Una delle novità normative di maggior rilievo introdotte nel corso della XVIII legislatura è rappresentata dalle disposizioni riguardanti le Zone Economiche Ambientali (ZEA). Ulteriori misure sono state previste da diversi provvedimenti (incluso il PNRR) anche e soprattutto al fine di rafforzare ed estendere le aree protette.
In Italia il sistema delle aree di tutela ambientale "è formato dall'integrazione e sovrapposizione delle Aree protette nazionali e regionali e della Rete Natura 2000, rete ecologica diffusa sul territorio dell'Unione Europea, istituita per garantire il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Nel complesso, il sistema delle Aree Protette nazionali e regionali (dato EUAP, 2010), insieme alla rete Natura 2000 (dato aggiornato a dicembre 2020), copre attualmente un'estensione di più di 10.400.000 di ettari, interessando più del 20% della superficie terrestre nazionale e l'11% della superficie marina di giurisdizione italiana (acque territoriali + ZPE). Ad oggi sono state istituite 875 Aree Protette (aggiornamento CDDA marzo 2020) per una superficie di 3.173.305,35 ha a terra e una superficie a mare di 2.858.925,56 ha. Il PN Arcipelago di La Maddalena e il PN Arcipelago Toscano comprendono anche superfici marine. Per quanto riguarda esclusivamente le aree terrestri, attualmente sono state istituite 843 aree protette terrestri e aree protette terrestri con parte a mare di cui: 25 Parchi Nazionali, 148 Riserve Naturali Statali, 134 Parchi Naturali Regionali, 365 Riserve Naturali Regionali e 171 altre Aree Protette di diverse classificazioni e denominazioni. La superficie terrestre protetta ammonta a oltre 3 milioni di ettari, pari a circa il 10,5% della superficie terrestre nazionale (ISPRA, 2020a), risultando in linea con gli obiettivi definiti in ambito CBD (Convenzione Rio, 1992). Essa è costituita in gran parte da Parchi Nazionali (46,4%) e Parchi Naturali Regionali (40,8%)" (fonte: Ministero della transizione ecologica , 2021).
Una delle novità normative di maggior rilievo introdotte nel corso della XVIII legislatura è sicuramente rappresentata dalle disposizioni riguardanti le Zone Economiche Ambientali (ZEA).
L'art. 4-ter del D.L. 111/2019 (come modificato dall'art. 55, comma 3-ter, del D.L. 76/2020) reca misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare le qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. In particolare tale norma istituisce in ciascun parco nazionale, la Zona economica ambientale (ZEA). Una parte dei proventi delle quote dei proventi delle aste di CO2 per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata alle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA.
L'art. 227 del D.L. 34/2020 , per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle ZEA, nonché nelle aree marine protette, ha istituito (nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica - MiTE) un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro e piccole imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.
Ulteriori disposizioni relative alle ZEA sono state introdotte dai commi 760 e seguenti della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020 ). Si tratta di disposizioni in materia di vuoto a rendere nelle ZEA (c. 760-766), incentivi per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle ZEA (c. 767-769, attuati con il D.M. 17 novembre 2021
) e misure finalizzate all'acquisto del compost nelle ZEA (c. 770-771). Si ricorda anche che il comma 759 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente (ora MiTE), un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni delle ZEA e in altre aree protette naturalistiche.
La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020 ) contiene numerose disposizioni relative alle aree protette.
I commi 736-741 sono volti ad incrementare di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (comma 736), nonché ad incrementare di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette e dei parchi sommersi (comma 737).
Al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, si autorizza (comma 738) la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma "Caschi verdi per l'ambiente" (istituito dall'art. 5-ter del D.L. 111/2019 con uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022). A copertura degli oneri di cui al comma 738 viene ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della L. 120/2002, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto (comma 739).
Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, vengono inserite nell'elenco delle aree marine di reperimento in cui è possibile istituire parchi marini o riserve marine anche le Isole Cheradi e Mar Piccolo (comma 740), per la cui istituzione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2021 (comma 741).
Ulteriori disposizioni in favore delle aree protette sono contenute nel comma 565 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che, per il triennio 2018-2020, ha autorizzato determinati Enti parco nazionali a procedere alla stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in posizione soprannumeraria.
L'art. 24, comma 4, del D.L. 162/2019, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite e da istituire, ha previsto stanziamenti complessivi di 2,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
L'art. 227-bis del D.L. 34/2020, al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge per la difesa del mare (L. 979/1982).
L'articolo 51, comma 3-undecies, del D.L. 104/2020, consente agli enti di gestione delle aree protette di adottare misure di contenimento della spesa diverse da quelle previste, in via generale, dalla normativa vigente, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Da segnalare, inoltre, in materia di salvaguardia e gestione sostenibile delle foreste, il D.Lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).
Numerose disposizioni, volte a modificare la legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), sono inoltre recate dall'art. 55 del D.L. 76/2020 .
Le modifiche sono relative alla nomina del Presidente e del Direttore dell'Ente parco, alla procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano del parco, agli interventi nelle zone di promozione economica e sociale e all'utilizzo beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.
Sull'utilizzo dei beni demaniali nelle aree protette interviene anche l'art. 7-ter del D.L. 73/2021 , che reca disposizioni finalizzate a consentire la realizzazione di interventi di recupero, riconversione funzionale e valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali.
Ulteriori disposizioni sono previste dal D.L. 77/2021 al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, nonché di consentire una migliore allocazione delle risorse attribuite dal PNRR agli enti di gestione delle aree naturali protette.
L'articolo 64-ter prevede che la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.
L'articolo 64-quater, consente agli enti di gestione delle aree naturali protette di regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.
Risorse per le aree protette provengono inoltre dal riparto dello stanziamento previsto dal comma 95 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

Tra le misure previste dal PNRR in materia di ambiente si segnala, con particolare riferimento alle aree protette, la linea di investimento per la digitalizzazione dei parchi nazionali (M2-C4.3-I.3.2) a cui sono destinati 100 milioni di euro, finalizzata all'implementazione di procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficacia d'azione delle aree protette. Si segnala, altresì, la misura relativa al ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini (M2-C4.3-I.3.5) a cui sono destinati 400 milioni di euro al fine di aumentare la quota di acque nazionali protette.
