Nel corso della XVIII legislatura, l'attività parlamentare, oltre a proseguire nell'adozione di politiche volte ad attuare la ricostruzione materiale e la ripresa socio-economica dei territori coinvolti, in particolare, dal sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009, dal sisma del 2012, che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, e dal sisma che ha colpito il Centro-Italia nel 2016-2017, ha avviato altre misure per intervenire a favore di alcuni territori recentemente colpiti da eventi sismici minori, che hanno coinvolto le popolazioni e le attività economiche di diversi comuni dell'isola di Ischia nel 2017 e delle province di Campobasso e di Catania nel 2018.
Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo stato di emergenza, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 , e la gestione straordinaria, già in precedenza oggetto di diverse proroghe, sono stati ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022 - L. n. 234/2021).
Per garantire la continuità delle attività post-emergenziali riguardanti la ricostruzione degli edifici pubblici e privati, dei beni culturali, e delle infrastrutture viarie, e per favorire la ripresa delle attività socio-economiche, nel corso del 2021, a favore delle aree terremotate del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia), sono stati stanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR complessivi 1.780 milioni di euro, ripartiti secondo le seguenti annualità: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026 (art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 59/2021). Al fine di avviare l'impiego di tali risorse, è stato presentato il Programma Unitario degli Interventi ed il pacchetto Sisma
, suddiviso in due macromisure: una dotata di 1 miliardo e 80 milioni destinata essenzialmente a soggetti pubblici e finalizzata a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la connessione digitale dei territori; l'altra, dotata di 700 milioni di euro, a favore degli incentivi alle imprese per nuovi investimenti.
Inoltre, nell'ambito delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, sono stati previsti per il sisma 2016-2017, 173 milioni per l'anno 2022, 300 milioni per l'anno 2021 e 360 milioni di euro per il 2019 (art. 1, comma 449, della legge di bilancio 2022-L. n. 234/2021, art. 57, comma 1, D.L. 104/2020 e art. 1, comma 988, della legge di bilancio 2019 - L. n. 145/2018).
Misure per la ricostruzione
Altre misure sono state poi adottate per agevolare il ritorno alla normalità nei territori colpiti, come la possibilità di collocare roulotte, camper o altre unità abitative in aree attrezzate per finalità turistiche da parte dei proprietari di seconde case danneggiate (art. 02 del D.L. 55/2018); in tale ambito, sono stati favoriti interventi per accelerare la riparazione degli immobili appartenenti ad enti ecclesiastici, per cui è stata prevista l'applicazione delle procedure per la ricostruzione privata in caso di lavori inferiori alla soglia europea stabilita per gli appalti pubblici, e per proseguire l'esecuzione di lavori per ripristinare l'agibilità di immobili danneggiati (art. 11, comma 3 del D.L. 76/2020); in particolare, è stata prevista l'applicazione di misure di semplificazione nel caso di lievi difformità edilizie, estendendo tale misura anche a specifici edifici danneggiati, presenti nei comuni fuori cratere (art. 1-sexies del D.L. 55/2018, art. 20-bis, del D.L. 152/2021 e art. 31-bis del D.L. 115/2022).
Sempre con il fine di agevolare l'opera di ricostruzione dei territori colpiti, è stato inoltre consentito che i materiali derivanti dal crollo degli edifici e per i rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, come anche per i materiali da scavo, siano tenuti in siti temporanei di deposito fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 454, della L. n. 234/2021 - legge di bilancio 2022).
Una ulteriore agevolazione ha riguardato l'applicazione della detrazione del 110% (cd. Superbonus ) per specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spettante per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2009 (art. 119 del D.L. 34/2020). Inoltre, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, a partire dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Per agevolare la ricostruzione privata, è stata incrementata la concessione del credito d'imposta per l'accesso ai finanziamenti agevolati di durata venticinquennale secondo le seguenti misure: 200 milioni annui a decorrere dal 2022 per un periodo di venticinque anni e ulteriori 100 milioni annui a decorrere dal 2024 per un periodo di venticinque anni (art. 1, comma 466, della L. n. 234/2021 - legge di bilancio 2022).
Da ultimo, per la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25, successivamente agli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017, è stata prevista la nomina di un Commissario straordinario in carica fino al 31 dicembre 2025 (art. 206 del D.L. 34/2020 e D.P.C.M. 24 settembre 2020 ).
