti, i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle due norme nel periodo di vigenza.

Contestualmente il contenuto dei richiamati articoli 1 e 2 è stato riprodotto al comma 2-bis dell'articolo 6 (in materia di promozione della parità di genere nei contratti pubblici), all'articolo 12 bis (in materia di finanza territoriale) e all'articolo 12-ter (in materia di housing universitario) del  medesimo decreto legge n. 51, convertito  con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 87 (pubblicata in G.U. 5 luglio 2023, n. 155).

ultimo aggiornamento: 12 luglio 2023

L'articolo 3, modificato in sede referente, riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati. Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione. Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale.

In sede referente sono state inserite le seguenti ulteriori misure.

L'articolo 3-bis prevede, per il III trimestre 2023, la rideterminazione dei bonus sociali per l'energia elettrica e il gas a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute nel limite di 110 milioni di euro, l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore gas e la proroga dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento sulle somministrazioni di gas metano, servizi di teleriscaldamento, e di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio dell'energia. Ai conseguenti oneri si fa fronte a valere sulle risorse residue disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

L'articolo traspone, quindi, nel decreto-legge in esame il contenuto dell'articolo 1 del D.L. 79/2023, che viene contestualmente abrogato dall'articolo 1-bis del disegno di legge di conversione, rimanendo salvi gli atti e i rapporti giuridici già sorti in virtù della norma abrogata.

Larticolo 3-ter prevede la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027.

L'articolo 3-quater consente ai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche per la realizzazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, dopo cinque anni dall'inizio dei lavori, di presentare, nell'ambito della successiva richiesta della concessione, istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori. In tal caso si prevede non si applichi il limite di 5 MW di potenza nominare installata, né il limite di 40 GWh annui di energia immessa nel sistema elettrico previsti dalla normativa vigente per detti impianti.

L'articolo 3-quinquies prevede siano sottoposti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione. Indica poi le condizioni al sussistere delle quali gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio possono essere sottoposti a PAS anziché ad autorizzazione unica. Infine, estende ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio le agevolazioni previste dal testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi a favore del gasolio commerciale.

L'articolo 3-sexies definisce strategici e di pubblica utilità le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti e gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali, la cui realizzazione o efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice sud-nord o lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco dei progetti di interesse comune. Per la realizzazione o l'efficientamento di tali infrastrutture, le proroghe dei termini per l'emanazione dei decreti di esproprio possono essere disposte prima della scadenza e per un periodo di tempo fino a otto anni. Si prevede, infine, per la realizzazione dei gasdotti e degli oleodotti appartenenti alle reti nazionali di trasporto e per la realizzazione dei gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, che l'autorità espropriante possa delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi.

L'articolo 3-septies riconduce gli interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo tra le attività di interesse generale esercitabili in via principale dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali.

L'articolo 3-octies prevede l'aggiornamento, in base all'inflazione, delle tariffe poste a base d'asta per l'assegnazione di incentivi agli impianti da fonti rinnovabili (eolici, fotovoltaici, idroelettrici o alimentati da gas residuati dai processi di depurazione).

ultimo aggiornamento: 12 luglio 2023
 
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