Il termine FinTech (Financial Technologies) individua una grande varietà di servizi e tecnologie per le imprese e i privati, includendo un insieme di innovazioni relative a prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi. Tali cambiamenti tecnologici hanno generato nuove forme di intermediazione, che appaiono in grado di ridurre i costi e garantire una migliore esperienza d'uso dei clienti.
I fattori chiave del cambiamento sono gli strumenti informatici che valorizzano le interazioni fra operatori e, allo stesso tempo, rinnovano la centralità degli intermediari, con particolare riferimento alla sicurezza delle operazioni e all'utilizzo dell'enorme quantità di dati presenti nella rete.
Oltre alle disposizioni europee, nel corso della XIX legislatura è stato emanato il decreto-legge n. 25 del 2023 che ha disciplinato diversi aspetti della finanza digitale anche al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella europea.
Secondo l'organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari (IOSCO - International Organization of Securities Commissions), le imprese che a vario titolo vengono inquadrate come parte del fenomeno FinTech operano all'interno di settori riconducibili a otto macro-aree:
Nel corso della XIX legislatura sono stati emanati tre Regolamenti UE appartenenti al " Pacchetto finanza digitale ", adottato dalla Commissione europea a settembre 2020 e composto da due comunicazioni strategiche in materia di finanza digitale e pagamenti al dettaglio, nonché da tre proposte di regolamento su: cripto-attività; regime "pilota" per infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia dei registri distribuiti; resilienza operativa digitale del settore finanziario.
Nel dettaglio:
Con il decreto-legge n. 25 del 2023 (si rinvia al dossier) è stato definito un quadro di riferimento volto a introdurre la disciplina in materia di emissione e circolazione, tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (o con altre tecnologie), di strumenti finanziari digitali al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri.
Le disposizioni del decreto-legge, afferenti in generale al regime di emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari, nonché ai profili di vigilanza, si applicano ai seguenti strumenti finanziari digitali, nei limiti previsti dalla normativa europea (che individua specifiche soglie al di sotto delle quali deve collocarsi la raccolta dei gestori delle infrastrutture di mercato DLT):
Vengono, tra l'altro, modificate le definizioni contenute nell'articolo 1 del TUF per includervi gli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito (articolo 31).
La prima parte del decreto-legge disciplina l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da:
a) un responsabile del registro, l'emittente, o il soggetto terzo individuato dall'emittente come responsabile del registro, iscritto in apposito elenco;
b) dal gestore di una delle infrastrutture di mercato DLT (ossia mediante tecnologia a registro distribuito) presso cui gli strumenti finanziari sono scritturabili, nell'ambito del DLT pilot regime.
c) dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o da ulteriori soggetti;
d) dagli eventuali soggetti individuati, nell'esercizio di una specifica potestà regolamentare, dalla Consob.
Vengono definiti i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale (articolo 4), gli effetti della scritturazione su registro (articolo 5), la disciplina delle eccezioni opponibili da parte dell'emittente nei confronti del soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione (articolo 6), le modalità di determinazione della legittimazione in assemblea all'intervento e al diritto di voto, riferite alle scritturazioni del registro (articolo 7), le condizioni da cui discende la legittimazione al pagamento di dividendi e interessi e al rimborso del capitale (articolo 8), le modalità di costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari digitali (articolo 9), gli adempimenti concernenti i libri sociali (articolo 10), la disciplina applicabile nel caso in cui la scritturazione sul registro sia effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti (articolo 11), le modalità di pubblicazione delle informazioni riguardanti l'emissione di titoli (articolo 12), gli obblighi del responsabile del registro e del gestore del sistema di regolamento titoli con tecnologia di registro distribuito (SS DLT Distributed Ledger Technology settlement system) e dei sistemi di negoziazione e regolamento con tecnologia di registro distribuito (TSS DLT Distributed Ledger Technology trading and settlement systems), che rappresentano le infrastrutture di mercato DLT presso cui gli strumenti finanziari sono scritturabili, (articolo 13). Si prevede, inoltre, la disciplina da applicarsi nel caso di emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema di regolamento titoli con tecnologia di registro distribuito (SS DLT) o presso un sistema di negoziazione e regolamento con tecnologia di registro distribuito (TSS DLT) (articolo 14).
