Le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019
Con la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ) sono state approvate diverse disposizioni finalizzate a mettere a disposizione risorse (anche) per la messa in sicurezza del territorio: si ricordano in particolare i commi 107-114, 122-123 e 126, 134-148, 171, 832-843, 1028-1030.
In estrema sintesi:
- i commi da 107 a 114 disciplinano l'assegnazione di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

In materia sono intervenuti i commi 25 e 26 dell'art. 1 del D.L. 32/2019, che hanno differito i termini previsti dal programma di investimenti dei comuni istituito e finanziato dai commi 107-114 della L. 145/2018 e, per gli stessi comuni, nonché fatto salve le modalità di affidamento dei lavori "sottosoglia" previste dall'abrogato comma 912 della medesima legge di bilancio.
Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 107, l'art. 51, comma 1, del D.L. 104/2020 ha previsto l'avvio, dal 2021, di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, con uno stanziamento massimo di 1,9 miliardi fino al 2033 e 160 milioni dal 2034 (v. infra).
- i commi 122 e 123 prevedono l'istituzione, a decorrere dal 2019, di un Fondo da ripartire destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, nonché per ulteriori finalità. A valere sulle risorse residue del suddetto Fondo, il comma 126 dispone l'istituzione di un ulteriore fondo, che viene finalizzato ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna.
- i commi da 134 a 148 (come modificati dalla legge di bilancio 2021) prevedono l'assegnazione ai comuni, al fine di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, contributi per un importo complessivo di oltre 10 miliardi per il periodo 2021-2034 (che tiene conto delle riduzioni operate dall'art. 39, comma 14-octies, del D.L. 162/2019);









L'articolo 1-bis, del D.L. 228/2021, ha prorogato di tre mesi i termini per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dai commi 139 e 139-bis, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021. Il comma 5-novies dell'art. 3 del medesimo decreto reca ulteriori proroghe ai termini previsti per gli adempimenti relativi ai contributi in questione, limitatamente a quelli riferiti all'anno 2022.

Le risorse previste dal comma 139 sono state poi ridotte di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (art. 28, comma 4, D.L. 17/2022).
È stato inoltre disposto, dall'art. 20, comma 2, del D.L. 152/2021, che, a decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili previste dal comma 139 sia destinato agli enti locali del Mezzogiorno. La stessa norma dispone i comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del PNRR, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026.
Modifiche alla disciplina in questione sono state altresì operate dall'art. 1-bis del D.L. 59/2021.
- il comma 171 prevede l'estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità anche (tra l'altro) alle esigenze progettuali di opere relative al dissesto idrogeologico;
- i commi da 832 a 843, tra l'altro, attribuiscono alle regioni contributi per nuovi investimenti, realizzabili in una serie di ambiti, tra cui quelli della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché della prevenzione del rischio idrogeologico;
- i commi 1028 e 1029 autorizzano la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro per il triennio 2019-2021, al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della legge di bilancio) risulta ancora in corso o è terminato da non oltre 6 mesi.




