Norme relative ai consorzi e aspetti concorrenziali
La necessità di garantire l'apertura del mercato degli imballaggi, già sottolineata nel corso della XVII legislatura, è stata ribadita dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato con la segnalazione AS 1538 del 27 luglio 2018
, con la quale l'Autorità, da un lato, ha espresso una valutazione positiva per il riconoscimento provvisorio di un nuovo sistema autonomo nel settore degli imballaggi primari (effettuato, dal Ministero dell'ambiente, con il decreto direttoriale 24 aprile 2018
, che ha riconosciuto il sistema autonomo consortile "CoRiPET" per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari), e, dall'altro, ha fornito alcune indicazioni all'Associazione dei Comuni italiani (ANCI) per garantire il completamento del processo di apertura del mercato e garantire il definitivo ingresso sul mercato del nuovo operatore.
Al fine di garantire la piena applicazione del principio della libera concorrenza, quale criterio direttivo dell'azione consortile di settore (espressamente sancito dall'art. 237 del D.Lgs. 152/2006) e permettere l'ingresso di nuovi operatori nell'attuale sistema, il Ministero dell'ambiente (ora Ministero della transizione ecologica) ha emanato apposite l inee guida per i sistemi autonomi
, per fornire indicazioni puntuali per la presentazione di nuovi sistemi autonomi finalizzati ad operare nei mercati di riferimento.

Relativamente al settore dei rifiuti di beni in polietilene si segnala che con il D.M. Ambiente 23 maggio 2019
è stato approvato lo statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (Polieco). Successivamente, in data 6 dicembre 2019, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha trasmesso a Governo e Parlamento un parere relativo alle criticità concorrenziali derivanti dall'assenza di una specifica disciplina in materia di beni in polietilene (AS 1634
).
Con il D.M. transizione ecologica 21 gennaio 2022 è stato approvato lo statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe). Il Ministero della transizione ecologica ha inoltre approvato i nuovi statuti del Consorzio nazionale imballaggi (D.M. 12 aprile 2022) e del Consorzio per la raccolta, recupero, riciclo imballaggi in legno (D.M. 11 aprile 2022).
Una disposizione che riguarda i consorzi, in relazione alla tenuta dei registri di carico e scarico, è contenuta nell'art. 35, comma 1, lettera d-bis), del D.L. 77/2021 .
L'art. 25-bis del D.L. 36/2022 aggiunge il comma 5-ter all'articolo 224 del Codice dell'ambiente, concernente il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), al fine di prevedere che l'accordo di programma quadro tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o ad un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. A tal fine, si prevede che i produttori e gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.
L'art. 22, commi 3 e 4, del D.L. 144/2022 (in corso di conversione) introduce, nel Codice dell'ambiente, una disposizione finalizzata a rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (nuovo comma 4-bis dell'art. 206-bis del D.Lgs. 152/2006). A tal fine viene prevista l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica (MiTE), dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.
Norme relative agli imballaggi
I commi da 73 a 77 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ) riconoscono un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio;
L'art. 26-bis del D.L. 34/2019 reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.
L'art. 7 del decreto-legge n. 111/2019 , al fine di ridurre la produzione di rifiuti, riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media/grande struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Tale disposizione è stata attuata con il D.M. 22 settembre 2021
.
Ulteriori misure sono previste dalla legge di bilancio 2021 e dal decreto-legge "milleproroghe" (D.L. 183/2020).
I commi da 760 a 766 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020 ) riconoscono un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd.utilizzatori) aventi la sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali (ZEA) che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
L'art. 15, comma 6, del D.L. 183/2020 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'art. 219, comma 5, primo periodo, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2016), sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021. Su tale disposizione interviene l'articolo 11, comma 1, del D.L. 228/2021
, che sospende l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2022 e prevede che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.
L'art. 39, comma 1-ter, del D.L. 41/2021 interviene sulla medesima tematica, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Ulteriori norme sono contenute nell'art. 35 del D.L. 77/2021 .
La lettera i-bis), novella l'art. 219-bis del Codice dell'ambiente prevedendo che gli operatori economici, in forma individuale o collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi; tali sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande.


La lettera l) riscrive il comma 6 dell'art. 221 del Codice, in materia di gestione degli imballaggi. Al riguardo, si rammenta che il comma 5 del medesimo art. 221 stabilisce che i produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) o ad altro Consorzio per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema per la medesima gestione, richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Secondo la riscrittura in questione, ottenuto il riconoscimento i produttori devono presentare annualmente al Ministero della transizione ecologica e al CONAI, l'apposita documentazione sui sistemi di gestione (prevista dall'art. 237, comma 6, del Codice). Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo ai sistemi di gestione in parola, riferiti all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione (elaborato dal CONAI ai sensi dell'art. 225 del Codice). Nel testo previgente, i medesimi produttori erano tenuti ad inviare al CONAI il programma specifico di prevenzione, posto a base del programma generale di prevenzione e gestione.

L'art. 25-bis del D.L. 36/2022 aggiunge il comma 5-ter all'art. 224 del Codice dell'ambiente, concernente il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), al fine di prevedere che l'accordo di programma quadro tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o ad un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. A tal fine, si prevede che i produttori e gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.