tema 26 ottobre 2025
Studi - Finanze Società quotate e mercati finanziari

Nel presente tema si dà atto dei più recenti lineamenti normativi in materia di società e mercati.

Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 25 ha introdotto disposizioni in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. Il provvedimento intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858 (capo I-Capo VII) e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo VIII). Si veda il relativo tema per dettagli.

E' in vigore la legge n. 21 del 2024 contenente Interventi a sostegno della competitività dei capitali, il cui esame da parte della Camera si è concluso il 6 febbraio 2024. In particolare, l'articolo 19 del disegno di legge conferisce delega al Governo per l'adozione uno o più decreti legislativi recanti la revisione del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti, sui cui termini di esercizio è intervenuta la legge n. 28 del 2025.

In attuazione della delega è stato presentato alle Camere lo schema di decreto legislativo A.G. 331, concernente la riforma organica del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Si ricorda inoltre che, nel solco delle contingenze socio-economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, è stato istituito il cd. Patrimonio Destinato presso Cassa Depositi e Prestiti, le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano. 

Il legislatore ha poi modificato a più riprese la disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo nei settori strategici, cd. golden power, ampliandone la portata e precisandone l'operatività sia per far fronte alle esigenze derivanti dalla pandemia, sia con misure di natura strutturale.

Sotto un profilo diverso, il legislatore ha adottato specifiche misure per riequilibrare, a favore delle donne, l'accesso agli organi apicali delle società quotate e delle società pubbliche, preso atto della situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle imprese.

Infine, con riferimento alla Consob, con il decreto-legge n. 13 del 2023 e successivamente con il decreto-legge n. 132 del 2023 è stata prorogata al 31 dicembre 2026 la facoltà della Consob di adottare misure di contenimento della spesa nonché la riduzione della dotazione finanziaria complessiva del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, con la finalità di consentire il completamento del processo di digitalizzazione della Consob medesima.

Con una modifica all'articolo 123-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono state definite alcune finalità da perseguire da parte del Ministero dell'economia e delle finanze allorché si trovi ad agire come azionista ai fini dell'approvazione della politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, a cui sono tenute le società con azioni quotate.

In particolare si prevede che nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui al citato articolo 123-ter, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti vengano adottate strategie dirette a:

  • contenere i costi di gestione;
  • privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;
  • escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.
apri tutti i paragrafi

La disciplina del mercato dei capitali rappresenta un ambito normativo omogeneo che presenta caratteristiche (e una specifica regolamentazione) diverse rispetto ai settori bancario ed assicurativo (su cui si veda il relativo tema web).

La normativa nazionale di riferimento è contenuta nel decreto legislativo n. 58 del 1998, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, al cui interno, nel corso degli anni, sono state recepite diverse direttive europee che sono intervenute in questo settore (tra le quali le direttive MIFID I e II).

Occorre tuttavia segnalare che, successivamente alle crisi finanziarie degli ultimi anni duemila, alcuni importanti ambiti della disciplina sono stati attratti nell'ambito della normativa europea automaticamente applicabile.

In particolare con il regolamento (UE) 600/2014 MIFIR, che, nell'ambito di un'ampia riforma della disciplina dei mercati e dei servizi finanziari, introduce diverse regole in materia di trasparenza e controlli sulle negoziazioni, anche disciplinando le negoziazioni di strumenti derivati nei mercati regolamentati e con il regolamento (UE) n. 596 del 2014 relativo agli abusi di mercato, che, sostituendo le disposizioni della Direttiva 2003/6/UE (Market Abuse Directive - MAD I), ha istituito un quadro comune di regolamentazione in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, alcuni ambiti originariamente disciplinati nel Testo unico sono stati rimessi ad un livello regolatorio superiore e non più modificabile dalla disciplina nazionale.

Il decreto legislativo n. 107 del 2018 che  contiene gli interventi di adeguamento al  regolamento (UE) n. 596 del 2014 non infatti ha riprodotto il contenuto nel decreto legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - TUF) limitandosi ad adottare le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri. Il regolamento (Ue) n. 596/2014. Il decreto legislativo n. 107 del 2018 ha designato la Consob quale autorità amministrativa competente per l'applicazione corretta del regolamento e stabilisce, al contempo: le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'autorità; le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative da adottare in caso di violazione delle disposizioni regolamentari; le modalità di esercizio del potere sanzionatorio; i meccanismi per consentire la segnalazione all'autorità di violazioni effettive o potenziali del regolamento; le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte.

