Secondo uno studio aggiornato al 2024 sui confidi in Italia, al 31 dicembre 2023, i confidi italiani sono 192, di cui 32 sono confidi maggiori (iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB, soggetti alla vigilanza di Banca d'Italia) e 160 confidi minori (di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, iscritti nell'elenco OCM, soggetti alla vigilanza dell'Organismo Confidi Minori).
Il numero è in diminuzione di 8 unità rispetto al 31 dicembre 2022, giacché, nel corso del 2023, sono stati cancellati dall'elenco OCM 10 confidi e ne sono stati iscritti 2. Invece, il numero dei confidi maggiori è rimasto stabile.
Per quanto concerne la distribuzione geografica dei confidi in Italia, da tale studio, risulta che la metà dei confidi ha sede legale nell'area del Mezzogiorno (95 confidi sul totale di 190), circa un terzo sono localizzati nelle regioni del Nord (67 confidi) e il restante 15 per cento nelle regioni del Centro Italia (28 confidi).
I confidi maggiori sono presenti soltanto sul territorio di 15 regioni italiane e sono concentrati soprattutto al Nord (63 per cento del totale, 20 confidi su 32); poco più di un terzo dei confidi maggiori è localizzata nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno (19 per cento del totale in entrambe le aree, 6 nelle regioni del Centro e 6 nelle regioni del Mezzogiorno).
I confidi minori sono invece distribuiti sull'intero territorio nazionale; almeno uno dei 158 confidi minori è presente in ogni regione. Specularmente rispetto alla distribuzione dei confidi maggiori, la maggior parte dei confidi minori è localizzata nelle regioni del Mezzogiorno (56 per cento del totale, 89 confidi su 158); seguono le regioni del Nord (47 confidi minori, 30 per cento del totale) e del Centro (22 confidi minori, 14 per cento del totale).
In base dei valori di flusso delle garanzie concesse nel 2022 (ultimo dato disponibile) in base al soggetto erogante, nel citato documento, è stato evidenziato che i confidi maggiori hanno concesso l'85 per cento delle garanzie totali nel corso del 2022 (2,4 miliardi su un totale di 2,8), mentre la quota di garanzie erogate dai confidi minori si limita al 15 per cento.
La disciplina di riferimento dei confidi è attualmente contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
Ulteriori disposizioni sono, altresì, contenute negli articoli 112 e 112-bis del TUB e negli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) n. 53 del 2015.
Nel corso della XIX legislatura, è stato presentato il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (AS 1484) il cui articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione della disciplina dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (c.d. "Legge sui confidi")
Inquadramento dei confidi nell'attuale contesto normativo
I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (cd. "confidi") svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi nei confronti di piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, al fine di favorirne l'accesso al credito di banche e di altri intermediari finanziari (articolo 13, comma 1, decreto-legge n. 269 del 2003). Tale attività è svolta dai confidi di "secondo grado" a favore dei confidi di "primo grado" e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
In relazione al volume di attività finanziaria, i confidi si distinguono in:
(a) confidi "minori" (con volume di attività finanziaria inferiore a 150 milioni di euro) iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112-bis del TUB e gestito dall'Organismo dei Confidi Minori (OCM).
(b) confidi "maggiori" iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB (con volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro).
Con riferimento ai confidi minori, l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 112-bis del TUB è subordinata al possesso di determinati requisiti che devono risultare dallo statuto:
1) natura giuridica: consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative;
2) oggetto sociale: svolgimento, in via esclusiva, dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali definiti dall'articolo 5 del decreto del MEF n. 53 del 2015, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge;
3) fondo consortile o capitale sociale: pari almeno a 100.000 euro:
4) quota di partecipazione di ciascuna impresa: non inferiore a 250 euro, né superiore al 20% del capitale sociale o fondo consortile;
5) compagine sociale costituita da: piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina dell'Unione europea;
6) ulteriori limiti previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003: il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili e dei fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico, non deve essere inferiore a 250.000 euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione.
7) requisiti di onorabilità stabiliti dal TUB: possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
Inoltre, ai sensi del comma 20 del citato articolo 13, i confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi medesimi. A tal fine, i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi devono associare complessivamente non meno di 5 mila imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.
I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti, a loro volta, da società consortili per azioni o a responsabilità limitata e sono alimentati dai contributi obbligatori versati annualmente dai confidi aderenti, nonché dai contributi i liberamente versati dai confidi medesimi e da soggetti terzi, pubblici e privati.
Più precisamente, i confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati (gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato).
Entro il medesimo termine, i confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualemente, al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Tali somme vengono poi annualmente assegnate, con decreto del MEF, al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. (articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996).
