Il mercato del gas naturale europeo e nazionale è caratterizzato da condizioni di forte tensione, sorte già in considerazione della ripresa della domanda, al riavvio delle attività produttive dopo la fase acuta pandemica, e peggiorate massimamente dopo l'aggressione militare da parte della Russia all'Ucraina. Misure legislative urgenti sono state adottate dal Governo Italiano per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, diversificare la provenieza di gas importato, in modo da spezzare la dipendenza dal gas russo, assicurare un elevato riempimento degli stoccaggi, aumentare la capacità di rigassificazione e valorizzare la produzione nazionale nell'alveo delle concessioni ricadenti nelle aree idonee del Pitesai. Il 6 settembre 2022, il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha adottato il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale.
Il mercato del gas naturale europeo e nazionale è caratterizzato da condizioni di forte tensione, sorte già in considerazione della ripresa della domanda, al riavvio delle attività produttive dopo la fase acuta pandemica, e peggiorate massimamente dopo l'aggressione militare da parte della Russia all'Ucraina.
Il 18 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il Piano REPowerEU , accompagnato da un pacchetto di iniziative, di carattere legislativo e non, che comprende: una comunicazione sul risparmio energetico
, una strategia esterna per l'energia solare
, una proposta che modifica le direttive in materia di rinnovabili, prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica
, una raccomandazione sulle procedure autorizzative
per gli impianti di energia rinnovabile ed una proposta di regolamento per inserire appositi capitoli REPowerEU nei Piani per la ripresa e la resilienza
.
Il Piano si basa sulla diversificazione dell'approvvigionamento presso nuovi fornitori internazionali, sul risparmio energetico, sul rapido incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e presuppone la piena attuazione in tali ambiti del pacchetto c.d. "Pronti per il 55%" (Fit for 55%), presentato nel luglio 2021 per allineare la normativa dell'UE ai nuovi obiettivi climatici e tuttora all'esame delle istituzioni europee. Per approfondimenti si veda il dossier
dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea (RUE).
Con la Comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01 è stato poi adottato un Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina , il quale intende consentire agli Stati membri di implementare il sostegno alle imprese e ai settori duramente colpiti dagli attuali sviluppi geopolitici, in particolare (ma non solo) quelle ad alta intensità energetica.
Il 27 giugno è stato approvato il regolamento sullo stoccaggio del gas che prevede che almeno l'80% delle capacità di stoccaggio sotterraneo del gas nel territorio degli Stati membri dovrà essere riempito prima dell'inizio dell'inverno 2022/2023, e il 90% nello stesso periodo negli anni successivi.
Nell'ambito delle iniziative adottate per ridurre la dipendenza dell'Unione europea dai combustibili d'importazione russa e nella prospettiva di una possibile interruzione delle forniture di gas da parte della Russia, il 26 luglio è stato approvato nel corso di un Consiglio Energia straordinario il Regolamento del Consiglio 2022/1369 che impegna gli Stati membri ad una riduzione volontaria del 15% della domanda di gas tra il 1º agosto 2022 e il 31 marzo 2023, rispetto al consumo medio degli ultimi cinque anni.
Tale obiettivo di riduzione diventa obbligatorio nel caso in cui il Consiglio attivi, su proposta della Commissione, uno "stato di allarme dell'Unione". Lo stato di allarme potrebbe essere proposto in caso di rischio sostanziale di grave carenza di gas o di domanda di gas eccezionalmente elevata, o su richiesta di cinque o più Stati membri che a livello nazionale abbiano dichiarato lo stato di allarme. Sono previste alcune esenzioni e la possibilità di chiedere una deroga all'obiettivo di riduzione obbligatoria, per tenere conto di situazioni particolari degli Stati membri e garantire che le riduzioni di gas siano efficaci per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE. Gli Stati membri possono chiedere una deroga per adeguare i loro obblighi di riduzione della domanda: 1) se dispongono di interconnessioni limitate con altri Stati membri e possono dimostrare che le loro capacità di interconnessione per le esportazioni o le loro infrastrutture nazionali per il GNL sono usate quanto più possibile per ridirigere il gas verso altri Stati membri; 2) se hanno superato i loro obiettivi di riempimento dei depositi di gas, se dipendono fortemente dal gas come materia prima per le industrie critiche o se il loro consumo di gas è aumentato di almeno l'8% nell'ultimo anno rispetto alla media degli ultimi cinque anni.
Il regolamento è entrato in vigore lo scorso 9 agosto, è una misura straordinaria della durata di un anno. Entro il maggio 2023 sarà sottoposto a riesame da parte della Commissione per valutare la necessità di una proroga.
Infine, il 14 settembre 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento
recante un intervento di emergenza di carattere temporaneo, volto a contenere l'impatto dell'innalzamento dei prezzi dell'energia, che prevede tra l'altro misure di riduzione della domanda di energia elettrica fino al marzo 2023. In particolare, introduce l'obbligo di ridurre il consumo di energia elettrica di almeno il 5% nelle fasce orarie di picco dei prezzi, per consentire agli Stati membri di conseguire, una riduzione complessiva della domanda del 10%. La Commissione stima che tali misure si tradurrebbero in una diminuzione del consumo di 1,2 miliardi di metri cubi di gas.
Le variabili internazionali hanno pesantemente inciso sulla situazione italiana, caratterizzata da una forte dipendenza energetica dall'estero.
A fronte di consumi di gas naturale sostanzialmente stabili, circa 76 miliardi di metri cubi in media nel 2021, la produzione nazionale di gas naturale, nell'ultimo ventennio, si è progressivamente ridotta, passando dai 15 miliardi di metri cubi del 2001 a 3,5 miliardi del 2021 (Fonte MITE, cfr. qui ). Ciò è avvenuto sia per il calo naturale dei giacimenti in sfruttamento, sia per il calo naturale dei giacimenti in sfruttamento, sia per l'assenza di investimenti in nuove ricerche e produzione (cfr. informativa alla Camera del 22 marzo 2022
,del Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani).
Pertanto, il Paese è divenuto quasi completamente dipendente dalle importazioni, con oltre il 95 per cento del gas naturale consumato importato dall'estero.
Il conflitto tra Russia e Ucraina, tenuto conto dell'importante ruolo svolto dal gas russo nella copertura del fabbisogno nazionale di gas naturale (circa il 40% nel 2021, con 29 miliardi di Smc su 76 miliardi di Smc di gas consumati), ha reso necessario adottare misure d'urgenza per diversificare le fonti di approvvigionamento e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali, che saranno descritte nei paragrafi successivi.
Il 6 settembre 2022, il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha adottato il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale in linea con sopra citato Regolamento (UE) 2022/1369
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Dopo lo scoppio del conflitto russo ucraino, il decreto legge n. 17/2022 , convertito, con modificazioni, legge n. 34/2022
, ha introdotto misure per :
- assicurare un elevato grado di riempimento degli stoccaggi per l'inverno 2022- 2023, considerata la rilevante funzione dello stoccaggio nella copertura dei fabbisogni nazionali di gas nel corso dell'inverno e le ripercussioni in caso di anticipata interruzione di flussi dalla Russia in termini di mancato o insufficiente riempimento. L'obiettivo è un livello di riempimento di almeno il 90 per cento e, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso (articolo 21, comma 1, lett. a) e b)).
In attuazione del decreto legge è stato poi adottato il decreto del Ministero della transizione ecologica D.M. 14 marzo 2022che ha fissato le regole per l'allocazione e l'erogazione della capacità di stoccaggio disponibile alle imprese per il periodo contrattuale di stoccaggio 2022 – 2023 e il D.M. 1 aprile 2022 , nonchè la Deliberazione ARERA 8 aprile 2022 (Deliberazione 165/2022/R/GAS
).