Inoltre in diversi casi la disciplina generale rimette ad atti delle autorità di vigilanza nazionali (in Italia la Consob e la Banca d'Italia a seconda degli ambiti d'intervento), talora di concerto, il compito di disciplinare in dettaglio alcuni aspetti non irrilevanti della disciplina.

Gli ambiti ai quali fa riferimento il settore normativo in questione sono riassumibili come segue:

- definizione e regolamentazione dei servizi e delle attività d'investimento sia sotto il profilo soggettivo (ossia quali sono i soggetti che possono esercitare tali servizi e attività, le relative condizioni e la disciplina della crisi) che oggettivo (ossia quali siano i servizi e le attività rientrante nella definizione. Tra queste una regolamentazione specifica concerne la gestione collettiva del risparmio). 

- regolamentazione della vigilanza sugli intermediari e ripartizione delle competenze tra le diverse autorità di vigilanza

- disciplina dei mercati (organizzazione del mercato, ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione, disciplina delle controparti centrali e dei depositari centrali, gestione accentrata degli strumenti finanziari), ivi compresa la relativa vigilanza;

- disciplina degli emittenti di strumenti finanziari negoziati e disciplina della collocazione dei medesimi (appello al pubblico risparmio);

- disciplina delle società quotate;

- apparato sanzionatorio.

ultimo aggiornamento: 15 settembre 2025

Nel corso della XIX legislatura è stata approvata la legge n. 21 del 2024, che è diretta ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Il provvedimento contiene numerose disposizioni in materia di società quotate, tra l'altro: ampliando i casi di esenzione dalla disciplina dell'offerta fuori sede (articolo 1), modificando la definizione di PMI ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (articolo 2) e permettendo la dematerializzazione delle quote di PMI (articolo 3); riformando la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi (articolo 4); introducendo, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione – MTF, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali (articolo 5); sopprimendo la possibilità, attribuita alla Consob, di aumentare il flottante nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni (articolo 6); introducendo modifiche al codice civile per far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nell'ipotesi in cui i titoli siano destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali e tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica (articolo 7); semplificando le procedure di ammissione alla negoziazione (articolo 8); introducendo norme volte a chiarire i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto e a modificare il regime di responsabilità del collocatore (articolo 9); sopprimendo l'obbligo vigente di segnalazione alla Consob delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo (articolo 10); consentendo, ove contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società (articolo 11); 

Si segnala inoltre che il disegno di legge, all'articolo 12, disciplina puntualmente la presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali. Si consente allo statuto societario di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo. Viene disciplinato, in dettaglio, il numero dei consiglieri spettanti in base ai risultati ottenuti dalla lista dei consiglieri uscenti. L'applicazione di tali disposizioni è prevista come decorrente dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025. Sono poi introdotte norme in tema di voto plurimo, aumentando da tre a dieci il numero massimo di voti per le azioni a voto plurimo (articolo 13), voto maggiorato, prevedendo che gli statuti possano disporre, per i soggetti titolari di azioni con voto maggiorato, iscritti nell'apposito elenco per almeno 24 mesi, l'attribuzione di un voto ulteriore - rispetto ai due voti, per ciascuna azione, previsti dalla disciplina vigente - alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivo a quello sopra indicato, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione (articolo 14), viene novellato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), estendendo agli Enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento, e prevedendo una nuova disciplina relativa a delle Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile) e Sicaf (Società di Investimento a Capitale Fisso) in gestione esterna (articolo 16). Si attribuisce a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (articolo 17).

Viene poi innalzato il limite dell'attivo delle banche popolari da 8 miliardi di euro a 16 miliardi di euro (articolo 18).

Si segnala che l'articolo 19 del disegno di legge conferisce delega al Governo per l'adozione uno o più decreti legislativi recanti la revisione del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti.