- il comma 1030 dispone che, per far fronte alle esigenze di contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi europei della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2021.
Nella medesima legge di bilancio sono altresì contenute disposizioni finalizzate a prevedere e disciplinare un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali per una serie di interventi, tra cui quelli di prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico (commi 156-161).
Le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020
Le principali disposizioni recate dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019 ) in materia di contrasto al dissesto idrogeologico sono contenute:
- nei commi 29-37, che prevedono l'assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in varie materie, ivi compresi interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 sono state incrementate di 500 milioni di euro dall'art. 47 del D.L. 104/2020. Ulteriori modifiche sono state operate dall'art. 20, comma 1, lettere a)-d), del D.L. 152/2021
;
In attuazione delle citate disposizioni sono stati emanati i decreti ministeriali 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e 11 novembre 2020. Si ricorda che, come precisato dall'art. 20 del D.L. 152/2021, le misure di cui ai commi 29 e 29-bis sono confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si ricorda altresì che i termini previsti dai commi 32 e 34 per l'esecuzione dei lavori e l'eventuale revoca dei contributi sono stati prorogati dall'art. 51, comma 1-bis, del D.L. 104/2020. - nei commi 38 e 66 che intervengono sulla disciplina, dettata dai commi 134-148 della legge di bilancio 2019 (v. supra), al fine precipuo di incrementare di 3,9 miliardi di euro gli stanziamenti per la concessione dei contributi, includere l'efficientamento energetico degli edifici tra le opere finanziabili, e modificare i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi;
- nei commi 44-46, che istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione complessiva di 4 miliardi di euro (400 milioni per ciascuno degli anni 2025-2034), nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali. Successivamente tali risorse sono state ridotte per 285 milioni di euro per l'anno 2025 e per 280 milioni di euro per l'anno 2026, ed è stato introdotto un vincolo di assegnazione delle risorse, pari ad almeno il 40 per cento delle risorse, a favore degli enti locali del Mezzogiorno (art. 28, commi 4 e 6, D.L. 17/2022
);
- nei commi 51-58 (come modificati e integrati dall'art. 45 del D.L. 104/2020, che tra l'altro ha introdotto il comma 51-bis), che prevedono l'assegnazione agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite complessivo di 2,78 miliardi per il periodo 2020-2031. Con il comma 415 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) è stata integrata la disciplina recata dai commi in questione, al fine di elevare di 300 milioni di euro il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 e stabilire per il biennio 2022-2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR. A decorrere dall'anno 2022, in virtù di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D.L. 121/2021, almeno il 40% delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno. Le risorse destinate al comma 51 sono poi state ridotte di 40 milioni di euro per il 2022, dall'art. 28, comma 4, del D.L. 17/2022. L'articolo 16, comma 3, del D.L. 115/2022
, modifica il comma 53-ter al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.
In attuazione delle citate disposizioni, al riparto delle risorse si è provveduto con il D.M. 31 agosto 2020, che ha ripartito 85 milioni di euro per l'anno 2020, a cui ha fatto seguito il D.M. 7 dicembre 2020
del Ministero dell'interno per il riparto degli ulteriori 300 milioni stanziati per ciascuno degli anni 2020 e 2021 dal comma 51- bis. Con il D.M. 3 maggio 2021
del Ministero dell'interno sono stati ripartiti i 128 milioni di euro per l'esercizio 2021. Le risorse relative al 2022 (pari a 280 milioni, in virtù della riduzione operata dal D.L. 17/2022) sono state ripartite con il D.M. 10 giugno 2022
del Ministero dell'interno.
- nel comma 74, che per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, assegna alla regione Valle d'Aosta un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il triennio 2020-2022.
Le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021
Le principali disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020 ) in materia di contrasto al dissesto idrogeologico sono contenute:
- nel comma 700, che autorizza, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata;


- nei commi da 701 a 704 che, al fine dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico, consentono il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con durata non superiore al 31 dicembre 2021. Per tale fine viene prevista l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2021.

- nel comma 742, che incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate all'ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia;
- nei commi 781 e 782 che, al fine di far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna, hanno previsto l'istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati;
- nel comma 809, che interviene sulla disciplina recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) al fine di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di forniture;
- nel comma 949, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati da eventi calamitosi, tra i quali gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (in provincia di Modena) e gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno colpito diverse province venete).
Le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2022
Le principali disposizioni recate dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 ) in materia di contrasto al dissesto idrogeologico sono contenute:
- nel comma 415, che modifica ed integra la disciplina recata dai commi 51-58 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare di 300 milioni di euro il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023, restando fissato a 200 milioni l'importo per gli anni dal 2024 al 2031), stabilire per il biennio 2022-2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR e prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l'anno 2022;
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nel comma 416 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si demanda a un D.P.C.M., da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di stabilire il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse.