Dopo avere raggiunto gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dall'UE per il 2020, l'Italia deve ora raggiungere i nuovi e più ambiziosi obiettivi stabiliti per il 2030, che prevedono una riduzione di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Tali obiettivi, a loro volta, rappresentano un passaggio intermedio verso l'obiettivo finale del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. A tal fine, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato attribuito un ruolo centrale alle politiche in grado di contribuire alla riduzione delle emissioni. Ciò vale, in particolare, per la missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" a cui sono destinati circa 70 miliardi di euro.
La strategia dell'UE per il 2020
Nelle more dell'entrata in vigore dell'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto (recante gli impegni per il periodo post-2012), l'UE si è impegnata sin dal 1° gennaio 2013 a dare attuazione agli impegni in esso previsti, corrispondenti a quelli del "pacchetto clima-energia" adottato nel 2007 dall'UE.
L'obiettivo indicato dal "pacchetto clima-energia" è stato perseguito mediante una serie di strumenti normativi. In particolare si ricordano, per il loro impatto sul sistema produttivo nonché sulla finanza pubblica:
- la direttiva 2009/29/UE
(recepita con il D.Lgs. 30/2013
), che ha aggiornato la precedente direttiva 2003/87/UE
che aveva disciplinato a partire dal 2005 il sistema europeo di scambio di quote d'emissione (EU Emission Trading System - EU ETS
).

- la decisione 406/2009
del 23 aprile 2009 ("effort sharing"), che ha ripartito tra gli Stati Membri l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di gas-serra per i settori non-ETS, cioè non regolati dalla direttiva 2009/29/UE
(vale a dire i settori dei trasporti, civile, dell'agricoltura, dei rifiuti e della piccola industria). Per l'Italia l'obiettivo di riduzione è del 13% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020.



L'accordo di Parigi, il Quadro Clima-Energia 2030 dell'UE e la COP26
L'accordo di Parigi
Il 12 dicembre 2015 si è conclusa a Parigi la XXI Conferenza delle Parti (COP21), con l'obiettivo di pervenire alla firma di un accordo volto a regolare il periodo post-2020. Tale accordo, adottato con la decisione 1/CP21 , definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l'aumento a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali.
L'accordo prevede che ogni Paese, al momento dell'adesione, comunichi il proprio "contributo determinato a livello nazionale" (INDC – Intended Nationally Determined Contribution) con l'obbligo di perseguire misure domestiche per la sua attuazione. Ogni successivo contributo nazionale (da comunicare ogni cinque anni) dovrà costituire un avanzamento rispetto allo sforzo precedentemente rappresentato con il primo contributo.
L'Accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016 (ovvero 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno 55 Parti della Convenzione che rappresentano almeno il 55% delle emissioni mondiali di gas-serra) e si applica dal 2021.

Il quadro clima-energia 2030 e l'NDC aggiornato dell'UE
L'Italia ha ratificato l'accordo con la legge n. 204/2016 . In base a quanto chiarito con il Comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2016
, l'Accordo è entrato in vigore per l'Italia l'11 dicembre 2016.
Dopo la presentazione della Comunicazione sul "Quadro Clima-Energia 2030", il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 ha approvato le Conclusioni che contengono i nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030, che costituiscono l'INDC dell'UE.
L'elemento centrale del nuovo Quadro Clima-Energia 2030 è l'obiettivo di riduzione dei gas serra del 40%a livello europeo rispetto all'anno 1990.



Come si legge nel comunicato del 18 dicembre 2020 , in tale data l'UE ha trasmesso all'UNFCCC il proprio NDC, che contiene l'obiettivo aggiornato e rafforzato di ridurre almeno del 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990
.
La COP26
Il 12 novembre 2021 si è conclusa, a Glasgow, la XXVI Conferenza delle Parti (COP26) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC).
Sulla partecipazione dell'Italia alla COP26 e sugli esiti dei negoziati (per una sintesi si veda la pagina web "I principali risultati della COP26 di Glasgow " del sito dell'ISPRA), il Ministro della transizione ecologica ha riferito al Parlamento nel corso dell'audizione del 7 dicembre 2021
presso le Commissioni riunite della Camera (VIII Ambiente) e del Senato (13a Territorio).
Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)
Nella "Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra " allegata al DEF 2020, viene ricordato che con il Regolamento (UE) 2018/1999
è stato istituito un sistema di Governance dell'Unione dell'Energia, che mira a pianificare e tracciare le politiche e misure messe in atto dagli Stati Membri dell'UE al fine del raggiungimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni, incremento dell'efficienza energetica, ricerca e innovazione, sicurezza energetica e sviluppo del mercato interno dell'energia. Il meccanismo di governance è basato sulle strategie a lungo termine, sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC) che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità di monitoraggio della Commissione. Tale meccanismo prevede un processo strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei PNIEC. Nell'ambito di questo inquadramento, il 31 dicembre 2019 è stato inviato alla Commissione il testo definitivo del PNIEC dell'Italia
con orizzonte al 2030, il cui obiettivo è quello di realizzare una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica e accompagni tale transizione. Sul testo definitivo del PNIEC italiano, la Commissione europea si è pronunciata in data 14 ottobre 2020 (SWD(2020)911 final
).
Le azioni dell'Italia per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 e al 2030 e gli investimenti del PNRR per la transizione ecologica
Nella "Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra" allegata al DEF 2021 , viene evidenziato, relativamente agli obiettivi da raggiungere entro il 2020, che "sulla base degli scenari emissivi più aggiornati, la piena attuazione delle politiche e misure ad oggi approvate permette all'Italia di ottenere riduzioni di emissione superiori a quelle necessarie per adempiere agli obiettivi di cui alla Decisione 406/2009/CE (Decisione ‘Effort Sharing').
La stessa relazione fornisce le stime delle emissioni di gas serra (riferite sia ai settori ETS che non-ETS) fino al 2030, che evidenziano, per l'Italia, che l'implementazione delle misure previste dal Piano nazionale per l'energia e il clima (PNIEC) dovrebbe consentire il raggiungimento sia degli obiettivi per i settori ETS (con le misure previste dal PNIEC la riduzione al 2030, rispetto al 2005, dovrebbe essere del 61%) che di quelli per i settori non-ETS (con le misure previste dal PNIEC la riduzione al 2030, rispetto al 2005, dovrebbe essere del 39%).
Nella relazione viene però anche sottolineato che tale analisi fa riferimento ad uno scenario ormai superato, in quanto il Consiglio UE del dicembre 2020 ha stabilito un nuovo obiettivo vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (elevando il precedente obiettivo del 40%), per mettere l'Unione in linea con il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Nella relazione viene altresì evidenziato che "Al momento, il citato obiettivo, tuttavia, non è ancora stato tradotto in normativa attuativa" e pertanto la relazione si limita a considerare gli obiettivi vigenti.
In relazione al raggiungimento del nuovo obiettivo stabilito dal Consiglio UE del dicembre 2020, la relazione ricorda che "nell'ambito del Next Generation EU, lo strumento stabilito a livello europeo per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, il Governo sta finalizzando il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il programma di investimenti disegnato per rendere l'Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un'economia più competitiva, dinamica e innovativa. Il più ampio stanziamento di risorse è previsto per la missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica', alla quale sarà destinato più del 31% dell'ammontare complessivo del Piano, per circa 70 miliardi di euro per intensificare l'impegno dell'Italia in linea con gli obiettivi ambiziosi del Green Deal sui temi legati all'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, mobilità sostenibile, potenziando le infrastrutture e le ciclovie e rinnovando in modo deciso il parco circolante del TPL, per incrementare la quota di energia prodotta da rinnovabili e stimolare la filiera industriale, inclusa quella dell'idrogeno, e digitalizzare le infrastrutture di rete".
Si fa notare che l'importo indicato sembra corrispondere al totale delle risorse che nel testo del PNRR sono destinate alla missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (pari a 69,93 miliardi di euro).

La strategia per un'economia climaticamente neutra entro il 2050 e il green deal europeo
In linea con l'Accordo di Parigi, la Commissione europea ha presentato il 28 novembre 2018 la strategia per il raggiungimento della neutralità climatica con la comunicazione "Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", con la quale ha ribadito l'impegno dell'Unione europea ad assumere un ruolo di leadership a livello internazionale nell'azione per il clima e a raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di gas ad effetto serra entro metà secolo.
L'art. 15 del Regolamento (UE) 2018/1999 prevede, tra l'altro, che ciascuno Stato membro elabori e comunichi alla Commissione, entro il 1° gennaio 2020, poi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, la propria strategia a lungo termine. La Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra
è stato adottata e trasmessa all'UE nel primo bimestre del 2021.
Nel dicembre 2019 la Commissione europea ha presentato la comunicazione strategica sul Green Deal europeo per conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Il Consiglio europeo con le conclusioni del 12 dicembre 2019
ha stabilito che tutte le politiche e normative dell'Unione devono essere coerenti con tale traguardo, successivamente sancito dalla normativa europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119
), che ha introdotto un ulteriore obiettivo da conseguire entro il 2030 consistente in una riduzione delle emissioni di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.
Tale target intermedio è stato accompagnato dalla comunicazione della Commissione "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa ", che costituisce il Piano per l'obiettivo climatico 2030.
Il 14 luglio 2021, la Commissione europea ha quindi presentato un pacchetto di proposte legislative, denominato "Pronti per il 55%" (Fit for 55%), volte a rivedere la normativa dell'UE in materia di riduzione delle emissioni climalteranti, energia e trasporti, per consentire il raggiungimento del nuovo più ambizioso obiettivo al 2030. In particolare, sono comprese tra l'altro proposte legislative di revisione:
- della direttiva
che disciplina il sistema di scambio di quote di emissioni
, (EU ETS) nei settori della produzione di energia, nel trasporto aereo e nell'industria ad alta intensità energetica;
- del regolamento
sulla cd. "condivisione degli sforzi
", che assegna agli Stati membri obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni nei settori non compresi nel sistema ETS: trasporti (ad eccezione dell'aviazione e dei trasporti marittimi internazionali), edilizia, agricoltura, impianti industriali (a minore intensità energetica) e rifiuti;
- del regolamento
sulle emissioni derivanti dall'uso del suolo e dalla silvicoltura
(c.d. LULUCF);
- della direttiva
per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili
e della direttiva
per l'incremento dell'efficienza energetica
;
- del regolamento
che stabilisce i limiti di emissione di CO2
per le autovetture ed veicoli commerciali leggeri di nuova immatricolazione;
- della direttiva
sulla tassazione dell'energia
, che introduce una classificazione delle aliquote in base alle loro prestazioni ambientali.
Il pacchetto comprende anche ulteriori proposte per:
- introdurre un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
(Carbon border adjustment mechanism, CBAM), per garantire che il prezzo delle merci importate da paesi terzi tenga conto del loro tenore in carbonio, ossia delle emissioni rilasciate durante la loro produzione ed evitare fenomeni di rilocalizzazione delle emissioni in paesi terzi;
- promuovere l'utilizzo di carburanti sostenibili nell'aviazione
(ReFuel Aviation) e nel trasporto marittimo
(ReFuel Maritime);
- realizzare l'infrastruttura per i combustibili alternativi
;
- istituire un Fondo sociale per il clima
, volto a mitigare l'impatto sociale ed economico del nuovo sistema di scambio di quote di emissione proposto per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale, prevedendo l'assegnazione di risorse agli Stati membri negli anni 2025-2032 (72,2 miliardi di euro nella proposta iniziale).
Su tali proposte sono in corso negoziati interistituzionali.
Per approfondimenti sul pacchetto "Pronti per il 55%" si vedano i dossier curati dall'Ufficio Rapporti UE della Camera dei Deputati e riferiti alla revisione: della normativa in materia di clima , e all'istituzione del Fondo sociale per il clima, dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2
dei veicoli, all'istituzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
, nonché alla revisione della direttiva in materia di energia da fonti rinnovabili
.
La Commissione Ambiente (VIII) della Camera dei Deputati, nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni europee, ha avviato il 21 dicembre 2021 l'esame congiunto delle proposte relative alla riforma del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS), (COM(2021)551 ), alla revisione dei regolamenti sulle emissioni nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, (COM(2021)554
) e sulla c.d. condivisione degli sforzi (COM(2021)555
), e per l'istituzione di un Fondo sociale per il clima (COM(2021)568
). Il 25 maggio 2022 l'esame si è concluso con l'approvazione di quattro distinti documenti finali
recanti una valutazione favorevole con osservazioni.
Le Commissioni Ambiente (VIII) e Trasporti (IX), hanno esaminato la proposta di regolamento (COM(2021)556 ), volta a rivedere la normativa che stabilisce i livelli di emissione di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri di nuova fabbricazione, approvando il 30 maggio 2022 un documento finale
recante una valutazione favorevole con osservazioni.
Le Commissioni Ambiente (VIII) e Attività Produttive (X) hanno esaminato la proposta di regolamento per l'introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)564 ), approvando il 30 maggio 2022 un documento finale
. Hanno esaminato inoltre la proposta di direttiva sull'energia da fonti rinnovabili (COM(2021)557
) approvando il 23 giugno 2022 un documento finale
recante una valutazione favorevole con osservazioni.
L'aggiornamento e il coordinamento della programmazione nazionale
Il nuovo livello di ambizione definito in ambito europeo fornisce l'inquadramento strategico per l'evoluzione del sistema, sul piano normativo e programmatorio, europeo ed interno. Il Piano nazionale italiano di ripresa e resilienza (PNRR), recentemente approvato dal Consiglio dell'UE, profila infatti un futuro aggiornamento del PNIEC e della Strategia di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, per riflettere i mutamenti nel frattempo intervenuti in sede europea.
Occorre inoltre ricordare che:
- il c.d. decreto clima (D.L. 111/2019 ) ha introdotto disposizioni volte, principalmente, alla definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. In questo senso spiccano le norme recate dai commi 1 e 2-bis dell'art. 1 che disciplinano l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, in coordinamento con il PNIEC e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico, e istituiscono un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica. Tali commi sono però stati abrogati dall'art. 50, comma 5, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152;
- l'art. 4 del D.L. 22/2021 prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) che dovrà approvare il Piano per la Transizione Ecologica (PTE), al fine di coordinare una serie di politiche ambientali, ivi incluse quelle in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e quelle di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. In attuazione di tale disposizione, il PTE è stato approvato dal CITE, nella seduta dell'8 marzo 2022, con la delibera n. 1/2022
.
Si segnala che nell'agosto 2022 è stata trasmessa al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione del PTE, aggiornata al 30 maggio 2022 (Doc. CCLXVII , n. 1).
Di seguito si illustrano le principali disposizioni approvate, nel corso della XVIII legislatura, in materia di contrasto ai cambiamenti climatici, ma non in senso lato: non vengono infatti considerate diverse norme che, pur avendo un importante impatto in termini di riduzione delle emissioni, rientrano in settori di intervento specifici quali, a titolo di esempio, le detrazioni per il miglioramento degli edifici (che sono trattate nel tema "Bonus edilizi e tassazione immobiliare"), il c.d. "buono mobilità" e le altre misure sui trasporti (cfr. tema "La mobilità sostenibile il trasporto pubblico locale") o le disposizioni in materia di risparmio ed efficientamento energetico (cfr. tema "Risparmio ed efficienza energetica").
Il "decreto clima" e le leggi europee 2018
Rilevanti disposizioni sono state introdotte dal c.d. decreto clima (D.L. 111/2019 ) volto, principalmente, ad adottare misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. In questo senso spiccano le norme recate dai commi 1 e 2-bis dell'art. 1 che disciplinano l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, in coordinamento con il PNIEC e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico, e istituiscono un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica. Tali commi sono però stati abrogati dall'art. 50, comma 5, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152
.
L'articolo 13 della legge europea 2018 (L. 37/2019 ) reca disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas-serra.
L'articolo 13 della legge di delegazione europea 2018 (L. 117/2019 ) ha invece recato la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e per altri atti in materia.
In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 , con cui è stata quindi recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/410/UE.






Le misure previste nelle leggi di bilancio 2019, 2020, 2021 e 2022
Nella legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ) si segnalano i commi 743-745, che intervengono sulla disciplina relativa all'utilizzo delle risorse del c.d. Fondo Kyoto, che consente l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per le finalità della lotta al cambiamento climatico.
Nella legge di bilancio 2020 (L. 160/2019 ) sono degne di nota le seguenti disposizioni:
- i commi 14-15, che prevedono l'istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034. Le risorse sono destinate, in particolare, ad investimenti finalizzati all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (in attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 , recante "Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese" per un importo complessivo pari a 19,7 miliardi di euro nel periodo 2020-2034).
- i commi 85-100, che recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Sono inoltre dettate, tra l'altro, disposizioni per l'emissione di titoli di Stato "green" e per assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del Green Climate Fund, autorizzando la relativa spesa.
- i commi 119-122, che prevedono l'istituzione del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede a Venezia, per il cui avvio e funzionamento viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020.