La disposizione, a tal fine: (i) indica principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega; (ii) disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo; (iii) fissa i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.

 In relazione al punto (i) il Governo è tenuto ad osservare alcuni princìpi e criteri direttivi, tra cui: sostenere la crescita del Paese aumentando la competitività del mercato nazionale; favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati; sostenere il ricorso da parte delle PMI a forme alternative di finanziamento; semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti e le regole del governo societario; contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli; aggiornare il regime di responsabilità previsto per le Autorità di vigilanza e i loro organi, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano, delle raccomandazioni e degli standard internazionali (articolo 24, comma 6-bis, legge 28 dicembre 2005, n. 262); procedere a una complessiva razionalizzazione e coordinamento di TUF, TUB, Codice delle assicurazioni private (Decreto legislativo 209/2005), Disciplina delle forme pensionistiche complementari (Decreto legislativo 252/2005), per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.

In merito al punto (ii), la norma prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Con riguardo al punto (iii), entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati al punto (i).

Per approfondimenti si veda il paragrafo successivo.

Con riferimento alla disciplina delle Autorità di vigilanza, l'articolo 20 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa. L'articolo 21 reca norme relative alla disciplina del c.d. cooling off e cooling in, ossia, delle regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, e contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione.

L'articolo 22, al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi.

L'articolo 23 inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob, che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali.

L''articolo 24 contiene una norma di interpretazione autentica che chiarisce che l'autorizzazione in deroga al proseguimento dello svolgimento della consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che volgevano tale attività, alla data del 31 ottobre 2007, si riferisce a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

L'articolo 25 reca norme in tema di insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016

L'articolo 26 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020.

ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2025

L'articolo 19 della legge n. 21 del 2024 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 27 marzo 2025), uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. E' stata, altresì, conferita al Governo la delega ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, i decreti correttivi e integrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi sopra elencati.

I termini suddetti sono stati prorogati, rispettivamente da dodici a ventiquattro mesi (quindi, entro il 27 marzo 2026) e da diciotto a ventiquattro mesi, dalla legge n. 28 del 2025. Per ulteriori approfondimenti sul contenuto della legge, si rinvia al relativo dossier di documentazione.

A seguito del citato intervento normativo, vengono indicati i seguenti principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega:

  • sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati nonché favorire l'accesso delle PMI a forme alternative di finanziamento, la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali;
  • implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;
  • aumentare la competitività del mercato nazionale, semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi la partecipazione assembleare, il relativo sistema sanzionatorio, la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;
  • facilitare il finanziamento dell'impresa in tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso il passaggio dalla quotazione sui mercati non regolamentati a quelli regolamentati;
  • rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio, garantendo la correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;
  • semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;
  • prevedere un riordino. il coordinamento, e l'aggiornamento della disciplina in materia di servizi e attività di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;
  • contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;
  • assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;
  • aggiornare e revisionare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale, il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge n. 262 del 2005, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano, delle raccomandazioni e degli standard internazionali, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria;
  • coordinare le disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al TUF, al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio;
  • procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del TUF, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), del decreto legislativo n.209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), del decreto legislativo n. 252 del 2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), nonché delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti, al fine di assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative,e per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela, provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate;
  • razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione;
  • apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal TUF e dal TUB al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle relative procedure

La medesima legge ha altresì conferito una delega al Governo  per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla legge stessa e con le disposizioni adottate in attuazione della delega sopra descritta.

In attuazione della delega citata è stato presentato alle Camere lo Schema di decreto legislativo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile (atto del Governo 331).

