Nel corso della XVIII legislatura sono state approvate numerose norme finalizzate al potenziamento delle infrastrutture idriche e all'adeguamento delle infrastrutture per la depurazione delle acque reflue. Disposizioni emergenziali sono state altresì emanate per far fronte alla siccità. Investimenti e riforme nel settore delle acque sono inoltre previsti dal PNRR.
La disciplina approvata nella XVII legislatura
I commi 516-525 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017 ) hanno previsto - per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche - l'adozione, con apposito D.P.C.M., di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico, aggiornato di norma ogni due anni e articolato in due sezioni: la sezione "invasi" e la sezione "acquedotti". Nelle more della definizione del Piano nazionale è stata prevista (dal comma 523) l'adozione di un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, alla cui realizzazione è destinata una spesa di 250 milioni di euro (50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022). Tale adozione è avvenuta con il D.M. n. 526/2018
.
Le modifiche operate nella XVIII legislatura
II comma 153 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ) ha apportato una serie di modifiche ai succitati commi 516-525, finalizzate ad accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico. Il successivo comma 155 ha poi autorizzato la spesa di 1 miliardo di euro (100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028) per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano. Lo stesso comma ha specificato che una quota della spesa autorizzata, pari a 60 milioni annui (quindi complessivamente 600 milioni di euro), è per la sezione "invasi".




