Ambiente e gestione del territorioEnvironment and land management

Gestione e tutela delle acque

Water management and protection

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Nel corso della XVIII legislatura sono state approvate numerose norme finalizzate al potenziamento delle infrastrutture idriche e all'adeguamento delle infrastrutture per la depurazione delle acque reflue. Disposizioni emergenziali sono state altresì emanate per far fronte alla siccità. Investimenti e riforme nel settore delle acque sono inoltre previsti dal PNRR.

During the 18th parliamentary term, many rules were adopted aimed at upgrading water infrastructure and upgrading waste water treatment infrastructure. Emergency provisions have also been issued to deal with drought. Investments and reforms in the water sector are also foreseen in the NRRP.

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La disciplina approvata nella XVII legislatura

commi 516-525 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017  ) hanno previsto - per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche - l'adozione, con apposito D.P.C.M., di un Piano nazionale di interventi nel settore idricoaggiornato di norma ogni due anni e articolato in due sezioni: la sezione "invasi" e la sezione "acquedotti". Nelle more della definizione del Piano nazionale è stata prevista (dal comma 523) l'adozione di un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, alla cui realizzazione è destinata una spesa di 250 milioni di euro (50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022). Tale adozione è avvenuta con il D.M. n. 526/2018  .

Le modifiche operate nella XVIII legislatura

II comma 153 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018  ) ha apportato una serie di modifiche ai succitati commi 516-525, finalizzate ad accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico. Il successivo comma 155 ha poi autorizzato la spesa di 1 miliardo di euro (100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028) per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano. Lo stesso comma ha specificato che una quota della spesa autorizzata, pari a 60 milioni annui (quindi complessivamente 600 milioni di euro), è per la sezione "invasi".

In attuazione della nuova disciplina, con il  D.P.C.M.    17 aprile 2019   si è provveduto all'adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi», per un importo complessivo di 260 milioni di euro. Con il successivo  D.P.C.M.    1 agosto 2019   si è provveduto all'adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «acquedotti», per un importo complessivo di 80 milioni di euro.

In attuazione degli impegni assunti con il PNRR, il quadro programmatorio illustrato nei paragrafi precedenti è stato oggetto di riforma con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121  .

In particolare i commi 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del D.L. 121/2021 prevedono l'istituzione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, che sostituisce e unifica in un unico strumento programmatorio e di pianificazione le sezioni "Invasi" e "Acquedotti" del previgente Piano nazionale di interventi nel settore idrico.

La disciplina vigente del piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico

Di seguito si illustrano le linee essenziali della nuova disciplina del Piano Nazionale di Interventi infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNISSI), secondo il testo dei commi 516-525 della legge 205/2017 risultante dalle modifiche succitate.

Il Piano

Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, viene prevista (dal comma 516) l'adozione, entro il 30 giugno 2022, del Piano Nazionale di Interventi infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNISSI).

Il comma 516-ter reca le necessarie norme di coordinamento con il quadro programmatorio previgente nonché le disposizioni applicabili nelle more dell'adozione del PNISSI.

Viene inoltre previsto che il piano straordinario finanziato dal comma 523 (v. supra) confluisce nel PNISSI.

Le modalità di adozione

L'adozione del PNISSI deve avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

L'aggiornamento triennale del Piano

Il PNISSI è aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità previste per la sua adozione, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi.

L'attuazione per stralci

Il PNISSI è attuato attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilità delle risorse economiche nonché di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

Modalità per la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano

Il comma 516-bis prevede che entro il 28 febbraio 2022, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del PNISI e della sua attuazione per successivi stralci, tenuto conto dei piani di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali.

Il comma 519 dispone inoltre che gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi del PNISSI provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del PNISSI, all'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale.

Il comma 525 disciplina i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, consentendo, previa diffida ad adempiere, la nomina di un Commissario straordinario.

Monitoraggio del Piano

Il comma 520 prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi del PNISSI e assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. Il successivo comma 524 precisa che il monitoraggio è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Le risorse a disposizione

Oltre alle risorse citate nei paragrafi precedenti, con la sezione II della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021  ) è stato operato un rifinanziamento delle risorse destinate al piano, nella misura di 440 milioni di euro (40 milioni per il 2022 e 400 milioni per gli anni successivi).

Informazioni aggiornate sulle risorse destinate al Piano sono state fornite nel c.d. allegato infrastrutture al DEF 2022  , ove viene evidenziato che - considerando anche le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 140, della legge 232/2016, e successivi rifinanziamenti), che nella tabella II.14.1 dell'allegato infrastrutture sono quantificate in 327,2 milioni di euro - il PNISSI risulta alimentato da una disponibilità totale di 2.017,2 milioni di euro programmati dal 2018 fino al 2033.
Nel medesimo allegato viene altresì sottolineato che "il MIMS, ad ulteriore supporto delle politiche già intraprese per lo sviluppo del settore idrico, intende ampliare la destinazione del fondo progettazione opere prioritarie per consentire il finanziamento della progettazione (a livello di PFTE) di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, facenti parte del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e aventi come soggetto attuatore soggetti che non riescono a provvedere con risorse autonome allo sviluppo della progettazione".

Per le inadempienze nell'attuazione della Direttiva europea 91/271/CEE (recepita dall'Italia con il D.Lgs. 152/2006), che prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, l'Italia ha subito due condanne da parte della Corte di giustizia dell'UE, la C565-10 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e la C85-13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) ed è stata aperta una ulteriore procedura di infrazione (n. 2014/2059).

Con la successiva sentenza del   31 maggio 2018  , causa C-251/17  , la stessa Corte ha condannato l'Italia, per non aver adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, nonché di una penalità di 30,1 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza citata.

Dopo tale sentenza, la Commissione europea ha avviato un'ulteriore procedura di infrazione (n. 2017/2181) per violazione della direttiva in questione, in particolare per assenza o non corretta funzionalità dei sistemi di raccolta e/o trattamento dei reflui. Alle citate sentenze si è aggiunta l'ulteriore condanna di cui alla sentenza 6 ottobre 2021, causa C-668/19  .

Si ricorda che con il D.P.C.M. 26 aprile 2017  , emanato ai sensi dell'art. 2 del  D.L. 243/2016, è stato nominato il prof. Enrico Rolle a Commissario straordinario unico   per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle succitate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE.

Al fine di evitare l'aggravamento del contenzioso in atto con l'UE, l'articolo 4-septies del D.L. 32/2019   (c.d. decreto sblocca cantieri) ha attribuito (al comma 1) al succitato Commissario unico compiti di coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alla normativa dell'UE e quindi superare tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.

Lo stesso articolo ha previsto (al comma 2) la cessazione delle funzioni dei precedenti commissari (previsti dall'art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014) e il subentro del Commissario unico in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dagli stessi.

E' inoltre previsto (dal comma 3) che le Regioni trasmettano al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente (ora Ministero della transizione ecologica) e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione in corso, precisando la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti e che, sulla base di tale dati, il Commissario unico provveda a una ricognizione dei progetti esistenti, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi stessi. Dovrà inoltre effettuare una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e darne comunicazione al Ministro dell'ambiente (ora Ministro della transizione ecologica).

Il comma 4 prevede, tra l'altro, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con cui sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assumerà il compito di soggetto attuatore. Il medesimo decreto dovrà individuare le risorse finanziarie disponibili necessarie, con riferimento anche agli interventi volti a garantire l'adeguamento alle succitate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE.

Il comma 5 prevede invece che, sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente, con sede presso il medesimo Ministero, mentre il comma 7 apporta una serie di modifiche all'art. 2 del D.L. 243/2016 al fine, tra l'altro, di disporre il trasferimento degli impianti alle Regioni, in mancanza degli enti di governo dell'ambito.

Ulteriori disposizioni sono state successivamente dettate dall'art. 5 del D.L. 111/2019   che (al comma 6), al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione in questione, prevede la nomina di un nuovo Commissario unico, in sostituzione di quello nominato con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, che cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo Commissario. Lo stesso articolo prevede (al comma 7) la possibilità, per il nuovo Commissario unico, di avvalersi al massimo di due sub-commissari, in relazione alla portata e al numero degli interventi, che dovranno essere nominati con apposito D.P.C.M., con oneri a carico del quadro economico degli interventi.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M.   11 maggio 2020   (pubblicato nella G.U. del 10 giugno 2020), con cui si è provveduto alla nomina del prof. Maurizio Giugni a commissario unico e del dott. Stefano Vaccari e prof. Riccardo Costanza a sub-commissari, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016.

Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.L. 152/2021  :

- l'art. 18, comma 1- bis, integra la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, del D.L. 243/2016, relativa alla realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. L'integrazione prevista è volta a stabilire che - ai sensi dell'art. 7- bis, comma 8- bis, del D.Lgs. 152/2006 -  in caso di inerzia regionale il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione VIA,  provvede alla verifica di assoggettabilità alla VIA regionale (c.d. screening)  o alla VIA regionale per i progetti di competenza del Commissario;
- l'art. 18- bis, novella, introducendo commi aggiuntivi, l'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, che ha previsto un Commissario straordinario di Governo unico in relazione alle procedure di infrazione per gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. In base alle disposizioni introdotte, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico,  gli interventi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; in considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico, si dispone poi il  carattere perentorio dei termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso e si stabilisce inoltre il  dimezzamento dei termini stessi. Si prevede un meccanismo di  silenzio-assenso per i pareri e gli atti di assenso, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici; inoltre, nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, si prevede altresì il dimezzamento dei termini legislativi previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Si ricorda infine che l'art. 17-octies del D.L. 80/2021   prevede, ai commi 7 e 8, l'istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda.

Di seguito si illustrano, in maniera sintetica, le principali disposizioni introdotte, in materia di tutela e gestione delle acque, nell'ambito dei provvedimenti di urgenza e delle leggi di bilancio approvati nel corso della XVIII legislatura, tralasciando le norme già illustrate nei paragrafi precedenti.

Uno specifico focus è dedicato alle norme emanate in relazione alla contaminazione da sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS) delle falde idriche. Si ricorda inoltre che nel corso della XVIII legislatura è stata approvata la legge n. 60/2022 (si rinvia in proposito al focus La legge "salvamare").

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020  ) reca diverse disposizioni in materia di acque. Si ricordano:

- i commi 61-65, che istituiscono il "Fondo per il risparmio di risorse idriche", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, al fine di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un "bonus idrico" pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate (in attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M.   27 settembre 2021  );

- il comma 751, che incrementa, a decorrere dall'anno 2021, di 6 milioni di euro le risorse destinate all'attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio del Sistema nazionale a rete con riferimento alla protezione delle acque marine;

- il comma 752, che prevede l'istituzione del "Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica", destinato all'effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

- il comma 753, che istituisce un fondo per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori;

- i commi 1087-1089 che, con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, riconoscono un credito di imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (per la proroga di tale misura si veda il comma 713 della legge di bilancio 2022, v. infra).

Ulteriori disposizioni sono contenute nei decreti-legge nn. 121/2021 e 152/2021.
L' art. 2 del D.L. 121/2021  , al comma 3, interviene sulle  competenze in materia di dighe, mentre il comma 4 modifica la disciplina relativa al progetto di gestione richiesto per l'effettuazione delle  operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe. Il comma 4- quater modifica la disciplina relativa all'approvazione dei progetti delle  opere di derivazione e adduzione e alla  vigilanza sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle opere medesime al fine precipuo di affidarne la competenza al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) nel caso di "grandi dighe" e di specifiche tipologie progettuali, oppure a Regioni o province autonome negli altri casi.
Relativamente alle norme recate dal  D.L. 152/2021  , si ricordano:
- l'art. 16 (al comma 1) novella l'articolo 154 del codice dell'ambiente in materia di  tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo che nella determinazione dei canoni si tenga conto - oltre ai costi già previsti - anche dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga"; si introduce poi il nuovo comma 3 -bis, al fine di prevedere che, con apposito decreto, siano definiti i criteri per incentivare l' uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche ( SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento. Il comma 5 inasprisce le sanzioni previste per la violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Inoltre, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, il comma 6 - in materia di divieti di espandere il sistema irriguo - incide sui criteri di valutazione per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui;
- l'art. 22, comma 1- quinquies, che introduce una disposizione volta a disciplinare le  gestioni del servizio idrico in forma autonoma (nuovo comma 2- ter dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006). La nuova disposizione introdotta dal comma in esame prevede che: entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) non si è ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui alla lettera b) del comma 2- bis, dell'art. 147 del Codice dell'ambiente, confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente; entro il 30 settembre 2022, l'EGATO provvede all'affidamento al gestore unico di tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2- bis.
Ulteriori disposizioni si rinvengono nella  legge di bilancio 2022 ( L. 234/2021  ):
- il comma 416 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di  rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di  recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il comma 513 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in  casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi;
- il comma 821 consente ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, di avanzare richiesta all'autorità competente per la  produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici (nuovo art. 166-bis del d.lgs. 152/2006);
- il comma 713  proroga al 2023 l'operatività del credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (istituito e disciplinato dai commi 1087-1089 della legge di bilancio 2021) prevedendo altresì che, per l'anno 2023, la misura spetti nel limite di 1,5 milioni di euro.
Si ricordano, inoltre, l'art. 21- bis del  D.L. 21/2022   (che reca misure in materia di  sperimentazioni sul deflusso ecologico, da parte delle autorità distrettuali di bacino, entro il 31 dicembre 2024) e l'art. 23, comma 4, del  D.L. 36/2022  , che reca modifiche all'art. 21 del R.D. 1775/1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il  controllo remoto e l' individuazione dell'estrazione illegale di acqua. Il comma 5 del medesimo  articolo 23  reca inoltre modifiche agli articoli 57 e 250 del c.d. Codice dell'ambiente intervenendo in materia di  procedure di approvazione dei piani di bacino Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere.  Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'art. 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società  in house  del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; si amplia inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà è consentito, inserendo anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque.
L' art. 2 del D.L. 68/2022   prevede l'adozione di un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l' esercizio delle dighe (comma 1) e dispone incentivi economici a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nel Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza (commi 2 e 3). Tali norme sono volte a ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del PNRR, nonché a rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio.
Ulteriori disposizioni sono previste dagli articoli 14 e 15 del  D.L. 115/2022  .

L'art. 14 reca disposizioni per il rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato. In particolare, le disposizioni in questione sono finalizzate all'adozione degli atti necessari all'affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto. Sono altresì disciplinati i poteri sostitutivi in caso di inadempienza, la facoltà di avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica e l'eventuale affidamento della gestione del SII in via transitoria a tale soggetto per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabili. L'art. 15 modifica il comma 1 dell'art. 16 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

Si ricordano infine le disposizioni introdotte per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso,
L'articolo 4-ter del D.L. 32/2019   ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2021). E' inoltre prevista la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l'eventuale nomina di due sub-commissari e l'istituzione di una cabina di coordinamento. Per il funzionamento della struttura commissariale e per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa complessiva di 123,5 milioni nel triennio 2019-2021. Sono inoltre dettate, tra l'altro, disposizioni specifiche per la captazione delle acque.

L'articolo 30-sexies del D.L. 41/2021   ha prorogato il suddetto Commissario dal 31 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2023 a seguito della necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La medesima norma inoltre, incrementa di 500.000 euro, per l'anno 2022, la contabilità speciale intestata al Commissario.

Tra le misure previste dal PNRR in materia di acque, si segnalano in particolare gli investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico (M2-C4.4-I.4.1) a cui sono destinati 2 miliardi di euro, nonché la linea di investimento per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresi la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (M2-C4.4-I.4.2) a cui sono destinati 900 milioni di euro.

Degni di nota anche gli investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche (M2-C4.4-I.4.3), a cui sono destinati 880 milioni di euro, e gli investimenti in fognatura e depurazione (M2-C4.4-I.4.4), a cui sono destinati 600 milioni di euro.

Utili informazioni sullo stato di attuazione delle citate misure (per le quali non sono però previste scadenze prima del 2023) sono contenute nella  relazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull'attuazione del PNRR al 30 giugno 2022   e nella  relazione del Ministero della transizione ecologica sull'attuazione del PNRR al 30 giugno 2022  . Uno specifico focus sul servizio idrico integrato e il PNRR è contenuto nella relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR ( Doc. CCLXIII-bis, n. 1  ). Si ricorda altresì il  rapporto della Corte dei conti relativo all'investimento 4.2   per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

Nel PNRR sono inoltre previsti interventi di riforma volti alla semplificazione normativa e al rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico (M2-C4.4.-R.4.1) nonché a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati (M2-C4.4.-R.4.2).

In relazione all'intervento di  riforma 4.1, si fa notare che nella banca dati Regis viene evidenziato che la presente milestone si considera soddisfatta con le modifiche alla disciplina del Piano Nazionale per gli interventi nel settore idrico (L. 205/2017, art. 1, commi 516 e ss.) previste dal comma 4-bis dell'art. 2 del D.L. 121/2021.
Nel rapporto del MIMS sull'attuazione del PNRR del luglio 2022 si legge che "la milestone è stata conseguita nel 2021 con l'entrata in vigore dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge del 10 settembre 2021, n. 121" e che la "la riforma semplifica le procedure di formazione, attuazione e monitoraggio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, riducendo anche i tempi per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori, attraverso l'affidamento dell'attività di gestione in capo al MIMS. È stato predisposto il D.M. attuativo della riforma (che tuttavia non rientrava nella milestone), come previsto dal co. 516-bis dell'art. 1 della L. del 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, conv. in L. del 9 novembre 2021, n. 156. Il decreto definisce le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, della sua attuazione per successivi stralci, e in particolare per la rendicontazione degli interventi. Il D.M. è stato inviato alle Amministrazioni concertanti avviando così l'iter di approvazione".
Relativamente all'intervento di  riforma 4.2, si fa notare che l'art. 16, comma 1, del D.L. 152/2021 novella l'art. 154 del Codice dell'ambiente in materia di tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo che nella determinazione dei canoni si tenga conto - oltre ai costi già previsti - anche dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga" e prevede altresì che, con apposito decreto ministeriale, siano definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento. Il comma 5 inasprisce le sanzioni previste per la violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, il comma 6 - in materia di divieti di espandere il sistema irriguo - incide sui criteri di valutazione per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui. Nella banca dati Regis viene evidenziato che la presente milestone risulta conseguita anche grazie all'art. 23, comma 4 del D.L. 36/2022 che modifica il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, garantendo che le concessioni di derivazioni per uso irriguo privilegino la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua. Nel  rapporto "PNRR - Stato di attuazione misure MiTE al 31 agosto 2022"   viene evidenziato che sono necessari decreti MEF e MiPAAF, in corso di elaborazione e che l'emanazione di tali decreti attuativi dovrebbe avvenire entro il mese di settembre 2022. Nella banca dati Regis viene chiarito che tali decreti ministeriali sono i decreti attuativi del comma 1 dell'art. 16 del D.L. 152/2021.
Si fa altresì notare che l'intervento di riforma 4.2 ha altresì previsto la stipula di protocolli d'intesa con le regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia, volti a ridurre la frammentazione del numero di operatori che forniscono servizi idrici, al fine di creare operatori unici almeno ogni 40 000 abitanti. I testi dei protocolli siglati sono disponibili nella  pagina del sito web del MiTE dedicata alla riforma 4.2  .
Norme per le emergenze idriche degli anni 2017-2018

Nel corso della XVIII legislatura sono state emanate diverse ordinanze di protezione civile per la gestione degli stati di emergenza deliberati nel corso del 2017 e del 2018 in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile che ha colpito diverse parti del territorio nazionale (si veda, in proposito, il paragrafo "L'emergenza idrica causata dalla siccità del 2017" del tema "Gestione e tutela delle acque" della XVII legislatura  ).

Si ricordano l'ordinanza 29 marzo 2019, n. 583, adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo; l'ordinanza 3 giugno 2019, n. 595, adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino; l'ordinanza 7 agosto 2019, n. 602, recante ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio della Regione Lazio; nonché l'ordinanza  18 dicembre 2019, n. 623, recante ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Umbria nelle iniziative finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della medesima regione.