Proroghe e sospensioni
In materia fiscale sono stati diversi gli interventi normativi che hanno determinato la sospensione dell'attività di riscossione tributaria, che però è stata riavviata, per gli adempimenti e i versamenti tributari in genere, all'inizio del 2020, nel limite del 40 per cento degli importi dovuti (art. 8, comma 2 del D.L. 123/2019); tuttavia, fino al 1° gennaio 2020, sono stati sospesi i termini di notifica delle cartelle di pagamento e riscossione per le somme dovute all'INPS, le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori (articolo 1, comma 994, della legge di bilancio 2019).
Altro intervento ha riguardato, in particolare, l'ambito delle attività commerciali, relativamente all'imposta per le insegne commerciali e alla tassa di occupazione di suolo pubblico, che sono state sospese fino all'anno 2022 (art. 1, comma 451, legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021).
In materia di redditi da fabbricati, è stata prevista l'esenzione dalle imposte Irpef e Ires, fino all'anno di imposta 2021, per i fabbricati delle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente (art.1, comma 456, legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021); tali fabbricati sono stati esentati anche dal pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili, a decorrere dalla rata del 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 456 legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021).
Ulteriore misura a favore dei privati ha riguardato la sospensione, fino 31 dicembre 2022, del pagamento dei mutui e dei finanziamenti delle attività economiche e produttive e dei mutui prima casa (art. 22, comma 3, del D.L. 4/2022).
Anche il pagamento delle fatture relative ai servizi energetici e idrici, assicurazioni e telefonia sono stati sospesi fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, commi 452 e 453, della L. 234/2021 - legge di bilancio 2022).
Misure riguardanti gli enti locali
Le sospensioni di termini hanno interessato anche gli enti locali, per i quali è stato avviato il differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti, in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 41 del D.L. 17/2022).
È stata inoltre limitata al 31 dicembre 2020 la possibilità di prorogare il periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti a carico degli enti locali colpiti (articolo 8, comma 1, lett. b) del D.L. 123/2019).
Per compensare le minori entrate provenienti dalla TARI, ai comuni è stato concesso uno stanziamento pari a 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 57, comma 5, del D.L. 104/2020).
Alle regioni è stato consentito di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento per favorire il trasferimento della propria residenza e dimora abituale, almeno per un decennio nei comuni con meno di 5.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici (art. 5-bis del D.L. 123/2019).
È stata prevista la possibilità per le regioni, gli enti locali e gli enti parco dei territori colpiti dal sisma 2016-2017 di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei suddetti crateri. A tal fine è stato istituito presso il MEF un Fondo per la stabilizzazione di tale personale, incrementato di 52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 (art. 1, comma 944, della L. n.178/2020 e art. 1, commi 951-953, della L. n. 178/2020); con il DPCM 9 ottobre 2021
è stato effettuato il riparto del suddetto fondo per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri degli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché presso gli Enti parco nazionali.
Aiuti alle imprese
Diversi interventi normativi sono stati dedicati per il riavvio delle attività imprenditoriali dei territori colpiti. Per l'anno 2019, le misure rivolte alla ripresa economica (settore turistico, pubblici esercizi, commercio, artigianato, attività agrituristica) sono stati rifinanziati per 5 milioni di euro (art. 9, comma 2-septies del D.L. 91/18); in particolare, a favore delle imprese agricole e zootecniche, è stata stabilita la definitiva delocalizzazione delle relative attività anche nelle strutture temporanee utilizzate nel corso delle fase emergenziale (art. 37 del D.L. 109/2018).
Sono stati concessi alle imprese agricole e boschive dei comuni interessati dal sisma, mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, o in alternativa, contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati a un tasso pari a zero di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile (articolo 9 del D.L. 123/2019); inoltre, è stata estesa, da tre a sei anni, la durata del Fondo di garanzia, volto a garantire i finanziamenti erogati alle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori colpiti dal sisma (articolo 3-septies del D.L. 123/2019).
Le agevolazioni previste per le zone franche urbane sono state estese anche alle imprese che hanno intrapreso una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021 (art. 57, comma 6, del D.L. 104/2020) e a favore dei giovani imprenditori è stata estesa la misura "Resto al Sud ", per i territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma (art. 5 del D.L. 123/2019).
È stata prevista, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici di beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (art. 9, comma 1-bis, del D.L. 73/2021).
Da ultimo, con il D.P.C.M. 30 giugno 2021 è stata istituita la Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016.
