Ambiente e gestione del territorio

La Commissione tecnica per la VIA dei progetti PNRR-PNIEC

L'art. 50, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 76/2020, tramite l'inserimento di un nuovo comma 2-bis all'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente), ha previsto – per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) – l'istituzione della Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 22/2021) e formata da un numero massimo di quaranta unità. Successivamente, l'art. 17 del D.L. 77/2021   ha riscritto integralmente il citato comma 2-bis al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione in questione anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato I-bis alla parte seconda del codice, introdotto dall'art. 18 del medesimo decreto-legge. La Commissione ha così assunto la nuova denominazione di "Commissione Tecnica PNRR-PNIEC".

In relazione ai contenuti dell'allegato I-bis si ricorda che lo stesso elenca una serie di opere classificate in tre categorie ("dimensioni"): dimensione della decarbonizzazione (in cui sono inclusi "nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente…"); dimensione dell'efficienza energetica; dimensione della sicurezza energetica.

Per gli interventi indicati nel citato allegato I-bis viene prevista una c.d. VIA fast-track. L'art. 25, comma 2-bis, del Codice dell'ambiente (come riscritto, da ultimo, dall'art. 20 del D.L. 77/2021) prevede che la Commissione PNRR-PNIEC si esprime entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione (disciplinata dall'articolo 24 del Codice) e comunque entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di avvio del procedimento di VIA, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.

Nelle slide di presentazione del D.L. 77/2021  , diffuse dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene evidenziato che i tempi per il rilascio della VIA per i progetti PNRR-PNIEC, al netto dei tempi a favore del proponente, in forza delle modifiche recate dal decreto-legge divengono pari a 175 giorni.
Tale termine è la risultante della somma dei seguenti termini:
- 15 giorni dall'istanza di avvio del procedimento, entro i quali l'autorità competente deve provvedere alla verifica dell'istanza medesima e, quindi, al netto dei tempi necessari per eventuali integrazioni documentali, ad attivare la fase di consultazione (nuovo testo del comma 3 dell'art. 23 del Codice);
- 130 giorni dall'inizio della fase di consultazione, entro cui la Commissione PNRR-PNIEC deve pronunciarsi (v. supra);
- 30 giorni successivi al parere della Commissione PNRR-PNIEC, entro cui deve essere adottato il provvedimento di VIA (secondo periodo del nuovo testo del comma 2- bis dell'art. 25 del Codice).   

Degna di nota è anche la disposizione recata dal nuovo comma 2-ter dell'art. 25 del Codice (introdotta dall'art. 20 del D.L. 77/2021) in base al quale, qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, è rimborsato al proponente il 50% dei diritti di istruttoria (disciplinati dall'art. 33 del Codice).

Nella riscrittura dell'art. 8 del Codice, operata dal succitato art. 17 del D.L. 77/2021, è stato altresì precisato che i componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e quindi non possono far parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS già operante presso il Ministero e alla quale l'art. 8, comma 1, del Codice affida il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per le valutazioni di impatto ambientale (VIA) e le valutazioni ambientali strategiche (VAS) spettanti allo Stato. La riscrittura provvede inoltre a disciplinare i requisiti e le modalità di nomina dei componenti. 

Ulteriori modifiche sono state apportate all'art. 8 del Codice al fine di consentire la nomina, fino a un massimo di sei commissari che possono far parte di entrambe le Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC (v. art. 17 del D.L. 4/2022).

L'art. 17 del D.L. 77/2021 ha inoltre, tra l'altro, introdotto nel testo dell'art. 8 del Codice un comma 2-quater volto a consentire al Ministro della transizione ecologica di attribuire la presidenza delle due Commissioni (quella VIA-VAS e quella PNRR-PNIEC) alla stessa persona.

Nel comunicato stampa del Ministero della transizione ecologica del 16 gennaio 2022 si dà notizia dell'insediamento della Commissione PNRR-PNIEC e del fatto che "la Commissione sarà presieduta da Massimiliano Atelli, al vertice da gennaio 2021 anche della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS, proprio in un'ottica di garanzia di impiego di criteri di uniformità di giudizio sui dossier trattati dall'una e dall'altra Commissione".