tema 15 dicembre 2022
Studi - Istituzioni D.L. 173/2022 Riordino delle attribuzioni dei ministeri
  • atto camera 547 "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (547)
    iter vedi su camera.it
    • 11 11 2022 Da assegnare
    • 11 11 2022 Assegnato
    • 17 11 2022 In corso di esame in Commissione
    • 01 12 2022 Concluso l'esame da parte della Commissione. In stato di relazione
    • 02 12 2022 In discussione
    • 06 12 2022 Approvato. Trasmesso al Senato
    • 14 12 2022 Approvato definitivamente dal Senato, non ancora pubblicato
    • 16 12 2022 Approvato definitivamente dal Senato. Legge

E' stato approvato definitivamente il  disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 173 del 2022 che interviene in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri (A.C. 547). 

Il provvedimento stabilisce le nuove denominazioni e competenze di cinque ministeri: il Ministero dello sviluppo economico diventa Ministero delle imprese e del made in Italy; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero dell'istruzione, Ministero dell'istruzione e del merito.

Inoltre, il decreto prevede che il servizio centrale del PNRR del Ministero del'economia operi a supporto del Ministro per le politiche europe, della coesione territoriale , del Sud e del PNRR.

Vengono poi istituiti il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), la Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese e il Comitato interministeriale per le politiche del mare. Inoltre, si diminuisce da 50 a 25 milioni di euro il valore soglia degli interventi strategici per i quali il ministero delle imprese e del made in Italy si può sostituire ad altre amministrazioni inadempienti.

Si interviene sulle funzioni di Governo dell'Autorità delegata ai servizi di informazione prevedendo che il soggetto ad essa preposto possa esercitare anche le funzioni di sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri con funzioni di segretario del medesimo Consiglio.

Per i profili di carattere finanziario, con riferimento al testo iniziale del provvedimento, si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

Per i profili di carattere finanziario, con riferimento alle modifiche apportate dalla I Commissione in sede referente, si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

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L'articolo 1, modifica la denominazione di cinque ministeri: il Ministero dello sviluppo economico diventa Ministero delle imprese e del made in Italy; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Ministero della transizione ecologica Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riassume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti precedente al riordino dei ministeri operata con il DL 22/2021; il Ministero dell'istruzione diventa Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 1-bis inserito nel corso dell'esame referente, modifica la disciplina relativa al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'Assegno unico e universale e alla comunicazione mensile del risultato di tale attività (condotta dall'INPS). Con la modifica proposta, le comunicazioni mensili, oltre che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono da indirizzare anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

L'articolo 2 ridenomina il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 1), apportando i conseguenti adeguamenti testuali nel D.Lgs. n. 300/1999. Quanto alle attribuzioni, queste vengono integrate con la previsione che il Ministero contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze degli altri dicasteri interessati (Ministero affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste e Ministero del turismo). L'articolo interviene, poi, sulla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione digitale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di prevedere che lo stesso sia presieduto, in alternativa al Presidente del Consiglio, dalla Autorità delegata (anziché dal Ministro) per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata.

L'articolo 3 modifica la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportando i conseguenti adeguamenti testuali al D.Lgs. n. 300/1999. Quanto alle attribuzioni, si prevede che il Ministero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità  alimentare garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.

L'articolo 4, modificato in sede referente, ridenomina il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Questo mantiene le competenze in materia di politica energetica e mineraria nazionale (trasferite nel 2021 dal Ministero dello sviluppo economico).

L'articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ripristinando la precedente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 6 modifica la denominazione del «Ministero dell'istruzione» in «Ministero dell'istruzione e del merito». Assieme ad alcune modifiche di coordinamento, la disposizione interviene innanzitutto sulle funzioni del dicastero, inserendo la promozione e valorizzazione del merito nell'ambito dei servizi educativi e delle finalità delle esperienze formative. Sotto il profilo organizzativo poi – con una novella priva di portata innovativa che si limita a recepire quanto già previsto dal D.L. 77/2021 – viene portato da 25 a 28 il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale presenti nell'ordinamento del Ministero. Nel corso dell'esame in sede referente sono state poi introdotte ulteriori modifiche che intervengono sul D.L. 77/2021 sotto due profili: da un lato, si precisa espressamente che la riorganizzazione del Ministero possa essere operata anche tramite il procedimento semplificato previsto dall'art. 13 del decreto-legge in esame; dall'altro lato, si incrementa di 1,28 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione collegati alle tre posizioni di livello dirigenziale generale.