Con la delibera d  el Consiglio dei ministri   7 marzo 2019   è stata inoltre disposta la proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli.

Successivamente, con l'ordinanza 22 maggio 2020, n. 676, sono state dettate disposizioni per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in questione. Con l'ordinanza  23 aprile 2021, n. 771, sono state emanate ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Citta' metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli.

L'emergenza del 2022

Con la delibera del Consiglio dei ministri 4 luglio 2022   è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Con la successiva delibera del Consiglio dei ministri 14 luglio 2022   gli effetti della citata dichiarazione sono stati estesi ai territori delle regioni ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino centrale nonché, per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate, al territorio della Regione Umbria. Ulteriore estensione, relativamente ai territori della Regione Lazio ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino centrale, è stata disposta con la delibera del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022  .

Con la  delibera del Consiglio dei ministri 1 settembre 2022   è stato precisato che l'estensione territoriale dello stato di emergenza di cui alla precedente delibera del 4 agosto 2022 ricomprende l'intero territorio della Regione Lazio, ivi compresi i territori ricadenti nel bacino del Distretto dell'Appennino meridionale.

In attuazione delle citate delibere, al fine di disciplinare i primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto, sono state emanate l'ordinanza 21 luglio 2022   (in relazione alle succitate regioni del Nord), l'ordinanza 28 luglio 2022   (per il territorio della Regione Umbria) e l'ordinanza 26 agosto 2022   (per il Lazio).

Con la delibera del Consiglio dei ministri 1 settembre 2022   è stata disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale. In attuazione di tale delibera è stata emanata l'ordinanza   14 settembre 2022  .

L'art. 15 del D.L. 115/2022   prevede una modifica al comma 1 dell'art. 16 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

Informazioni sullo stato di severità idrica a scala nazionale   sono disponibili sul sito  web dell'ISPRA.
Nell'ambito dell' informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle iniziative in relazione all'emergenza siccità  , resa nella seduta dell'Assemblea del Senato del 13 luglio 2022, è stato ricordato che "già a partire dal mese di gennaio sono emersi segnali di allarme per la stagione irrigua a causa dell'assenza di significative precipitazioni invernali. I dati dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del CNR hanno confermato per il 2022 precipitazioni dimezzate rispetto alle medie del periodo, valore che ha raggiunto percentuali tra il -50 e il -60 per cento nelle Regioni del Nord-Ovest. Il fenomeno siccitoso che ha da prima colpito l'Italia del Nord, in particolare il distretto idrografico del fiume Po, si è progressivamente esteso verso il Centro e il Sud del Paese, soprattutto a causa delle temperature  record. Secondo quanto emerso nelle ultime riunioni degli osservatori distrettuali, si confermano scenari di severità idrica alta per i distretti del fiume Po, delle Alpi orientali e dell'Appennino settentrionale e uno scenario di severità idrica media con  trend in peggioramento per il distretto dell'Appennino centrale. Le scarse piogge di fine giugno hanno contribuito in parte minima ad attenuare la situazione ... L'anno in corso è anche caratterizzato dalle temperature  record che hanno contribuito in maniera rilevante a comporre il quadro emergenziale. Assistendo all'attuale emergenza, dobbiamo riconoscere che siamo ormai abituati ad assistere ciclicamente a fenomeni siccitosi preoccupanti: simili situazioni si sono susseguite nel 2003, nel 2007, nel 2012, nel 2017 e adesso nel 2022; quindi sostanzialmente ogni quinquennio abbiamo un fenomeno siccitoso di una tale portata. È però evidente che, di volta in volta, il fenomeno si presenta con maggiore intensità e con conseguenze sempre più devastanti. ISPRA ha comunicato pochi giorni fa che il valore medio anno di risorsa idrica disponibile per l'ultimo trentennio 1991-2020 si è ridotto del 19 per cento rispetto a quello del trentennio 1921-1950. Preoccupano di più le proiezioni fornite da ISPRA per il prossimo futuro: tenuto conto dei cambiamenti climatici in atto, si prevede a livello nazionale una disponibilità della risorsa idrica in riduzione dal 10 al 40 per cento".