L'art. 19 della legge europea 2018 (L. 37/2019 ) apporta alcune modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) al fine di superare le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8718/16/ENVI, e quindi garantire la corretta attuazione della citata direttiva.
L'art. 14 della legge di delegazione europea 2018 (L. 117/2019) reca invece i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che ha modificato, tra le altre, la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In attuazione di tale delega è stato emanato il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 118 , di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 in materia di pile, accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
L'art. 19 del D.L. 152/2021 , reca al comma 1 modifiche all'art. 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. La modifica recata dalla lettera a) è volta a specificare le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature incentivate ed installate precedentemente all'entrata in vigore della disposizione novellata. La modifica recata dalla lettera b) definisce il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto a definire le modalità operative del finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. La modifica recata dalla lettera c) regolamenta il finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici nelle ipotesi di ammodernamento tecnologico dei medesimi. Il comma 1-bis è invece volto a modificare l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, allo scopo di garantire la completa realizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico.
L'art. 18-bis del D.L. 4/2022 prevede una serie di misure straordinarie e temporanee per la gestione dei RAEE del raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007 concernente TV e Monitor. Sono consentiti, dal comma 1, aumenti quantitativi, fino ad un quantitativo massimo doppio, per il deposito preliminare alla raccolta, nonché per il deposito presso i centri di raccolta di cui al Codice dell'ambiente in materia di raccolta differenziata dei RAEE domestici (lettera a). Con la lettera b) viene consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80%, alle condizioni previste e per i soggetti autorizzati indicati dalla disposizione. Il comma 2 consente di effettuare gli ampliamenti di stoccaggi di rifiuti previsti dal comma 1, lettera b), nelle medesime aree autorizzate oppure in aree interne al perimetro della ditta, a condizione che queste ultime abbiamo i medesimi presidi ambientali e che siano rispettate le norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti consistenti nell'aumento della capacità annua e istantanea entro il limite massimo e alle condizioni indicate, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie (comma 3).
Nel comunicato della Corte di giustizia dell'UE del 25 gennaio 2022 viene sottolineato che, con la sentenza nella causa C-181/20, è stata invalidata "parzialmente la direttiva 2012/19 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti in cui tale direttiva obbliga i produttori di pannelli fotovoltaici a finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da tali pannelli allorché questi ultimi sono stati immessi sul mercato in una data anteriore a quella dell'entrata in vigore della suddetta direttiva".
Con il D.M. transizione ecologica 1 0 agosto 2022
sono stati approvati gli statuti di taluni consorzi RAEE.
Si segnala altresì il decreto 15 giugno 2022
recante misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale.
Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dal CDC Raee (Rapporto RAEE 2021 ), nel 2021 in Italia sono state raccolte oltre 385mila tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; una crescita del 5,3% rispetto al 2020, che conferma il trend emerso negli ultimi otto anni.