In attuazione degli impegni assunti con il PNRR, il quadro programmatorio illustrato nei paragrafi precedenti è stato oggetto di riforma con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 .
In particolare i commi 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del D.L. 121/2021 prevedono l'istituzione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, che sostituisce e unifica in un unico strumento programmatorio e di pianificazione le sezioni "Invasi" e "Acquedotti" del previgente Piano nazionale di interventi nel settore idrico.
La disciplina vigente del piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico
Di seguito si illustrano le linee essenziali della nuova disciplina del Piano Nazionale di Interventi infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNISSI), secondo il testo dei commi 516-525 della legge 205/2017 risultante dalle modifiche succitate.
Il Piano
Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, viene prevista (dal comma 516) l'adozione, entro il 30 giugno 2022, del Piano Nazionale di Interventi infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNISSI).
Il comma 516-ter reca le necessarie norme di coordinamento con il quadro programmatorio previgente nonché le disposizioni applicabili nelle more dell'adozione del PNISSI.
Viene inoltre previsto che il piano straordinario finanziato dal comma 523 (v. supra) confluisce nel PNISSI.
Le modalità di adozione
L'adozione del PNISSI deve avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
L'aggiornamento triennale del Piano
Il PNISSI è aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità previste per la sua adozione, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi.
L'attuazione per stralci
Il PNISSI è attuato attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilità delle risorse economiche nonché di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
Modalità per la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano
Il comma 516-bis prevede che entro il 28 febbraio 2022, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del PNISI e della sua attuazione per successivi stralci, tenuto conto dei piani di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali.
Il comma 519 dispone inoltre che gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi del PNISSI provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del PNISSI, all'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal medesimo Piano nazionale.
Il comma 525 disciplina i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, consentendo, previa diffida ad adempiere, la nomina di un Commissario straordinario.
Monitoraggio del Piano
Il comma 520 prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi del PNISSI e assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. Il successivo comma 524 precisa che il monitoraggio è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Le risorse a disposizione
Oltre alle risorse citate nei paragrafi precedenti, con la sezione II della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 ) è stato operato un rifinanziamento delle risorse destinate al piano, nella misura di 440 milioni di euro (40 milioni per il 2022 e 400 milioni per gli anni successivi).
Informazioni aggiornate sulle risorse destinate al Piano sono state fornite nel c.d. allegato infrastrutture al DEF 2022 , ove viene evidenziato che - considerando anche le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 140, della legge 232/2016, e successivi rifinanziamenti), che nella tabella II.14.1 dell'allegato infrastrutture sono quantificate in 327,2 milioni di euro - il PNISSI risulta alimentato da una disponibilità totale di 2.017,2 milioni di euro programmati dal 2018 fino al 2033.
Nel medesimo allegato viene altresì sottolineato che "il MIMS, ad ulteriore supporto delle politiche già intraprese per lo sviluppo del settore idrico, intende ampliare la destinazione del fondo progettazione opere prioritarie per consentire il finanziamento della progettazione (a livello di PFTE) di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, facenti parte del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e aventi come soggetto attuatore soggetti che non riescono a provvedere con risorse autonome allo sviluppo della progettazione".
Per le inadempienze nell'attuazione della Direttiva europea 91/271/CEE (recepita dall'Italia con il D.Lgs. 152/2006), che prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, l'Italia ha subito due condanne da parte della Corte di giustizia dell'UE, la C565-10 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e la C85-13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) ed è stata aperta una ulteriore procedura di infrazione (n. 2014/2059).
Con la successiva sentenza del 31 maggio 2018
, causa C-251/17
, la stessa Corte ha condannato l'Italia, per non aver adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, nonché di una penalità di 30,1 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza citata.
Dopo tale sentenza, la Commissione europea ha avviato un'ulteriore procedura di infrazione (n. 2017/2181) per violazione della direttiva in questione, in particolare per assenza o non corretta funzionalità dei sistemi di raccolta e/o trattamento dei reflui. Alle citate sentenze si è aggiunta l'ulteriore condanna di cui alla sentenza 6 ottobre 2021, causa C-668/19 .
Si ricorda che con il D.P.C.M. 26 aprile 2017 , emanato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 243/2016, è stato nominato il prof. Enrico Rolle a Commissario straordinario unico
per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle succitate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE.
Al fine di evitare l'aggravamento del contenzioso in atto con l'UE, l'articolo 4-septies del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri) ha attribuito (al comma 1) al succitato Commissario unico compiti di coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alla normativa dell'UE e quindi superare tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.
Lo stesso articolo ha previsto (al comma 2) la cessazione delle funzioni dei precedenti commissari (previsti dall'art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014) e il subentro del Commissario unico in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dagli stessi.
E' inoltre previsto (dal comma 3) che le Regioni trasmettano al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente (ora Ministero della transizione ecologica) e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione in corso, precisando la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti e che, sulla base di tale dati, il Commissario unico provveda a una ricognizione dei progetti esistenti, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi stessi. Dovrà inoltre effettuare una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e darne comunicazione al Ministro dell'ambiente (ora Ministro della transizione ecologica).
Il comma 4 prevede, tra l'altro, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con cui sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assumerà il compito di soggetto attuatore. Il medesimo decreto dovrà individuare le risorse finanziarie disponibili necessarie, con riferimento anche agli interventi volti a garantire l'adeguamento alle succitate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE.
Il comma 5 prevede invece che, sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente, con sede presso il medesimo Ministero, mentre il comma 7 apporta una serie di modifiche all'art. 2 del D.L. 243/2016 al fine, tra l'altro, di disporre il trasferimento degli impianti alle Regioni, in mancanza degli enti di governo dell'ambito.
Ulteriori disposizioni sono state successivamente dettate dall'art. 5 del D.L. 111/2019 che (al comma 6), al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione in questione, prevede la nomina di un nuovo Commissario unico, in sostituzione di quello nominato con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, che cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo Commissario. Lo stesso articolo prevede (al comma 7) la possibilità, per il nuovo Commissario unico, di avvalersi al massimo di due sub-commissari, in relazione alla portata e al numero degli interventi, che dovranno essere nominati con apposito D.P.C.M., con oneri a carico del quadro economico degli interventi.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 11 maggio 2020
(pubblicato nella G.U. del 10 giugno 2020), con cui si è provveduto alla nomina del prof. Maurizio Giugni a commissario unico e del dott. Stefano Vaccari e prof. Riccardo Costanza a sub-commissari, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016.
Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.L. 152/2021 :
Si ricorda infine che l'art. 17-octies del D.L. 80/2021 prevede, ai commi 7 e 8, l'istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda.
Di seguito si illustrano, in maniera sintetica, le principali disposizioni introdotte, in materia di tutela e gestione delle acque, nell'ambito dei provvedimenti di urgenza e delle leggi di bilancio approvati nel corso della XVIII legislatura, tralasciando le norme già illustrate nei paragrafi precedenti.
La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020 ) reca diverse disposizioni in materia di acque. Si ricordano:
- i commi 61-65, che istituiscono il "Fondo per il risparmio di risorse idriche", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, al fine di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un "bonus idrico" pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate (in attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 27 settembre 2021
);
- il comma 751, che incrementa, a decorrere dall'anno 2021, di 6 milioni di euro le risorse destinate all'attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio del Sistema nazionale a rete con riferimento alla protezione delle acque marine;
- il comma 752, che prevede l'istituzione del "Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica", destinato all'effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
- il comma 753, che istituisce un fondo per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori;
- i commi 1087-1089 che, con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, riconoscono un credito di imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (per la proroga di tale misura si veda il comma 713 della legge di bilancio 2022, v. infra).