Gestione commissariale
Per avviare la fase post-emergenziale negli ambiti territoriali colpiti dall'evento sismico del 2016-2017, è stato deciso di utilizzare una struttura di tipo commissariale, dotata di funzioni di governo per l'attuazione delle misure previste finalizzate alla ricostruzione e al riavvio delle attività socio-economiche; specificamente, al Commissario straordinario è stato concesso un potere di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale (fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea), che gli consente di operare celermente nell'ambito di un elenco di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche per la ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, individuati con ordinanza del medesimo Commissario.
A tal proposito, nel corso del 2020, l'avvocato Giovanni Legnini è stato nominato con il D.P.C.M. 14 febbraio 2020 Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria fino al 31 dicembre 2022 (D.P.C.M. 10 gennaio 2022
). In tale ambito, è stata stabilita l'impignorabilità delle risorse assegnate alla gestione commissariale per i territori colpiti da eventi sismici fino al 31 dicembre 2023 (art. 17-quater, comma 4, del D.L. 183/2020).
Per rafforzare lo svolgimento delle funzioni amministrative territoriali, sono state introdotte disposizioni in materia di assunzioni di nuovo personale da parte delle regioni, delle province o dei comuni colpiti dagli eventi sismici, nonché norme per consentire agli uffici speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società in house della regione, al fine di acquisire supporto specialistico per l'esecuzione di attività tecniche e amministrative, tramite convenzioni non onerose (art. 1-ter del D.L. 123/2019).
Altri interventi sono stati disposti per il supporto del personale della struttura del Commissario straordinario, degli Uffici speciali per la ricostruzione e degli enti locali, mediante l'ampliamento delle convenzioni con Invitalia e con Fintecna, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (art. 57, commi 3-ter-3-quinquies, del D.L. 104/2020).
Sullo stato della ricostruzione nelle quattro Regioni colpite, la gestione commissariale ha pubblicato nel mese di agosto 2022 una relazione riguardante "La ricostruzione in Italia centrale a giugno 2022 ", che dà conto dello stato di avanzamento della ricostruzione privata, di quella pubblica e della riparazione delle chiese e degli edifici di culto.
Gli stanziamenti della Camera dei deputati
Per il periodo dal 2017 fino al 2021, la Camera dei deputati ha provveduto a versare, con diversi interventi legislativi, la somma complessiva di 387 milioni di euro, a favore della ricostruzione dei territori colpiti, di cui:
- 235.2 milioni destinati al Fondo per la ricostruzione per le finalità concernenti il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee, ed inoltre spese di funzionamento della struttura commissariale e spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti;
- 151,8 milioni con i seguenti vincoli di destinazione: 26,8 milioni per la realizzazione di uno o più interventi nei comuni colpiti fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune; 50 milioni per la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese; 70 milioni destinati al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse del piano nazionale complementare al PNRR; 5 milioni per la copertura delle spese necessarie per assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo nazionale complementare al PNRR, attraverso l'affidamento di incarichi di consulenza ad un contingente massimo di otto esperti e attraverso la stipula di una convezione con Invitalia per il supporto tecnico-operativo.
All'indomani del sisma del 6 aprile 2009, avvenuto in Abruzzo, è stato dichiarato lo stato di emergenza, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 , la cui cessazione è stata fissata al 31 agosto 2012 (D.L. 83/2012).
In tale ambito, sono state adottate diverse disposizioni, per lo più contenute in decreti-legge, che hanno riguardato, tra l'altro, la ricostruzione degli immobili pubblici e privati, il restauro dei beni culturali, la sospensione di adempimenti fiscali e previdenziali, nonché la gestione delle assunzioni di personale amministrativo.
Nel corso del 2022, è stata presentata in Parlamento la Relazione sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo , per gli anni 2019-2020, in cui si sottolinea che le risorse complessive assegnate al 31 dicembre 2020 ammontano a 6,859 miliardi, di cui 3,0 milioni per la ricostruzione degli edifici pubblici e 6,856 miliardi per gli immobili privati. Tali risorse, come noto, sono destinate agli interventi relativi allo sviluppo e alle attività produttive, all'assistenza alla popolazione e per il supporto alle funzioni essenziali ed infine alle attività di assistenza tecnica.
Ricostruzione
In materia di interventi per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma in Abruzzo del 2009, la concessione dei contributi per la ricostruzione degli immobili privati ha avuto come termine inderogabile il 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è stato necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia 2016-2017, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto hanno dovuto presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio (art. 17 del D.L. 183/2020).
Per favorire la semplificazione degli interventi per la ricostruzione, sono stati estesi anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, le disposizioni previste in materia edilizia per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (art. 1-sexies del D.L. 55/2018), che hanno previsto la possibilità di interventi in sanatoria, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati (art. 20-bis del D.L. 152/2021), estesa anche a specifici edifici per i comuni fuori cratere (art. 31-bis del D.L. 115/2022).
Al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime, superiori all'8 per cento, per completare la ricostruzione privata dei territori, è stata prevista la rimodulazione dei contributi concessi, per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione, entro il limite massimo del 20 per cento (art. 17, comma 7, del D.L. 115/2022).
Risorse
Per quanto riguarda i sostegni finanziari agli enti locali, è stato previsto che per i comuni colpiti, diversi dal comune de L'Aquila, venisse assegnato, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, un contributo annuale di 1 milione di euro (art. 1, comma 945, della L. n. 178/2020 e art. 1, comma 469, della L. n. 234/2021). A tali enti, già in precedenza, erano stati concessi contributi per l'anno 2020 pari a 1,5 milioni di euro e, per gli anni 2018 e 2019, un contributo annuale di 2 milioni di euro (art. 1, comma 996, della legge di bilancio 2019 e art. 9-octies del D.L. 123/2019).
A favore del Comune de L'Aquila, invece, è stato disposto, per ciascun anno del periodo 2019-2022, uno contributo straordinario di 10 milioni annui (art. 21, comma 1 lett. a, del D.L. 32/2019, art. 1, comma 945, della L. n. 178/2020, e art. 1, comma 469, della L n. 234/2021). Inoltre, per garantire la continuità degli interventi di ricostruzione è stato stabilito che le risorse impiegate allo scopo non fossero pignorabili; tuttavia, alla fine del 2019 è stata prevista la cessazione dell'impignorabilità delle risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati (art. 39 del D.L. 109/2018).
In tale ambito, il Fondo nazionale complementare al PNRR (art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 59/2021) ha previsto interventi finanziari per le aree colpite dal terremoto del 2009 e del 2016 (Centro-Italia) per complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, così ripartiti:
- 220 milioni di euro per l'anno 2021;
- 720 milioni di euro per l'anno 2022;
- 320 milioni di euro per l'anno 2023;
- 280 milioni di euro per l'anno 2024;
- 160 milioni di euro per l'anno 2025;
- 80 milioni di euro per l'anno 2026.
Al fine di coordinare le azioni per l'impiego delle risorse previste, è stata integrata la cabina di coordinamento della ricostruzione per l'individuazione dei programmi unitari di intervento (art. 14-bis del D.L. 77/2021).
Per la ricostruzione degli immobili privati, diverse, inoltre, sono state le assegnazioni di risorse compiute dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS, ex CIPE).
In particolare, con la delibera CIPESS n. 20/2022 del 14 aprile 2022 sono state assegnate somme per la ricostruzione degli immobili privati del Comune dell'Aquila, per 267,5 milioni, per il periodo 1° luglio 2020 - dicembre 2022, aggiuntive a quelle del 2021 pari a 374, 1 milioni ed attribuite con la delibera CIPE n. 42/2021
del 9 giugno 2021.
A favore del restauro dei beni culturali colpiti, con la delibera CIPESS n. 52/2021 del 27 luglio 2021 è stato approvato il "secondo piano annuale degli interventi di ricostruzione del patrimonio culturale della città dell'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009", predisposto dal Ministero della cultura, per un costo complessivo pari a 114 milioni.
In sostanza, le risorse disposte dal CIPE/CIPESS
, assegnate con proprie delibere per il sisma Abruzzo del 2009, ammontano complessivamente a 11,1 miliardi di euro.
Assunzioni
Per consentire l'accelerazione delle pratiche amministrative volte ad avviare la ricostruzione di immobili privati e pubblici, è stato stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, il Comune dell'Aquila ha la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato, in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro (articolo 9-sexies, D.L. 123/19, art. 57 comma 11, D.L. 104/2020, art. 1 comma 471 L.234/2021).
Fino al 31 dicembre 2022, è stata poi prorogata la dotazione di personale degli uffici speciali per la ricostruzione (USRA e USRC
) (art. 1, comma 464, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).
Inoltre, presso gli altri enti locali, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, sono stati oggetto di proroga i contratti di lavoro, già previsti in precedenza, per il completamento delle attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma (art. 57, comma 9, D.L. 104/2020 e art. 1, comma 470 L. 234/2021). È stata inoltre concessa la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato nei territori colpiti (art. 1, comma 951, legge 178/2020).
In tale ambito, con il DPCM 9 ottobre 2021 è stato effettuato il riparto del Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.
È stato inoltre previsto che le amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, avvenuto in Abruzzo, possano riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime del sisma 2009 (art. 17, comma 7-bis, del D.L. 115/2022).
Agevolazioni fiscali
Diversi interventi di natura fiscale sono stati introdotti per agevolare i territori coinvolti dal sisma; in particolare, per gli anni 2019, 2021 e 2022 sono stati esclusi - ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee) - gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili (art. 17-quater, comma 2, del D.L. 183/2020).
E' stato disposto inoltre che ai territori colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati a far data dal 1° aprile 2009, le agevolazioni fiscale del superbonus , in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, sia applicata al 110 per cento senza la previsione di alcun decalage
(art. 1, comma 28, lettera f), della L. 234/2021 - legge di bilancio 2022).
Per quanto riguarda le spese ammesse alla fruizione di vari incentivi fiscali (come l'ecobonus o il sismabonus
), sostenute entro il 30 giugno 2022, le stesse sono state aumentate del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 1, comma 66, lett. g), della L. 178/2020).
A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nei giorni 20 e 29 maggio 2012, è stato dichiarato, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 , lo stato di emergenza, il cui termine di scadenza, già oggetto di diverse proroghe temporali, è stato fissato al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 459, della L. 234/2021 - legge di bilancio 2022).
Di seguito si dà conto dei principali interventi disposti nella XVIII legislatura per concludere la ricostruzione e consentire la ripresa delle attività economiche e sociali dei territori interessati dal sisma.
Ricostruzione
Per continuare nel completamento delle opere relative alla ricostruzione pubblica e privata degli edifici e delle infrastrutture danneggiate, è stata prevista, per il periodo 2022-2024, una spesa complessiva di 94,9 milioni, di cui 73,3 milioni per la regione Emilia-Romagna, 21 milioni per la regione Lombardia, e 0,6 milioni per la regione Veneto. A tale fine, per contenere gli aumenti dei prezzi dei materiali superiori all'8 per cento, è stata inoltre autorizzata la rimodulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l'esecuzione dei piani di ricostruzione privata (art. 17, commi 4-7, del D.L. 115/2022).
In merito alle precedenti risorse assegnate ai territori colpiti, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite è stato incrementato di 35 milioni (commi 1011 e 1012 della L. n. 145/2018 - legge di bilancio 2019); inoltre, per l'anno 2019, alla regione Veneto sono stati assegnati 2 milioni di euro (art. 1, comma 704, della legge di bilancio per il 2019). Per l'anno 2021, ulteriori interventi hanno previsto l'assegnazione di 100 milioni di euro ai territori, già colpiti dagli eventi sismici del 2012, che hanno subito gli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 (art. 77, comma 9, del D.L. 73/2021).
Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di ricostruzione, anche ai territori colpiti dal sisma del 2012 è stata estesa la sanatoria per lievi difformità edilizie, introdotta per il Centro Italia colpito dal sisma del 2016, che può applicarsi anche agli edifici danneggiati fuori dai comuni del cratere sismico (art. 1-sexies, commi 1-5, del D.L. 55/2018, art. 20-bis del D.L. 152/2021 e art. 31-bis del D.L. 115/2022).
Assunzioni
Per sostenere l'impegno delle amministrazioni pubbliche coinvolte negli ambiti regionali colpiti, a favore dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, ai comuni, alle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e alle province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, è stata concessa, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile e del riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario effettuato (art. 1, comma 459, della L. n. 234/2021 - legge di bilancio 2022). E' stata, inoltre, riconosciuta la possibilità di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 1, comma 951, della L. n. 178/2020) ed, a tal fine, con il DPCM 9 ottobre 2021
, è stato effettuato il riparto del relativo Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni e gli enti locali ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016.
Nel corso della XVIII legislatura sono stati diversi gli interventi adottati a favore dei comuni colpiti dal sisma di Ischia del 21 agosto 2017, a cui si sono aggiunte ulteriori misure a favore dei territori colpiti dal sisma di Catania, avvenuto il 26 dicembre 2018, e dal sisma che, a far data dal 16 agosto 2018, ha colpito la provincia di Campobasso.
Il sisma dell'isola di Ischia del 21 agosto 2017
In conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme dell'isola di Ischia è stato dichiarato, con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 , lo stato di emergenza, cessato il 21 febbraio del 2019, per effetto della delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018
, che ha inoltre provveduto ad integrare le risorse per la ricostruzione di 11,6 milioni di euro.
In data 10 maggio 2019 è stata pubblicata la Relazione conclusiva sullo stato di emergenza che ha interessato, per il periodo 29 agosto 2017-21 febbraio 2019, i comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017.
Gestione commissariale
Per la gestione degli interventi dedicati alla ricostruzione dei territori investiti dal sisma del 2017, l'avv. Legnini è stato nominato Commissario straordinario , con il D.P.C.M. del 21 febbraio 2022
, in sostituzione di Carlo Schilardi, nominato in precedenza con il D.P.C.M. 9 agosto 2018
.
In considerazione del prolungamento della gestione commissariale straordinaria al 31 dicembre 2022 (precedentemente tale termine era stato fissato al 31 dicembre 2021 dall'art. 17 del D.L. 109/18), è stata prevista l'assegnazione di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022 (art. 1, comma 460, legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021), a favore del Commissario straordinario, che, attraverso i poteri di ordinanza previsti, attua gli interventi per la ricostruzione e concede i contributi assistenziali, secondo le modalità indicate per la ricostruzione privata dalle misure adottate per il sisma 2016-2017 del Centro-Italia, e prevedendo altresì misure di semplificazione per facilitare ed accelerare la ricostruzione in essere (art. 13, commi 4-bis e 4-ter, D.L. 228/2021).
In merito alle risorse utilizzabili per gli interventi da attuare nei territori colpiti, nella contabilità speciale attribuita al Commissario straordinario, per l'anno 2022, sono stati previsti: per la struttura del Commissario straordinario, 1,4 milioni; per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 0,82 milioni; e per le assunzioni di personale a tempo determinato, 0,7 milioni (art. 1, comma 461, legge di bilancio 2022, L.234/2021).
Inoltre, per ciascuno degli anni del periodo 2019-2021, sono stati assegnati 20 milioni (art. 19, del D.L. 109/18), e 78,760 milioni complessivi per il periodo 2018-2020 (art. 2, comma 6-ter, del D.L. 148/2017 e art. 1, comma 765, della legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017).
Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi, addetti alla ricostruzione, i comuni colpiti sono stati autorizzati ad assumere personale, per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato, per un impegno finanziario pari a 420.000 euro (art. 30-ter, D.L. 41/2021).
Ricostruzione privata
Anche per il sisma del 2017 di Ischia, sono stati programmati diversi contributi, in relazione al danno effettivamente subito, per l'attuazione di interventi a favore del ripristino degli immobili e delle infrastrutture, delle attività produttive, delle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie, a favore di edifici privati di interesse storico-artistico e per incentivare l'autonoma sistemazione (art. 20 del D.L. 109/2018).
In tale ambito, sono stati previsti criteri e modalità per la concessione di tali contributi ai privati, prevedendo tra l'altro il divieto di erogazione per gli immobili danneggiati, già oggetto di ordine di demolizione o ripristino del giudice penale (art. 21 del D.L. 109/2018).
Con riferimento ai contributi per la ricostruzione, è stata prevista la definizione da parte dei comuni delle istanze di condono per gli immobili distrutti o danneggiati, sulla base dei principi del "primo condono edilizio" (legge n. 47/1985) e, nel caso di aree tutelate, sulla espressione del parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, prevedendo altresì l'esclusione da tali istanze per i soggetti condannati per determinati reati criminali (art. 25 del D.L. 109/2018).
I contributi sono stati previsti anche per le parti dell'edificio che ha presentato aumenti di volume già condonati, includendo in tale ambito i casi di demolizione e ricostruzione (art. 13, comma 4-quinquies, del D.L. 228/2021).
Inoltre, per semplificare ed accelerare gli interventi citati, è stata prevista l'applicazione delle misure di semplificazioni in materia edilizia, previste per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Centro-Italia (art. 1-sexies D.L. 55/2018), riguardanti lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati (art. 20-bis, D.L. 152/2021), estesa anche a specifici edifici danneggiati ma presenti nei comuni fuori cratere (art. 31-bis del D.L. 115/2022).
In materia di ulteriori agevolazioni fiscali per la ricostruzione privata, è stata prevista l'applicazione del Superbonus , a favore di interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento, senza applicazione di alcun decalage
(art. 1, comma 28, lettera f) della legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021).