Si prevede che l'emittente possa deliberare un mutamento volontario del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali determinandone le condizioni (articolo 15) e che il soggetto legittimato che denunci l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali, abbia diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in sostituzione di quella originaria (articolo 16). Sono disciplinate, infine, le modalità di controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali (articolo 17).
Ulteriori disposizioni disciplinano gli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema di regolamento titoli con tecnologia di registro distribuito (SS DLT) o presso un sistema di negoziazione e regolamento con tecnologia di registro distribuito (TSS DLT). Con riferimento a tali strumenti, vengono normate le modalità di emissione (articolo 18), vengono individuati i soggetti che possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale (articolo 19) e si disciplina, inoltre, il procedimento di iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale (articolo 20). Viene definita la disciplina concernente la cancellazione e sospensione dall'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale (articolo 21); si attribuisce alla Consob la facoltà di identificare, d'intesa con la Banca d'Italia, i responsabili del registro da considerarsi significativi (articolo 22); si individuano gli obblighi in capo al responsabile del registro (articolo 23); si stabiliscono i requisiti di idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso responsabili del registro. Ulteriori requisiti sono previsti per gli esponenti aziendali dei responsabili del registro qualificati come significativi (articolo 24). Quanto ai controlli, sono disciplinati gli obblighi di comunicazione alla Consob e alla Banca d'Italia cui sono tenuti l'organo che svolge la funzione di controllo e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro (articolo 25). Infine, viene individuato il regime di responsabilità civile del responsabile del registro e sono ricompresi nella categoria di "altri operatori non finanziari" i responsabili dei registri per la circolazione digitale, di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e) (articolo26).
La Consob e la Banca d'Italia, in qualità di autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858, vigilano, inoltre, sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai sensi del decreto in esame, definendone precisamente i contenuti e la ripartizione tra le due autorità (articoli 27 e 29). Spetta alla Consob, titolare altresì del potere di dettare le disposizioni di attuazione della disciplina in esame (articolo 28), la gestione di un regime transitorio di iscrizione dei responsabili del registro in un elenco provvisorio (articolo 32). Infine, viene disciplinato il regime sanzionatorio (articolo 30).
Nel corso della XIX legislatura sono proseguite le attività di presentazione delle richieste di partecipazione alla regulatory sandbox, disciplinata dal decreto ministeriale n. 100 del 2021, in attuazione dell'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019 (c.d. decreto Crescita).
La norma istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) il Comitato FinTech, con il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e le autorità. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale, il Comitato:
Il Comitato, anche alla luce della relazione sull'esito della sperimentazione e delle relazioni annuali di Banca d'Italia, Consob e IVASS (di cui all'articolo 17, commi 9 e 10), nonché alla luce della relazione trasmessa dalle autorità di vigilanza alla segreteria tecnica del Comitato avente ad oggetto il fenomeno di mercato e recante l'eventuale esigenza di interventi normativi per la promozione del FinTech, la tutela degli utenti, della concorrenza e della stabilità finanziaria (di cui all'articolo 8, comma 2), può:
Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Agenzia delle entrate e, in forza dell'articolo 17-bis, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025, anche il Corpo della Guardia di finanza.
In quest'ambito, è stata avviata una sperimentazione, che coinvolge gli operatori FinTech, volta al perseguimento dell'innovazione di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, mediante nuove tecnologie, quali l'intelligenza artificiale (IA) e i registri distribuiti (Distributed ledger technology – DLT).
Per accedere alla sperimentazione, gli operatori devono presentare all'autorità di vigilanza competente per materia progetti relativi ad attività che offrono servizi, prodotti o processi innovativi nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che arrecano benefici per gli utenti finali o contribuiscono all'efficienza del mercato. I progetti devono essere in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione e sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.
La regulatory sandbox consente agli operatori FinTech di testare soluzioni innovative, potendo beneficiare del costante dialogo con le autorità di vigilanza (Consob, IVASS e Banca d'Italia). Allo stesso tempo, le autorità responsabili per la regolamentazione possono osservare le dinamiche dello sviluppo tecnologico e individuare gli interventi normativi più opportuni ed efficaci per agevolare lo sviluppo del FinTech, contenendo già in avvio la diffusione di potenziali rischi.
Il decreto-legge n. 25 del 2023 ha precisato che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione Fintech e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni (articolo 33)
In particolare, l'articolo 36, comma 2-sexies, del decreto legge n. 34 del 2019 stabilisce il quadro normativo entro il quale la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di tecno-finanza (Fintech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.
Si chiarisce che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima.