Ambiente e gestione del territorio

Proroghe e sospensioni per il sisma 2012

Di seguito si dà conto delle principali misure adottate nella XVIII legislatura finalizzate a sostenere l'economia delle regioni colpite dal sisma del 2012. 

Fino al 31 dicembre 2019 (art. 1, commi 985 e 987, legge di bilancio 2019, L. 145/18), e, successivamente, fino al 31 dicembre 2020 (articoli 9-vicies quinquies e 9-vicies sexies del D.L. 123/19), sono state disposte due proroghe riguardanti la sospensione dell'imposta municipale unica e la sospensione delle rate dei mutui ipotecari.

La prima proroga ha riguardato l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) degli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, per i comuni della regione Emilia Romagna individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del D.L. n. 148/17, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Tale proroga è stata poi estesa anche ai comuni di Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 74/2012 e dall'articolo 67-septies del D.L. 83/2012 (art. 26-bis D. L. 32/2019).

La seconda proroga sospende il pagamento delle rate dei mutui ipotecari con banche o intermediari finanziari per i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni colpiti dal sisma, ovvero in un comune colpito dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 o da eccezionali eventi atmosferici nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici. 

Le due sospensioni riguardanti l'IMU e le rate dei mutui ipotecari sono state poi prorogate fino il 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 1116 e comma 949, della L. 178/2020 - legge di bilancio 2021) e, solo per l'IMU, fino al 31 dicembre 2022 (art. 22-bis del D.L. 4/2022).  

Si proroga inoltre fino al 31 dicembre 2021, per gli enti locali individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del D.L. n. 148/17, la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti, da corrispondere nell'anno 2020, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi di precedenti leggi di stabilità. A decorrere dall'anno 2021, tali oneri saranno corrisposti in rate decennali (articolo 9-vicies quater, D.L. 123/2019). Successivamente, la proroga è stata estesa fino all'anno 2022 e tali oneri saranno pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate decennali (art. 57, comma 17, del D.L. 104/2020).

E' stata prorogata, per il 2020 ed anche per il 2021, la convenzione con Fintecna, per il supporto alle attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite (commi 999 e 1000 legge di bilancio 2019 e art. 57, comma 14, D.L. 104/2020).

Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2023 (art. 10-quater del D.L. 21/2022) il termine sull'utilizzo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali (prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 17, comma 1-bis, D.L. 183/2020, al 31 dicembre 2021 dall'articolo 11 comma 3-ter D.L. 76/2020, al 31 dicembre 2020 dall'articolo 3-bis D.L. 95/2012).

Si esclude per il periodo 2019-2022  ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), il patrimonio immobiliare distrutto o dichiarato inagibile in seguito a calamità naturali (art. 1, comma 986, legge di bilancio 2019, L. 145/2019 e art. 17-quater, comma 2, D.L. 183/2020).

L'agevolazioni fiscale del cd. Superbonus (art. 119 del D.L. 34/2020) è prevista per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento senza applicazione di alcun decalage (art. 1, comma 28, lettera f), della L. 234/2021 - legge di bilancio 2022).