Per i confidi costituiti sotto forma di società cooperative, l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento previsto per le società cooperative a mutualità prevalente (articolo 2514, comma 1, lettera d), del Codice Civile) deve intendersi riferito al fondo di garanzia interconsortile cui il confidi aderisce o, in mancanza, al fondo di garanzia.
Ai sensi dell'articolo 13, commi 29, 30 e 31, del decreto-legge n. 269 del 2003, l'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del TUB, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambi.
I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB
I confidi con volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo ex articolo 106 del TUB.
In base alle indicazioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia 3 aprile 2015, n. 288, si tiene conto dell'aggregato composto da:
a. cassa e disponibilità;
b. crediti verso enti creditizi;
c. crediti verso enti finanziari;
d. crediti verso clientela;
e. crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria;
f. obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;
g. azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;
h. ratei attivi;
i. garanzie rilasciate;
j. altre poste dell'attivo e operazioni "fuori bilancio".
Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 53 del 2015, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali.
Nella citata circolare della Banca d'Italia, si precisa che la revoca dell'autorizzazione ricorre quando il volume di attività finanziaria del confidi risulti inferiore a 150 milioni di euro per almeno 3 esercizi consecutivi. Il legale rappresentante del confidi comunica alla Banca d'Italia il verificarsi di tale condizione ed alla comunicazione sono allegati la documentazione necessaria a comprovare la mutata situazione aziendale e un piano di dismissione degli attivi di bilancio, di durata non superiore a 12 mesi, rivenienti da attività non consentite ai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis TUB.
Tali confidi esercitano, in via prevalente, l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
I medesimi soggetti possono altresì svolgere, in via residuale, entro un limite pari al 20 per cento del totale dell'attivo, le seguenti attività:
1) altre forme di finanziamento di cui all'articolo 106, comma 1, TUB;
2) possono anche garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle piccole-medie imprese socie.
Possono, altresì, svolgere prevalentemente nei confronti di imprese consorziate o soci le attività previste dall'articolo 112, comma 5, TUB, quali:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
Nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni, i confidi iscritti all'albo possono svolgere attività connesse e strumentali, quali attività accessorie allo sviluppo dell'attività esercitata (es.: la prestazione del servizio di informazione commerciale) ovvero con carattere ausiliario a quella esercitata (es.: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale). In tale ambito, i confidi possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale (ovverosia, immobili che rivestono carattere di ausiliarietà all'esercizio dell'attività finanziaria).
Oltre al requisito dimensionale del totale dell'attivo, l'iscrizione del confidi all'albo di cui all'articolo 106 del TUB è subordinata alla verifica del rispetto dei seguenti requisiti:
I confidi iscritti all'albo ex articolo 106 del TUB redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali, nonché le istruzioni della Banca d'Italia per i bilanci degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. Diversamente, i confidi minori redigono il bilancio secondo le istruzioni della Banca d'Italia per il bilancio degli intermediari non IFRS.
Sospensione procedimento per l'adozione del provvedimento revoca dell'autorizzazione all'iscrizione del confidi all'albo ex articolo 106 del TUB
Nel corso della XIX legislatura è stata disposta la sospensione, per 24 mesi, del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB, conseguente al venir medo dei requisiti dimensionali (qualora il volume di attività finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro). A tal fine, il confidi interessato deve comunicare alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione dalla quale risulti che, al termine di tale processo, sia rispettato il requisito del volume di attività finanziaria (articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 202 del 2024, rispetto al quale si veda il relativo dossier).
Si ricorda che una prima sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dei provvedimenti di revoca adottati dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 53 del 2015, è stata disposta dall'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (e successiva modifica).
Disegno di legge delega per la Riforma organica disciplina dei confidi
Al fine di superare le difficoltà attuali del sistema della garanzia collettiva e favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese (o "PMI"), l'articolo 5 del disegno di legge sulle PMI (AS 1484) conferisce delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi.
Nello specifico, si delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione della disciplina dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (c.d. "Legge sui confidi"), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzamento dell'attività dei confidi a sostegno delle PMI nel campo della garanzia e dei servizi finanziari;
b) ampliamento della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;
c) revisione dei requisiti per l'iscrizione dei confidi all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario ("TUB");
d) incentivo ai processi di aggregazione dei confidi mediante agevolazioni e semplificazioni normative (costituzione di gruppi rilevanti anche ai fini di vigilanza);
e) ampliamento delle attività esercitabili dai Confidi di cui all'articolo 106 del TUB, con particolare riguardo alle attività di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
f) riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese (anche tramite forme di contribuzione pubblica);
g) promozione dell'integrazione inter-consortile dei confidi (previsione della facoltà per i confidi di assumere partecipazioni in altri enti, purché ciò non comporti modificazioni sostanziali del loro oggetto sociale).