Nel corso della XVIII legislatura, il Decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020 ha recepito nell'ordinamento interno la Direttiva UE 2018/2002
sull'efficienza energetica(Direttiva EED - Energy Efficiency Directive) e il Decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020
ha recepito la Direttiva (UE) 2018/844
sulla prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva EPBD-Energy Performance of Buildings Directive). Le Direttive EED e EPBD fanno parte integrante della governance europea dell'energia
, che sancisce il principio dell"energy efficiency first".
Il Decreto legislativo n. 73/2021 indica gli obiettivi di risparmio energetico che il nostro Paese si è prefisso di raggiungere al 2030 rimandando a quanto già indicato nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC
). Gli obiettivi nazionali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'UE di risparmio energetico indicati nella Direttiva EED. Tali obiettivi sono attualmente in evoluzione. E' in corso una loro revisione al rialzo, al fine di allinearli ai nuovi traguardi ambientali fissati nella Legge europea sul clima (Regolamento UE 2021/1119
). Questa dispone una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e la neutralità climatica dell'UE entro il 2050.
Sulla base dei nuovi traguardi ambientali dell'UE, sono stati adottati gli investimenti e le riforme in materia di Transizione verde contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il quale prevede una serie di misure finanziarie per l'efficienza energetica. La maggior parte delle risorse è destinata alla riqualificazione degli edifici e al rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus
, intervenuto con la legge di bilancio 2022 (L. n. 232/2021
).
Sul piano legislativo interno, sono state anche implementate ulteriori misure a sostegno degli investimenti efficienti. Con la legge di bilancio 2022 è stata rafforzata dell'operatività del Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Il 6 settembre 2022, il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha adottato il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale .
l Fondo per l'efficienza energetica è stato istituito dal D.Lgs. n. 102/2014 (articolo 15, co. 1) e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Il Fondo supporta interventi realizzati sia dalle imprese, incluse le ESCO, sia dalle P.A. di cui all'art.1, co. 2, del decreto legislativo n. 165/2001
, quindi non solo le PP.AA. centrali ma anche quelle territoriali, in forma singola o associata. Tra gli interventi supportati, la riqualificazione energetica degli edifici, l'efficientamento di servizi e infrastrutture pubbliche, inclusa l'illuminazione pubblica. La gestione del Fondo è affidata ad Invitalia
.
Con la legge di bilancio 2022 (L. n. 231/2021 , articolo 1, comma 514), è stata introdotta la possibilità di erogare, attraverso il Fondo, contributi a fondo perduto oltre ai prestiti e alle garanzie. Di conseguenza, il fondo ha perso la sua natura di fondo totalmente rotativo.
Con la Legge di bilancio 2019 sono state stanziate risorse per l'assegnazione di contributi ai Comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (L. n.145/2018 , art. 1, comma 139). Le risorse sono state inizialmente pari a 350 milioni per l'anno 2021 e successivamente integrate di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 (cfr. legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019
), D.L. n. 104/2020
(L. n. 126/2022), D.L. n. 152/2021
(L. n. 233/2021)).
E' stato poi disposto, con il D.L. n. 152/2021 , che, a decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.
I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.Tutte le risorse disponibili per l'anno 2021 sono state assegnate ai comuni D.M. 23 febbraio 2021 e D.M. 25 agosto 2021
. Per l'anno 2022, ha provveduto il D.dir. 8 gennaio 2022
.
Con legge di bilancio per il 2020 è stato istituito il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, dotato di di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni per l'anno 2021, di 934 milioni per il 2022, di 1.045 milioni per il 2023, di 1.061 milioni per l'anno 2024, di 1.512 milioni per l'anno 2025, di 1.513 milioni per il 2026, di 1.672 milioni per ciascuno degli anni 2027- 2032 e di 1.700 milioni per ciascuno degli anni 2033 - 2034 (legge n. 160 del 2019 , art. 1, commi 14-15, 18-23, 24-25 e 27). Le risorse sono state destinate a rilanciare gli investimenti, di risparmio energetico e sostenibilità ambientale e, in generale, di carattere innovativo. Il D.P.C.M. 23 dicembre 2020
ha ripartito le risorse tra i diversi Ministeri (cfr. Allegato 1
).
Con il D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022
) al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse del Fondo, già utilizzate per i progetti in essere, sono state vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi obiettivi (articolo 47, comma 5).
Il Decreto legge n. 63/2013 ha potenziato il precedente regime di detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica sono state poi, via via, prorogate di un anno, dalla Legge n.147/2013
(Legge di stabilità per il 2014, articolo 1, comma 139), dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014
) e dalla Legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 74 della legge n. 208 del 2015
), con la Legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016
), con la Legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017
) , con la Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018
, articolo 1, comma 67, lettere a)b)), con la Legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019
, articolo 1, commi 175 e ss.) e con la legge di bilancio 2021( comma 58, comma 1, lettera a)).
Da ultimo l'articolo 1, comma 37, lettera a), della Legge di bilancio 2022 proroga al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.
Si ricorda che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);
- per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
La disposizione proroga altresì 31 dicembre 2024 la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (comma 2-bis dell'articolo 14, D.L. 63/2013).
L'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Il comma 28 della legge di bilancio 2022 ha ulteriormente modificando la disciplina, introducendo una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.
In sintesi per gli interventi effettuati:
- dai condomini,
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio,
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri
- il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;
- da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 settembre siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
- dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
In particolare la detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nei seguenti specifici casi:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Il comma 66 della legge di bilancio 2021 fa rientrare nella disciplina agevolativa anche agli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013
a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari). La detrazione è riconosciuta inoltre per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell'aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
-
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari).
L'agevolazione è riconosciuta altresì, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, l'agevolazione è riconosciuta anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
I sopra citati interventi di efficientamento energetico per avvalersi dell'agevolazione fiscale al 110% devono assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica A.P.E. (articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) prima e dopo l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione. asseverata.
Per una panoramica dettagliata dei risultati conseguiti dalla varie misure introdotte in materia di efficienza energetica si veda il Rapporto Annuale DETRAZIONI FISCALI 2021 di ENEA .
Per una ricostruzione della disciplina del superbonus si consiglia la lettura del dossier: Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento alla legge di bilancio 2022 , mentre per avere conoscenza dei vari adempimenti necessari ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il risparmio energetico si rinvia alla lettura del testo realizzato dall'Agenzia delle entrate: Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
.
Il D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022) al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, ha demandato ad un decreto del Ministro della transizione ecologica il compito di stabilire gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, a fini di contenimento della spesa per i relativi servizi (articolo 19-ter).