Le basi normative
La Costituzione riserva alla legge l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei ministeri (art. 95, 3° comma, Cost.).
La riserva di legge per l'ordinamento della Presidenza del Consiglio è stata attuata dalla legge 400/1988, ampiamente modificata per questo aspetto dal D.Lgs. 303/1999, adottato in base alla delega contenuta nella legge 59/1997 (la cosiddetta legge Bassanini).
La riserva di legge in tema di ministeri è stata attuata dal già richiamato D.Lgs. 303/1999 (relativo all'organizzazione della Presidenza del Consiglio), e dal D.Lgs. 300/1999 (organizzazione dei ministeri), anch'esso di attuazione della legge 59/1997.
Il numero massimo complessivo dei membri del Governo a qualunque titolo, compresi i ministri, i ministri senza portafoglio, i vice ministri e i sottosegretari, è pari a sessantacinque; inoltre, la composizione del Governo deve essere coerente con il principio di pari opportunità di genere sancito dall'articolo 51 della Costituzione (D.Lgs. 300/1999, art. 2, comma 4-bis).
L'organizzazione del Governo
Presidente del Consiglio dei ministri e ministri
Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Spetta al Presidente della Repubblica nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art. 92 Cost.).
Il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di vicepresidente del Consiglio dei ministri che, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, lo sostituisce. Qualora siano nominati più Vicepresidenti, la supplenza spetta al Vicepresidente più anziano per età. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, spetta al ministro più anziano secondo l'età. (L. 400/1988, art. 8).
I ministri con portafoglio costituiscono il vertice del dicastero che sono chiamati a presiedere. Il numero complessivo dei ministeri (decreto legislativo 300/1999, art. 2) è fissato, dopo il decreto-legge n. 22 del 2021 del governo Draghi, in 15 che sono così denominati, secondo la disciplina previste il D.L. 173/2022:
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico);
7) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);
8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica);
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);
10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione e merito (già Ministero dell'istruzione);
12) Ministero dell'università e della ricerca;
13) Ministero della cultura;
14) Ministero della salute;
15) Ministero del turismo.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un dicastero. In tal caso, fermo restando il numero dei ministeri, il numero dei ministri verrebbe ad essere inferiore a quello dei ministeri (L. 400/1088, art. 9, comma 4).
Ministri senza portafoglio
Oltre ai ministri responsabili di un dicastero, all'atto della costituzione del Governo, possono essere nominati ministri senza portafoglio (L. 400/1988, art. 9, commi 1 e 2), ossia ministri per la cui attività non sono previsti autonomi stati di previsione in sede di bilancio, bensì specifici stanziamenti nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio. Essi, infatti, svolgono funzioni delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri (sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale) ed operano presso la Presidenza del Consiglio.
Il numero dei ministri senza portafoglio e le deleghe ad essi affidate variano da governo a governo; generalmente sono sempre nominati il ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento, quello per la pubblica amministrazione e quello per gli affari regionali.
Viceministri e sottosegretari di Stato
Completano la composizione del Governo i sottosegretari di Stato chiamati a coadiuvare il Presidente del Consiglio e i singoli ministri. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri (L. 400/1988, art. 10).
Un sottosegretario di Stato è nominato segretario del Consiglio dei ministri di cui redige il verbale. È l'unico sottosegretario che partecipa di diritto alle sedute del Consiglio dei ministri.
A non più di dieci sottosegretari di Stato può essere attribuito il titolo di vice ministro, qualora siano loro conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio. I vice ministri possono partecipare, su invito del Presidente del Consiglio d'intesa con il ministro competente, alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su questioni attinenti alla materia loro delegata (L. 400/1988, art. 10, co. 3 e 4).