L'art. 14 reca disposizioni per il rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato. In particolare, le disposizioni in questione sono finalizzate all'adozione degli atti necessari all'affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto. Sono altresì disciplinati i poteri sostitutivi in caso di inadempienza, la facoltà di avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica e l'eventuale affidamento della gestione del SII in via transitoria a tale soggetto per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabili. L'art. 15 modifica il comma 1 dell'art. 16 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.
Si ricordano infine le disposizioni introdotte per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso,
L'articolo 4-ter del D.L. 32/2019 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2021). E' inoltre prevista la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l'eventuale nomina di due sub-commissari e l'istituzione di una cabina di coordinamento. Per il funzionamento della struttura commissariale e per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa complessiva di 123,5 milioni nel triennio 2019-2021. Sono inoltre dettate, tra l'altro, disposizioni specifiche per la captazione delle acque.
L'articolo 30-sexies del D.L. 41/2021 ha prorogato il suddetto Commissario dal 31 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2023 a seguito della necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La medesima norma inoltre, incrementa di 500.000 euro, per l'anno 2022, la contabilità speciale intestata al Commissario.
Tra le misure previste dal PNRR in materia di acque, si segnalano in particolare gli investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico (M2-C4.4-I.4.1) a cui sono destinati 2 miliardi di euro, nonché la linea di investimento per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresi la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (M2-C4.4-I.4.2) a cui sono destinati 900 milioni di euro.
Degni di nota anche gli investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche (M2-C4.4-I.4.3), a cui sono destinati 880 milioni di euro, e gli investimenti in fognatura e depurazione (M2-C4.4-I.4.4), a cui sono destinati 600 milioni di euro.




Nel PNRR sono inoltre previsti interventi di riforma volti alla semplificazione normativa e al rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico (M2-C4.4.-R.4.1) nonché a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati (M2-C4.4.-R.4.2).


Norme per le emergenze idriche degli anni 2017-2018
Nel corso della XVIII legislatura sono state emanate diverse ordinanze di protezione civile per la gestione degli stati di emergenza deliberati nel corso del 2017 e del 2018 in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile che ha colpito diverse parti del territorio nazionale (si veda, in proposito, il paragrafo "L'emergenza idrica causata dalla siccità del 2017" del tema "Gestione e tutela delle acque" della XVII legislatura ).
Con la delibera d el Consiglio dei ministri
7 marzo 2019
è stata inoltre disposta la proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli.
L'emergenza del 2022
Con la delibera del Consiglio dei ministri 4 luglio 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Con la successiva delibera del Consiglio dei ministri 14 luglio 2022
gli effetti della citata dichiarazione sono stati estesi ai territori delle regioni ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino centrale nonché, per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate, al territorio della Regione Umbria. Ulteriore estensione, relativamente ai territori della Regione Lazio ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino centrale, è stata disposta con la delibera del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022
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In attuazione delle citate delibere, al fine di disciplinare i primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto, sono state emanate l'ordinanza 21 luglio 2022 (in relazione alle succitate regioni del Nord), l'ordinanza 28 luglio 2022
(per il territorio della Regione Umbria) e l'ordinanza 26 agosto 2022
(per il Lazio).
Con la delibera del Consiglio dei ministri 1 settembre 2022 è stata disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale. In attuazione di tale delibera è stata emanata l'ordinanza
14 settembre 2022
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L'art. 15 del D.L. 115/2022 prevede una modifica al comma 1 dell'art. 16 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

Nell'ambito dell' informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle iniziative in relazione all'emergenza siccità