Tra le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021 (L. 178/2020 ) si ricordano:
- il comma 82, che interviene sulla destinazione di una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale». La modifica prevede che la quota dei proventi destinata a tale fondo non va interamente a finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale (come previsto dal testo previgente), ma viene così ripartita: 10 milioni di euro restano destinati ad interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, mentre la restante parte delle risorse è destinata alle misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. È confermata la destinazione, già prevista, di una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;
- i commi 739 e 746, che prevedono la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge n. 120 del 2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto, per l'importo di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, che salgono a 2,5 milioni dal 2023, per la copertura di misure di tutela ambientale.
Nella legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 ) si segnalano:
- il comma 392 che, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia europea "Fit for 55", prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un apposito fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", con una dotazione complessiva di 2 miliardi di euro nel periodo 2023-2034;
- i commi da 488 a 497, che istituiscono e disciplinano un fondo rotativo denominato "Fondo italiano per il clima", collocato nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027. Tale fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.
Ulteriori disposizioni
L'articolo 13 del D.L. 101/2019 integra la disciplina relativa allo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra prevedendo che una quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, sia destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021) e al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone (nella misura massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024). Tali disposizioni sono ora contenute negli articoli 23, comma 8, e 29 del d.lgs. 47/2020.
Sono state inoltre emanate discipline sanzionatorie per la violazione delle disposizioni europee in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (decreto legislativo 83/2019 ) e per la violazione delle disposizioni del regolamento europeo sui gas fluorurati a effetto serra (D.Lgs. 163/2019
).
L'articolo 50 del decreto-legge "semplificazioni" (D.L. 76/2020 ) introduce inoltre una specifica disciplina per la valutazione ambientale dei "progetti PNIEC", cioè dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, mentre l'art. 60-bis reca semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio. Da segnalare infine l'art. 64 che contiene norme per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal.


La disciplina recata dal citato art. 50 per la valutazione ambientale dei progetti del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) è stata modificata e integrata dagli articoli 17 e seguenti del D.L. 77/2021 al fine precipuo di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti per l'attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e di accelerare le procedure. Successivamente la disciplina è stata ulteriormente modificata (si rinvia, in proposito, al tema "Valutazioni ambientali (VIA e VAS)").
Degne di nota sono infine le disposizioni del D.L. 22/2021 (convertito in legge dalla legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55). In particolare si ricordano gli articoli 2 e 3, volti principalmente ad istituire il Ministero della transizione ecologica (MiTE) che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo economico, nonché l'articolo 4 che prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) che dovrà approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare una serie di politiche ambientali, ivi incluse quelle in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e quelle di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Ulteriori disposizioni sono state introdotte con l'art. 28 del D.L. 73/2021 , che ha istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima. L'art. 5-bis del medesimo decreto (che riproduce l'art. 3 del D.L. 99/2021, abrogato) prevede, tra l'altro, la destinazione di parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, pari a 609 milioni, al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.
L'art. 17-novies del D.L. 80/2021 (che riproduce quanto contenuto all'art. 5 del D.L. 92/2021, abrogato) ha invece istituito la figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della transizione ecologica, per assicurare una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali. Tale disposizione è modificata dall'art. 39 del D.L. 152/2021
.
Si segnala inoltre l'emanazione, da parte del Ministero della transizione ecologica (MITE), del decreto direttoriale n. 117 del 15 aprile 2021 , di istituzione del "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano", finalizzato ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi riconducibili alle tipologie di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto.
Disposizioni in materia di emissioni di gas serra sono inoltre contenute nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare si ricordano l'art. 15 (che riguarda l'utilizzo dei proventi delle aste della CO2 per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica), gli artt. 42-44 (relativi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, nonché al calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa).
Nella legge europea 2019-2020 (L. 238/2021 ) sono contenuti due articoli (art. 35 e art. 36) in materia di emissioni di gas serra. L'articolo 35 estende oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
L'articolo 36 reca modifiche al decreto legislativo n. 47 del 2020, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. In particolare la lettera a) prevede l'abrogazione dell'art. 37 di tale decreto, in materia di uso di crediti previsto nell'ambito del sistema di compensazione delle emissioni.
Un complesso di interventi in materia di energia sono previsti dal D.L. 17/2022 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (si rinvia, in proposito, al tema relativo al D.L. 17/2022
).