Ricostruzione pubblica
Per coordinare la ricostruzione di edifici pubblici, in particolare per i beni sottoposti a tutela culturale, è stata prevista la predisposizione di un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici, un piano per i beni culturali ed un piano di interventi per il contrasto dei dissesti idrogeologici (art. 26 del D.L. 109/18). Pe l'attuazione di tali piani sono stati designati soggetti attuatori: la Regione Campania, il Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'Agenzia del demanio, i comuni, il Ministero dell'istruzione, i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie, e le Diocesi (art. 27 del D.L. 109/2018).
In tale ambito, è stata prevista in particolare la preparazione di un piano di ricostruzione della Regione Campania, finalizzato alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati, e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti (art. 9-septiesdecies del D.L. 123/2019).
Aiuti alle imprese
Al fine di sostenere la ripresa economica dei comuni colpiti dal sisma, sono stati previsti contributi alle imprese del settore turistico e agrituristico, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi antecedenti agli eventi sismici, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per il 2019 e 2,5 milioni di euro per il 2018.
Agevolazioni fiscali
Limitatamente ai soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono stati sospesi, fino 31 dicembre 2021, i pagamenti delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia (art. 17-quater, comma 1, del D.L. 183/2020).
E' stata inoltre stabilita fino all'anno di imposta 2019, l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei comuni colpiti (art. 32 , comma 1 del D.L. 109/2018), e, per i medesimi fabbricati, l'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI è stata stabilita fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, e comunque fino all'anno di imposta 2023 (art. 9, comma 1-septies, D.L. 73/2021).
E' stato inoltre sospeso fino al 31 dicembre 2020, il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati, aventi finanziamenti ipotecari relativi a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili (art. 32, comma 5, D.L. 109/18).
Ai comuni colpiti dal sisma, è stato permesso poi di differire il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi dal 2018 al 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento (articolo 32, comma 4 del D.L. 109/2018).
Fino al 31 dicembre 2020, sono stati altresì oggetto di sospensione i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza (art. 34 D.L. 109/18) e, fino al 31 dicembre 2021, le notifiche delle cartelle di pagamento per somme dovute agli enti creditori (art. 1, comma 1094, della L. 178/2020).
Sisma di Catania del 26 dicembre 2018 e di Campobasso del 16 agosto 2018
In conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania, è stato dichiarato lo stato di emergenza, con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 , il cui termine, più volte oggetto di proroghe, è stato stabilito fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 462, legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021).
Per avviare l'attuazione dei primi interventi, dal 2018 sono stati stanziati complessivamente 47 milioni (delibera del consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e delibera del consiglio dei ministri 11 giugno 2019
).
Per effetto di una serie di eventi sismici avvenuti, a far data dal 16 agosto 2018, in diversi comuni della Provincia di Campobasso, è stato dichiarato lo stato di emergenza, con la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 , il cui termine, più volte oggetto di proroghe, è cessato il 24 ottobre 2021 (delibera consiglio dei ministri del 14 aprile 2021
).
A partire dall'anno 2018, le risorse stanziate, previste in diversi provvedimenti e finalizzate all'attuazione di interventi di ricostruzione, sono state pari a circa 8,9 milioni di euro.
Gestione commissariale del sisma di Catania e Campobasso
Per avviare la fase post-emergenziale nei due ambiti territoriali colpiti dai due sismi del 2018, è stata prevista la nomina di due Commissari straordinari, uno per le attività riguardanti la provincia di Catania (con il D.P.C.M. 5 agosto 2019 , è stato nominato il dott. Scalia) e l'altro per l'ambito territoriale di Campobasso (con il D.P.C.M. 16 luglio 2020
è stato nominato il presidente della Regione Molise).
Le nomine dei due Commissari straordinari e la relativa gestione straordinaria sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (art. comma 463, legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021).
Entrambi i Commissari straordinari sono stati dotati di una propria struttura commissariale (5 unità di personale per Campobasso e 15 unità per Catania) (artt. 6, 7 e 18 del D.L. 32/2019 e art. 9-vicies bis del D.L. 123/2019). Le assunzioni di personale delle due strutture commissariali sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 463, della L. 234/2021 - legge di bilancio 2022).
I due Commissari nominati per gli eventi sismici del 2018 per Campobasso e Catania possono, in alternativa alle due strutture commissariali, utilizzare un'apposita struttura regionale a disposizione di ciascuno dei due Commissari, utilizzando le risorse assegnate pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2022, e comunque fino al 31 dicembre 2022 (art. 41-bis D.L. 17/2022).
Sono state altresì aperte due contabilità speciali intitolate ai Commissari straordinari, in cui confluiscono le risorse previste dall'apposito Fondo per la ricostruzione, che ha previsto una dotazione pari a 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023 cosi ripartita: 236,7 milioni di euro per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana Catania, e 39 milioni di euro per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso (art. 8 del D.L. 32/2019).
A favore dei comuni della città metropolitana di Catania è stata consentita l'assunzione a tempo determinato fino a 40 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 463, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).
Ricostruzione privata
Per sostenere la ricostruzione degli edifici privati danneggiati o inagibili, sono stati previsti contributi, in particolare, per immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, immobili per servizi pubblici e privati, attività produttive, strutture private adibite ad attività sociali, edifici privati di interesse storico-artistico e altri oneri per l'autonoma sistemazione (art. 9-vicies-bis del D.L. 123/2019).
Sono stati inoltre previsti criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata, escludendo tale erogazione per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale o dall'autorità amministrativa, ed è stata introdotta per la selezione della impresa costruttrice la condizione della iscrizione nell'elenco dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (art. 10 del D.L. 32/2019).
Sono state inoltre definite le procedure per la concessione e l'erogazione dei suddetti contributi (artt. 11 e 12 del D.L. 32/2019).
Per semplificare ed accelerare gli interventi per la ricostruzione è stata altresì estesa l'applicazione delle misure di semplificazioni in materia edilizia previste per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (art. 1-sexies D.L. 55/2018), in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati (art. 20-bis, D.L. 152/2021), valevole anche per specifici edifici danneggiati presenti nei comuni fuori cratere (art. 31-bis del D.L. 115/2022).
Ricostruzione pubblica
E' stato previsto che i due Commissari straordinari predispongano, un piano per le opere pubbliche e le chiese ed altri edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano per i beni culturali ed un piano di interventi per il contrasto dei dissesti idrogeologici.
A tale fine, i due Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori o dai comuni interessati e verificata la congruità economica degli stessi, devono approvare definitivamente i progetti esecutivi ed adottare il decreto di concessione del previsto contributo (art. 13 del D.L. 32/19).
Sono stati designati quali soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali: la Regione Molise, la Regione Siciliana, il Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'Agenzia del demanio, i Comuni interessati, il Ministero dell'istruzione, i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture, e le diocesi dei Comuni interessati (art. 14 del D.L. 32/19).
Aiuti alle imprese
Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento, nei comuni della città metropolitana di Catania e della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici, sono stati concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2019 (art. 19 del D.L. 32/2019).
Proroghe e sospensioni di termini
Fino all'anno di imposta 2020, sono stati esclusi, a fini IRPEF e IRES, per il calcolo dell'ISEE, dall'IMU e dalla TASI, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e sono inoltre sospesi i termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici (art. 20 del D.L. 32/19).
E' stata inoltre prevista dal 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti tributari sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (persone fisiche non titolari di partita IVA e soggetti titolari di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania (articolo 33 del D.L. 124/2019).
All'indomani dell'evento sismico del 2009 in Abruzzo, è stato previsto il finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, con l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (art. 11 del D.L. 32/2009).
Nel corso della XVIII legislatura tale Fondo è stato rifinanziato per complessivi 200 milioni di euro per il periodo 2024-2029, così ripartiti: 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 (art. 1, comma 472, della L. n. 234/2021 - legge di bilancio 2021).
A decorrere dal 2019, il richiamato Fondo era stato già oggetto di rifinanziamento per 50 milioni annui ad opera della legge di bilancio 2019; in precedenza, lo stanziamento previsto era stato pari a 965 milioni di euro complessivi per il periodo dal 2010 al 2016 (art. 11 del D.L. 39/2009).
Le risorse sono assegnate dal Dipartimento della protezione civile alle regioni, sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, e sono destinate, tra l'altro, agli studi di microzonazione sismica e per altri interventi strutturali.
Per le annualità 2019-2020-2021, sono stati attribuiti alle regioni complessivi 147,3 milioni di euro (decreto 24 agosto 2021 ), distribuiti a 3814 comuni (elencati nell' allegato 7
dell'Ordinanza della Protezione Civile 20 maggio 2021, n. 780
).