La registrazione in fase di monitoraggio di alcuni scostamenti a partire da maggio, determinati dalla eccessiva volatilità dei prezzi, ha reso necessario, secondo quanto evidenzia il MITE, demandare a Snam di offrire un servizio di riempimento di ultima istanza per coprire il "delta" mancante rispetto al livello medio necessario a raggiungere il target mensile, nonché successivamente, ai sensi di quanto previsto nell'articolo 5-bis del D.L. n. 50/2022affidare tale servizio di ultima istanza alla società GSE.
L'insieme di questi interventi ha consentito di raggiungere un livello di riempimento degli stoccaggi del 90 percento, conforme agli obiettivi (cfr. MITE Comunicato stampadel 28 settembre 2022).
- diversificare la provenienza del gas importato, massimizzando l'utilizzo delle infrastrutture disponibili e aumentando contestualmente la capacità nazionale di rigassificazione di GNL.
Tra gli obiettivi, quelli di stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza (articolo 21, comma 1, lett. d)).
Per quanto riguarda le misure per diversificare la provenienza del gas importato, è stato siglato un accordo per il graduale aumento delle forniture di gas dall'Algeria. Sono state anche incrementate nel breve termine le importazioni dal gasdotto TAP, la cui società ha inoltre avviato le interlocuzioni per realizzare il raddoppio della capacità di trasporto, che non necessita di interventi tecnici sul tratto italiano .Inoltre, il Governo, in coordinamento con ENI e con SNAM, si è attivato per garantire approvvigionamenti di GNL da nuove rotte, in particolare: sino a 3,5 miliardi di Smc dall'Egitto, sino a 1,4 miliardi di Smc dal Qatar, sino a 4,6 miliardi di Smc progressivamente dal Congo, e circa 3,0-3,5 miliardi di Smc da forniture in fase di negoziazione da atri Paesi quali Angola, Nigeria, Mozambico, Indonesia e Libia (cfr. MITE Pianocontenimento consumi del gas del 6 settembre 2022. pag. 4).





Ai sensi di quanto previsto dal recente Regolamento 2022/1369/UE del 5 agosto 2022 , il Ministro della transizone ecologica, Roberto Cingolani, ha adottato, il 6 settembre 2022, il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale
.
Quanto alle riduzioni obbligatorie, il Piano evidenzia che in caso di "Allerta UE", il sistema italiano del gas ha i requisiti previsti per ottenere una riduzione al 7% del tetto ai consumi storici. L'obiettivo di riduzione del 7%, in caso di "Allerta UE", comporta che l'Italia sarebbe chiamata a effettuare una riduzione dei propri consumi di 3,6 miliardi di Smc di gas naturale.
Come previsto dal Regolamento, il Piano volontario di contenimento dei consumi riguarda il 15% del consumo di riferimento nel periodo considerato.
Le misure, che in parte sono già avviate, riguardano segnatamente:
- la massimizzazione della produzione di energia elettrica, nel settore termoelettrico, con combustibili diversi dal gas, oltre che la accelerazione delle energie rinnovabili nel settore elettrico;
- le misure di contenimento nel settore riscaldamento, in parte anticipate - per quanto riguarda gli edifici pubblici - dall'articolo 19-quater del D.L. n. 17/2022
(L. n. 51/2022
), per cui la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza;
- un insieme di misure comportamentali nell'uso efficiente dell'energia che integrano la politica nazionale in materia di efficienza energetica e che in questo caso hanno anche l'obiettivo di aiutare cittadini e imprese a ridurre i costi della propria bolletta energetica, senza alcun effetto di rilievo sulle modalità del servizio. Queste misure saranno promosse attraverso una apposita campagna informativa istituzionale;
- il contenimento volontario dei consumi nel settore industriale, su cui è aperto un confronto con le categorie produttive.
Il Piano poi afferma che la riduzione dei consumi sul funzionamento degli impianti di riscaldamento sarà attuata entro il mese di settembre 2022 modificando la vigente regolamentazione della temperatura e dell'orario di accensione invernale attraverso un decreto del Ministro della Transizione Ecologica, ai sensi di quanto consentito dal "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale" e dall'articolo 2 del D.L. n. 16/2022 (L. n. 28/2022). Il Piano preannuncia che I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione:
a) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
b) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
c) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
d) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
e) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.

In attuazione, il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato la Direttiva il 28 giugno 2022 e il GSE, in data 6 luglio 2022, ha invitato gli operatori a manifestare il proprio interesse a partecipare alle procedure. Il Ministro della transizione ecologica ha poi emanato in data 4 agosto 2022 una ulteriore Direttiva sulle "Procedure per l'approvvigionamento di lungo termine dai titolari di concessioni di coltivazione in terraferma, i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili secondo il PiTESAI, anche se improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività".
Il D.L. n. 135/2018 , cd. "Decreto semplificazioni" (convertito, con modificazioni, in Legge n. 12/2019
), all'articolo 11-ter, ha previsto l'adozione di un Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro definito di riferimento delle aree idonee allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.
Il Decreto legge ha definito criteri di cui tener conto nella redazione del PiTESAI, quali le caratteristiche del territorio, sociali, industriali urbanistiche e morfologiche con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni; inoltre, con riferimento alle aree marine, i possibili effetti sull'ecosistema, nonché le rotte marittime, la pescosità delle aree e la possibile interferenza sulle coste. Il decreto ha anche previsto che nel piano debbano essere indicati i tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle installazioni che abbiano cessato la loro attività.
Il PiTESAI è stato adottato con decreto 28 dicembre 2021 del Ministro della transizione ecologica, previa valutazione ambientale strategica, Limitatamente alle aree su terraferma, è stata conseguita il 16 dicembre 2021 una previa intesa con la Conferenza unificata.
Nelle more dell'adozione del Piano, è stata disposta la sospensione dei procedimenti amministrativi, inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, con talune eccezioni espressamente previste.
La sospensione non si è applicata ai procedimenti di conferimento di concessioni di coltivazione pendenti al 13 febbraio 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 135/2018 ). Nelle more dell'adozione del Piano non è stata però consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessione di coltivazione, fatta salva la proroga di vigenza delle concessioni in essere.
Una volta adottato il Piano, nelle aree incompatibili con il Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti al 13 febbraio 2019, hanno mantenuto la loro efficacia sino alla scadenza senza possibilità di proroga.
Nelle more di adozione del Piano, sono stati sospesi i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione. E' stato anche sospeso il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non era dovuto il pagamento del relativo canone.
Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree compatibili con le previsioni del Piano, i titoli minerari sospesi hanno ripreso efficacia.
E' stato mantenuto fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo il 13 febbraio 2019.
Il D.L n. 135/2018 ha inoltre rideterminato in aumento i canoni annui per le concessioni di coltivazione e i canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca ed una sostanziale conferma dei canoni di stoccaggio (art. 11-ter, commi 9 e 10).
Come evidenzia lo stesso PiTESAI, i canoni di concessione sono aumentati di 25 volte rispetto agli importi prima previsti dall'art. 18 del D. s. n. 625/1996, che erano stati adeguati nel tempo solo in base agli indici Istat.
Con Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 sono state definite le modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni annui per le concessioni di coltivazioni e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
Successivamente l'articolo 62-ter del D.L. n. 76/2020 (Legge n. 120/2020
) ha introdotto una soglia ai canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Con il fine esplicitato di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'articolo 62-ter ha disposto che l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.
Infine, con il Comunicato Ministeriale 3 dicembre 2020 sono state fornite indicazioni operative per effettuare i pagamenti dei maggiori importi dei canoni in capo a ciascun operatore in relazione alle concessioni di propria titolarità.
Si rinvia al sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica ove è pubblicato e aggiornato l'elenco dei titoli minerari vigenti .
La cartografia delle aree idonee e non idonee per le attività di prospezione e ricerca di idrocarburi , nonchè delle aree idonee e non idonee per la coltivazione di idrocarburi
è pubblicata sul sito istituzionale
del Ministero della transizione ecologica.