L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame referente, prevede l'incremento di 1 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute, con contestuale riduzione di 4 posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Si prevede inoltre una innovazione dell'ordinamento dello stesso Ministero con una nuova articolazione in 4 dipartimenti e un numero di uffici dirigenziali generali di 12 unità. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si fanno salve le disposizioni dei regolamenti di organizzazione previsti dalla normativa vigente. L'attuazione delle modifiche deve avvenire nel rispetto dalla clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6-ter inserito nel corso dell'esame referente, stabilisce che il contingente di sedici unità di personale degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.

L'articolo 7, comma 1, modifica l'articolo 31 del D.L. n. 36 del 2022, il quale prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per le politiche spaziali e aerospaziali, ivi incardinata. Con la modifica in esame, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali in deroga, originariamente consentita in sede di prima applicazione, è ora consentita fino al 31 dicembre 2026.

L'articolo 7, comma 2, stabilisce che il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità delegata in materia di PNRR, ove nominata. Il Governo in carica ha attribuito la delega per il PNRR al Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'articolo 8 prevede che l'Autorità delegata in materia di informazione per la sicurezza possa esercitare anche le funzioni di segretario del Consiglio dei ministri. Con il D.P.C.M. 12 novembre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2022, n. 274) il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano è stato nominato Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 

L'articolo 9 istituisce il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo. Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. L'articolo dispone inoltre in materia di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese, con riferimento all'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli esteri, da esercitare, per effetto della norma "di concerto" e non più "d'intesa" con il Ministero delle imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico).

L'articolo 10 amplia l'ambito di applicazione del potere sostitutivo del Ministero delle imprese e del made in Italy stabilito dall'articolo 30 del decreto legge n. 50 del 2022, riducendo da 50 a 25 milioni di euro il valore soglia entro il quale gli investimenti per il sistema produttivo nazionale ne risultano ricompresi, specificando che gli stessi devono essere caratterizzati da significative ricadute occupazionali. Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, viene inoltre istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, destinata a raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese; individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento; assegnare, in caso di inerzia dell'amministrazione competente, un termine (alla stessa) entro cui provvedere; trasmettere, in caso di ulteriore inerzia, la proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo.

L'articolo 10-bis, inserito in sede referente introduce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 54-ter del d.lgs. n. 300/1999, il quale dispone che il Ministero del Turismo detiene la titolarità del portale "Italia.it", i diritti connessi al dominio stesso e la relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la sua strutturazione e la promozione delle politiche turistiche nazionali attraverso il portale stesso.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) recata dall'art. 57-bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), nonché sulla denominazione e sui contenuti del Piano per la transizione ecologica. In particolare, si prevede il coinvolgimento, nell'organizzazione del CITE, dell'istituendo Ministero delle imprese e del made in Italy - tenuto conto dei riflessi, sul settore produttivo, della transizione ecologica e dell'attuale contesto di crisi energetica - nonché all'inserimento delle materie energetiche tra quelle che devono essere coordinate dal Piano per la transizione ecologica. Nel corso dell'esame in sede referente, è stata aggiunto l'obbligo di pubblicare le deliberazioni del CITE sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 12 disciplina gli interventi in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche del mare e l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM).

L'articolo 12-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente novella l'articolo 11 della legge n. 46 del 2022 che riconosce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto concernente le procedure di di contrattazione. La nuova disposizione è volta ad integrare la delegazione di parte pubblica che partecipa alle procedure relative alla definizione degli accordi che definiscono il rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, inserendo anche la presenza dei Ministri dell'Interno e della Giustizia.

L'articolo 13 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30 giugno 2023 i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall'articolo 4 del D.Lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, anche alla luce della riserva di legge relativa in materia dell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 13-bis, inserito nel corso dell'esame in commissione in sede referente, dispone la soppressione della Commissione medica superiore di del Ministero dell'economia e delle finanze e ne trasferisce le relative funzioni all'INPS a decorrere dal 1° giugno 2023. Contestualmente, differisce dal 1° gennaio al 1° giugno 2023 anche la soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed il conseguente trasferimento delle relative funzioni all'INPS.

L'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2022
 
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temi di Costituzione, diritti e libertà