Con specifico riferimento alla riforma dei mercati dei capitali lo schema di decreto legislativo prevede, tra le novità principali:

-la distinzione tra gestori autorizzati e GEFIA sotto soglia registrati, con specifico inquadramento dei gestori EuVECA ed EuSEF tra i primi, allineandone la disciplina alla normativa europea;

-il riordino delle definizioni di Sicav, Sicaf, includendovi sia quelle a gestione interna che esterna, nonché delle SGR e l'introduzione della definizione di OICR societario in gestione esterna;

-l'istituzione della società di partenariato, come gestore specializzato in operazioni di private equity e venture capital;

-l'adeguamento delle definizioni relative alla clientela professionale con l'inclusione degli enti previdenziali privatizzati;

-l'introduzione di modifiche alle competenze delle Autorità di vigilanza (CONSOB e Banca d'Italia) prevedendo semplificazioni procedurali e di uno specifico dialogo preventivo tra operatori ed autorità sul modello della cooperative compliance;

-la revisione della disciplina dell'Offerta pubblica d'acquisto obbligatoria e l'introduzione della nuova ipotesi di acquisto totalitario su autorizzazione dei soci;

- la possibilità, per le società quotate, a determinate condizioni di passare dalla negoziazione dei propri strumenti finanziari nei mercati regolamentati alla negoziazione dei medesimi su sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. downlisting);

- l'introduzione di un regime semplificato per le società di nuova quotazione;

- la previsione di modifiche alla disciplina delle società quotate, anche allineando la terminologia a quanto previsto dalle disposizioni introdotte dall'articolo 9 con riguardo alle società per azioni disciplinate dal codice civile, con riferimento allo svolgimento delle assemblee e alle responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo nonché alla disciplina delle parti correlate.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier di documentazione relativo all'atto del Governo 331.

ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2025

Nel corso della XIX legislatura, attraverso la legge n. 21 del 2024 sono state introdotte alcune disposizioni in materia di educazione finanziaria.

In particolare è stato previsto che nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola sia inserito il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria. Inoltre si è introdotto il riconoscimento di un vero e proprio diritto al risparmio, all'investimento, all'educazione finanziaria, assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile, e alla cultura d'impresa (modifica all'articolo 1, comma 1, della legge n. 92 del 2019, concernente l'insegnamento dell'educazione civica).

Inoltre è stato modificato l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016 prevedendo che il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 237 del 2016 è volto ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati riconoscendo l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e promuovendo un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari presenti sul mercato.

La disposizione definisce il concetto di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie.

Si affida al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il compito di adottare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, individuando i principi ispiratori della stessa, su cui si esprimono le Commissioni parlamentari. Si prevede la trasmissione annuale (entro il 31 luglio) alle Camere, da parte del Governo, di una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Con riferimento a tale strategia, l'articolo 25 della legge n. 21 del 2024 ha previsto che il Comitato, con propria delibera, approvi il piano triennale di attività, in coerenza con il programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, sopra ricordato.

Per l'attuazione della Strategia nazionale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.
Da aprile 2018 è online il portale pubblico di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (http://www.quellocheconta.gov.it), frutto del lavoro del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016.
Il Comitato ha il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale prevedendone composizione, durata e modalità di nomina. Il Comitato individua obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati.

 

ultimo aggiornamento: 14 marzo 2025

Nel corso della legislatura sono stati posti in essere alcuni interventi normativi per estendere l'ambito di attività del Patrimonio Destinato.

Si ricorda che il decreto-legge Rilancio (articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020) ha previsto la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di  interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale Patrimonio Destinato è costituito mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un  fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Nella Gazzetta ufficiale del 10 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto MEF del 3 febbraio 2021, che reca il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato ( Atto del Governo n. 222). 
In estrema sintesi, il decreto ministeriale dispone  due differenti operatività del Patrimonio Destinato:
  • la prima, definita secondo i termini e alle condizioni di cui al cd. Temporary Framework sugli aiuti di Stato in seno all'emergenza COVID-19, su cui - come riferisce il Governo -la Commissione europea si è positivamente espressa a seguito di formale notifica da parte delle autorità italiane (decisione C(2020) 6459 final del 17 settembre 2020); nell'ambito di tale operatività, il Patrimonio Destinato interviene mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati;
  • una operatività a condizioni di mercato, mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, operazioni sul mercato secondario e ristrutturazioni di impresa; gli strumenti sono strutturati in coerenza con le operazioni di mercato della stessa specie e prevedono sempre la presenza di terzi co-investitori nella misura almeno del 30 per cento dell'ammontare: questi ultimi sottoscrivono gli strumenti a condizioni identiche a quelle del Patrimonio Destinato (c.d. pari passu). 
Successivamente (per effetto del decreto-legge n. 73 del 2021 e del decreto-legge n. 146 del 2021) gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in Temporary Framework: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati) sono stati estesi al 31 dicembre 2022. Il decreto-legge n. 146 del 2021 ha ampliato gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni.

L'articolo 26 della legge n. 21 del 2024, sulla competitività dei capitali, amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio).

Le norme in commento prevedono che: al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile; limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, sia consentito l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato anche alle società che sono sottoposte a indagini per reati da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, fermo restando il divieto di accesso – invece - per gli enti condannati o sottoposti a sanzione su richiesta.

L'articolo 5 della legge n. 124 del 2024 ha inoltre disposto che il Patrimonio Destinato possa effettuare, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato e con esclusione delle operazioni di ristrutturazioneinterventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, anche con riferimento a titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione, gestiti da società per la gestione del risparmio o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia;
Ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento sopra ricordatol'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.

ultimo aggiornamento: 24 settembre 2025
La normativa europea sul controllo degli investimenti esteri

Con riferimento al controllo degli investimenti esteri, a livello unionale, la normativa di riferimento è rappresentata dal regolamento (UE) 2019/452, che, come indicato all'articolo 1, istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione da parte degli Stati membri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e per un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione (disciplinato agli articoli da 6 a 10 del Regolamento) con riguardo agli investimenti esteri diretti che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esso prevede altresì la possibilità che la Commissione emetta pareri su tali investimenti.

 Per investimento diretto estero si intende qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica.

Gli Stati membri possono istituire (o mantenere, quando sia stato già precedentemente istituito) uno strumento di applicazione generale, come una legge o un regolamento, accompagnato dalle relative prescrizioni amministrative o norme di attuazione o dai relativi orientamenti, che definisca i termini, le condizioni e le procedure per valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:

  1. infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
  2. tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
  3. sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
  4. accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o
  5. libertà e pluralismo dei media.

Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono altresì conto, in particolare, se:

  1. l'investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
  2. l'investitore estero sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro o
  3. vi sia un grave rischio che l'investitore intraprenda attività illegali o criminali.

La normativa nazionale e l'esercizio dei poteri speciali

Per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 – successivamente modificato nel tempo, da ultimo per effetto del decreto-legge n. 21 del 2022 - la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo.

In particolare sono stati definiti, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali.

Tali poteri si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni.

I poteri speciali riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori da individuare con norme regolamentari (fra quelli indicati dalle norme europee dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452). Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G) e, da ultimo, anche nei settori della salute, in quello agroalimentare e finanziario, ivi inclusi i settori creditizio e assicurativo.

 L'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attivi strategici, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

La materia è stata modificata dai seguenti, principali provvedimenti:

  • Il decreto-legge n. 22 del 2019 che ha tra l'altro disciplinato i poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G).;
  • Il decreto-legge n. 64 del 2019, i cui contenuti sono stati parzialmente ripresi dal decreto-legge n. 105 del 2019. Il provvedimento ha tra l'altro ampliato l'oggetto di alcuni poteri speciali, ha modificato gli obblighi di notifica e la disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, ridefinendo il concetto di "soggetto esterno all'Unione europea";
  • Il decreto legge n. 23 del 2020, che ha apportato modifiche alla disciplina strutturale del golden power e ha introdotto una disciplina emergenziale dei poteri specialilegata alla pandemia da COVID-19. Successivamente i termini di tale disciplina emergenziale sono stati estesi dal decreto legge n. 137 del 2020 (al 30 giugno 2021), dal decreto legge n. 56 del 2021 (al 31 dicembre 2021) e, per effetto del decreto-legge n. 228 del 2021, al 31 dicembre 2022;
  • il decreto legge n. 21 del 2022, che ha apportato numerose modifiche dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con D.P.C.M n. 179 del 2020, nonché nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud;
  • il decreto-legge n. 187 del 2022, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;
  • il decreto legge n. 104 del 2023, che reca la disciplina dei poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche (art. 7).

