Sfalci e potature
In seguito alle modifiche operate dall'art. 41 della legge n. 154/2016 (che ha escluso dal novero dei rifiuti anche gli sfalci e le potature provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, nonché sfalci e potature derivanti da attività agricole e agro-industriali), la Commissione europea ha aperto la procedura EU Pilot 9180/2017/ENVI. Successivamente, con la nota del 15 marzo 2018 , il Ministero dell'ambiente ha riconosciuto la non compatibilità della normativa nazionale con la disciplina europea e manifestato l'intenzione di introdurre nel disegno di legge europea 2018 le necessarie disposizioni abrogative. L'opportunità di una tale abrogazione è stata ribadita dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato con la segnalazione n. 1512 del 22 maggio 2018
.
Disposizioni correttive sono state introdotte con l'art. 20 della legge europea 2018 (L. 37/2019 ).
Fanghi
L'art. 41 del D.L. 109/2018 , al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione e nelle more di una revisione organica della normativa di settore, ha fissato i valori limite per una serie di sostanze che devono essere rispettati ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi.
Nel dettaglio, la norma ha stabilito precisi limiti di emissione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI.
Per alcune sostanze sono state altresì disciplinate le modalità di controllo e le condizioni al verificarsi delle quali si intendono comunque rispettati i citati limiti.




Altre disposizioni
Disposizioni in materia di rifiuti e di economia circolare sono altresì contenute nel D.L. 34/2019 . Si tratta, in sintesi, delle seguenti norme:
- l'art. 26, che dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare;
- l'art. 26-bis, che reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato;
- l'art. 26-ter, che riconosce benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso (in attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. transizione ecologica 6 ottobre 2021 ).
Si ricordano, inoltre, le disposizioni di carattere fiscale recate dal D.L. 124/2019 (artt. 38-bis, 57-bis e 58-quinquies), nonchè l'emanazione del D.M. Ambiente 19 novembre 2019, n. 182
(pubblicato nella G.U. dell'8 aprile 2020) recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU).

Degne di nota anche le disposizioni recate dall'art. 40-ter del D.L. 76/2020, che prevedono modalità semplificate per l'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici, nonchè l'emanazione del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197 , di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.
Ulteriori norme contenute nei decreti-legge emanati nel corso del 2021
Con il D.L. 41/2021 sono state inoltre introdotte disposizioni:
- finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall'altro, a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati (art. 30, comma 5);
- che intervengono in materia di proroga di termini in materia imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (art. 39, comma 1-ter);
- volte ad escludere dalla disciplina sui rifiuti, limitatamente a un arco temporale definito sino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana (art. 39-quater).
Con il D.L. 73/2021 sono state inoltre introdotte le seguenti disposizioni:
- l'art. 6, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M. 24 giugno 2021 ;
- l'articolo 6-ter che, al fine di assicurare il sostegno alle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del predetto fondo è demandata ad apposito decreto del Ministro della transizione ecologica. In attuazione di tale norma sono stati emanati il D.M. 31 dicembre 2021 e il decreto direttoriale 29 marzo 2022
.
- l'art. 9, comma 3, che differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego;
- l'art. 9-bis, che proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021. Le norme in commento mantengono la validità, a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Con il D.L. 77/2021 sono state inoltre introdotte le seguenti disposizioni:
- l'art. 34, che novella l'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) al fine di razionalizzare e semplificare l'iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente;
- l'art. 35, che novella alcune disposizioni Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare e riscrive l'elenco dei rifiuti contenuto nell'allegato D alla Parte quarta del Codice. Oltre a modifiche di carattere formale e di adeguamento della terminologia utilizzata in alcune disposizioni, l'articolo in esame: dispone l'esclusione delle ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime, a determinate condizioni, dall'ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti di cui alla Parte IV del medesimo Codice; detta specifiche diposizioni sul trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici; reca alcune norme di semplificazione in tema di gestione e tracciabilità dei rifiuti; reca modifiche alla disciplina sulle funzioni di verifica e controllo sulla gestione dei rifiuti poste in capo al Ministero della transizione ecologica; reca modifiche alle norme inerenti alle comunicazioni alla Commissione europea; reca disposizioni sull'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti; detta disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto).
Ulteriori norme degne di nota, contenute nell'art. 35, prevedono: l'introduzione di una modifica all'art. 185 del Codice ambiente in materia di posidonia spiaggiata; la nuova lettera d-bis) novella l'art. 190 del Codice, in materia di obbligo di tenuta di un registro cronologico di carico e scarico; viene inserita una nuova lettera e-bis) che novella l'articolo 230 del Codice dell'ambiente, in materia di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia; sono introdotte semplificazioni in materia di impianti mobili di smaltimento (lettera g-ter); la lettera l-bis), reca una modifica all'allegato IV alla parte seconda del Codice, recante le tipologie di progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano soggetti alla verifica di assoggettabilità a VIA, escludendo da tale verifica taluni progetti di competenza delle regioni o province autonome, quali gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, e gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. La lettera i-bis), novella l'articolo 219-bis del Codice prevedendo che gli operatori economici, in forma individuabile o in forma collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi; tali sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande. Con il comma 3-bis, inoltre, viene sostituito il comma 14 dell'articolo 52 della legge finanziaria 2002 al fine di innalzare dal 20 al 30% (sul totale) la quota che le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare all'acquisto di pneumatici ricostruiti ai fini del ricambio per le relative flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali. Viene infine prevista una modifica all'art. 199, comma 3, del Codice concernente i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- l'art. 37-quater, che prevede l'estensione dei finanziamenti del Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, istituito dall'art. 1, comma 536, della legge di bilancio 2018, a tutti i siti con presenza di rifiuti radioattivi.
Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.L. 152/2021 che prevede l'abrogazione della disciplina relativa alle procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nonché l'abrogazione della disciplina recata dall'art. 41-quater del D.L. 69/2013 relativa all'utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi (art. 50, commi 3 e 4), reca disposizioni per la gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici (art. 19) e modifica in più punti l'art. 5 del D.L. 111/2019 al fine di potenziare la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive (art. 43).
Ulteriori norme contenute nei decreti-legge emanati nel corso del 2022
Il D.L. 17/2022 reca alcune disposizioi in materia di rifiuti. Si ricorda, in particolare, il comma 5-bis dell'articolo 4, che reca una disposizione transitoria (applicabile fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. L'articolo 12-bis, invece, consente di ammettere negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali previsti dal D.M. 23 giugno 2016. Tali sottoprodotti sono inoltre intesi come "residui dell'attività agroalimentare" purché siano rispettate le condizioni dettate dalla norma.
L'art. 21 del D.L. 21/2022 introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.
L'art. 25 del D.L. 36/2022 modifica il Codice dell'ambiente, ai fini dell'inclusione del piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture, a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito D.P.C.M.
L'art. 48, comma 1, lett. d-bis), del D.L. 36/2022 dispone l'abrogazione della disposizione che impone l'annotazione, nel registro di entrata e di uscita dei veicoli, degli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi a veicoli fuori uso destinati a demolizione.
Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.L. 50/2022 .
L'art. 13 dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 - per il periodo del suo mandato - delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.). La norma attribuisce al Commissario, sentita la regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE.
L'art. 40, comma 5-ter, disciplina la possibilità, per i comuni, di operare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva per l'esercizio 2022.
L'art. 43, comma 11, del medesimo decreto-legge, prevede che, qualora il termine di deliberazione del bilancio di previsione del comune venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI, nonché della tariffa corrispettiva, coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Qualora l'approvazione o la modifica di provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva intervengano dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, si dispone che il comune provveda ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.