In particolare tale ultima disposizione integra la disciplina dei poteri speciali del governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Per effetto delle modifiche approvate al Senato è stato inserito nel testo il comma 2-bis che abroga l'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevede l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la disciplina del Golden power (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne disapplica i relativi obblighi informativi.

Per una disamina della materia si rinvia al relativo focus.

ultimo aggiornamento: 28 aprile 2025

Con la legge 12 luglio 2011, n. 120 sono state apportate significative modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, allo scopo di tutelare la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e nelle società pubbliche.

La legge, preso atto della situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle posizioni di vertice delle predette imprese, intende riequilibrare a favore delle donne l'accesso agli organi apicali.

A tal fine era previsto un doppio binario normativo:

  • per le società quotate in borsa, la disciplina in materia di equilibrio di genere venica recata puntualmente dalle disposizioni di rango primario (Testo Unico Finanziario - TUF, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998);
  • per le società a controllo pubblico, i principi applicabili restavano quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio era affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è stata individuata nel D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

Le norme della legge n. 120 del 2011 e del D.P.R. n. 251 del 2012 sono destinate ad avere un'efficacia temporanea. I criteri di riparto degli organi apicali volti a tutelare la parità di genere erano originariamente operativi per tre mandati consecutivi, a decorrere dal primo rinnovo degli organi interessati successivo all'entrata in vigore dei provvedimenti stessi. 

Sul punto è intervenuta la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 302-305 della legge n. 160 del 2019), che:

- ha prorogato da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 2011;

- ha modificato il criterio di riparto degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, in particolare disponendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento), in luogo della quota di almeno un terzo (33 per cento circa) disposta dalle norme previgenti.

La medesima legge di bilancio (successivo comma 304) ha stabilito che il criterio di riparto di almeno due quinti venga applicato a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate successivo al 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge di bilancio). Resta fermo, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni, il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge Golfo-Mosca.

 

Per il monitoraggio sull'attuazione della nuova disciplina nelle società pubbliche è stato istituito, con decreto del Ministro delle pari opportunità del 12 febbraio 2013, un apposito gruppo di lavoro.

Nel mese di gennaio 2020 è stata inviata al Parlamento la Relazione triennale sullo stato di applicazione delle norme in tema di parità di genere nelle società a controllo pubblico, relativa al periodo dal 12 febbraio 2016 al 12 febbraio 2019.

Con il Protocollo d'intesa, sottoscritto nel novembre 2018 dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per le Pari Opportunità, dalla Consob e dalla Banca d'Italia, è stato istituito un  Osservatorio interistituzionale per promuovere congiuntamente iniziative volte all'attuazione nel concreto della partecipazione femminile nei board delle società, con la finalità di verificare nel tempo gli effetti dell'applicazione della legge n. 120 del 2011.

L'articolo 6 della legge n. 162 del 2021 ha introdotto disposizioni volte a incentivare l'equilibrio di genere negli organi amministrativi delle società pubbliche non quotate, costituite in Italia, prevedendo che a tali società si applichino le norme in tema di equilibrio di genere nell'organo di amministrazione disposte dall'articolo 147-ter, comma 1-.ter, del TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998). Si dispone dunque l'estensione alle società pubbliche non quotate del criterio di riparto degli amministratori delle società quotate volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, che trova applicazione per sei mandati consecutivi e in base al quale il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (ossia il 40 per cento, ex art. 147-ter, c. 1-ter, del D.Lgs. 58/1998) – anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati.

Il 14 marzo 2022 i ministri dell'Occupazione e degli affari sociali, in seno al Consiglio UE, hanno raggiunto un orientamento generale su una proposta legislativa dell'UE volta a migliorare l'equilibrio di genere tra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate.

Il 7 giugno 2022 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico su un nuovo atto legislativo dell'UE che promuove una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli di amministrazione delle società quotate. Entro il 2026 le società quotate dovrebbero mirare a garantire che almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi o almeno il 33% dei posti di amministratore con e senza incarichi esecutivi sia occupato dal sesso sotto-rappresentato. La proposta è stata approvata definitivamente dal Parlamento Europeo nel mese di novembre 2022.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 dicembre 2022 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2022/2381 riguardante il miglioramento della parità di genere fra gli amministratori delle società quotate; la direttiva è riportata nell'allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (A.S: 969), ovvero tra le direttive da recepire secondo i princìpi e i criteri direttivi generali di cui alla legge n. 234 del 2021. 

 

ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2024

Nel corso della XIX legislatura, in attuazione della delega di riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), sono state introdotte alcune semplificazioni con riguardo alle modalità di esercizio dell'opzione per il regime speciale (civilistico e fiscale) previsto, ai sensi dell'articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge n. 296 del 2006, per le società per azioni che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare (SIIQ o SIINQ a seconda della circostanza che siano o meno quotate).

Nello specifico, l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2024, stabilisce che, a decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, l'opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale la società intende avvalersene (senza necessità, pertanto, di inviare telematicamente un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate).

Si ricorda che il regime fiscale agevolato de quo prevede l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione e l'applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti. L'opzione per tale regime può essere esercitata dalle società per azioni quotate residenti nel territorio dello Stato che svolgono, come attività prevalente, la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (a determinate condizioni, può essere esteso anche alle altre società di capitali non quotate), entro la fine del periodo d'imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersene. In base alla normativa previgente, l'opzione poteva essere esercitata in conformità alle modalità stabilite dal direttore dell'Agenzia delle entrate (con i due provvedimenti del 28 novembre 2007 e del 18 dicembre 2015), ovverosia mediante comunicazione da trasmettere, in via telematica, utilizzando appositi modelli.

Nel corso delle precedenti legislature, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi 119-141-bis, della legge n. 296 del 2006, ha formato oggetto di rilevanti modifiche.
Nello specifico, si ricorda che il  decreto-legge n. 133 del 2014  (articolo 20, commi da 1 a 3) ha introdotto sostanziali modifiche al regime delle Società di intermediazione immobiliare quotate - SIIQ, volte a facilitarne l'accesso a un regime fiscale agevolato.  La norma ha inciso, in particolare, sui requisiti partecipativi dei soci, uniformando inoltre il regime fiscale a quello dei fondi immobiliari. Tra le misure introdotte viene previsto un nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, la legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 718, legge n. 234 del 2021) estende il regime fiscale agevolato alle società controllate non quotate che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti in capo ai soggetti partecipanti. 
 Per maggiori approfondimenti si veda il relativo focus. 
ultimo aggiornamento: 22 settembre 2025

Società di investimento semplice

L'articolo 5 della legge n.162 del 2024 ha elevato da 25 a 50 milioni di euro il limite del patrimonio netto delle società di investimento semplice.

Si ricorda che il decreto crescita (articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2019) ha introdotto una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato.

La società di investimento semplice a capitale fisso (SIS) deve gestire direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservata agli investitori professionali; il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro (aumentato, come detto, a 50 milioni di euro), mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro); l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo.

Con lo schema di decreto legislativo di riforma delle disposizioni in materia di mercati dei capitali (su cui vedi supra), a seguito delle innovazioni ivi introdotte, si prevede l'abrogazione della disciplina concernente la società d'investimento semplice.

 

Società benefit

Le società benefit (articolo 1, commi 376 e ss.gg. della legge di stabilità per il 2016, legge n. 208 del 2015) sono società che - nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili - perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse. Tali finalità, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.

Si prevedono specifici doveri e responsabilità poste in capo agli amministratori delle società benefit: tali società devono essere amministrate in modo da bilanciare l'interesse dei soci, l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e, a tale scopo, si rende necessario individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune (comma 380).

L'inosservanza di tali obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, cui si rende applicabile la normativa codicistica prevista per il tipo sociale adottato (comma 381).

Allo scopo di garantire la trasparenza del loro operato, le società benefit sono tenute a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario (comma 382).

Tale relazione deve includere:

(a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

(b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione;

(c) una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, consentendo che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possano essere omessi (comma 383).

La vigilanza sull'operato delle società benefit è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM, con particolare riferimento a quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune.

Nei confronti di tali società possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del codice del consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali (comma 384).

    ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2025
     
    focus
     
    Obiettivi Agenda 2030
     
    temi di Banche e mercati finanziari