Assetto ordinamentale
Nel corso della XVIII legislatura l'assetto regionale dello Stato - oltre ad essere anch'esso coinvolto dall'emergenza COVID-19, per la quale si rinvia all'apposita area - è stato interessato dal percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sul riconoscimento di maggiori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, a seguito delle iniziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017. Dopo aver sottoscritto tre accordi preliminari con il Governo Gentiloni a febbraio 2018, su richiesta delle tre regioni, il negoziato è proseguito ampliando il quadro delle materie da trasferire rispetto a quello originariamente previsto. Nell'ambito del governo Conte I, nella riunione del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2019 il Ministro per gli affari regionali pro tempore ha condiviso tre bozze di intesa con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Successivamente, nell'ambito del governo Conte II, è maturato invece l'orientamento di far precedere la stipula delle intese dall'approvazione di una "legge quadro" di attuazione dell'articolo 116, terzo comma e tale provvedimento è stato indicato, a partire dalla Nota di aggiornamento al DEF 2020, come collegato alla manovra di finanza pubblica. Tale orientamento è stato ribadito dal successivo governo Draghi. Tuttavia il disegno di legge non è giunto, prima della conclusione della Legislatura, alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
Su questi temi la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha svolto un'indagine conoscitiva giungendo all'approvazione, nella seduta del 12 luglio 2022, di un documento conclusivo.
Per quanto riguarda gli enti locali, la legge n. 35 del 2022 è intervenuta sul testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) in materia in particolare di terzo mandato dei sindaci (il divieto di terzo mandato scatta per i comuni al di sopra di 5.000 abitanti e non più fino a 3.000) e di controllo di gestione dei piccoli comuni. La legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 2021) ha poi previsto l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario. La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 reca una delega al Governo per una organica riforma della disciplina dei servizi pubblici locali, caratterizzata da un quadro normativo stratificato e complesso. Con riferimento alle città metropolitane, da segnalare invece la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2021 che ha espresso un monito al legislatore sul sistema di elezione dei loro organi.
Finanza territoriale
Per quanto concerne la finanza territoriale, gli interventi normativi si sono dispiegati entro la nuova cornice della regola costituzionale del pareggio di bilancio, introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012.
In linea generale, il percorso attuativo della legge delega sul federalismo fiscale è stato implementato solo parzialmente, anche a causa dei mutamenti intervenuti nel quadro istituzionale della finanza locale, riconducibili principalmente all'aggravarsi della crisi economico-finanziaria e alla conseguente necessità di una maggior centralizzazione delle decisioni di entrata e di spesa. Dopo una lunga fase di espansione dell'autonomia finanziaria, infatti, il sistema delle entrate degli enti territoriali è stato caratterizzato da interventi volti a incrementare il ruolo del coordinamento e della finanza derivata, con una nuova espansione dei trasferimenti e di forme di entrata direttamente regolate dal centro.
E' stata innovata la disciplina dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, superando la regola, introdotta in via definitiva nel 2017, secondo cui il bilancio è in equilibrio quando presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali a partire dal 2019, le regioni ordinarie a partire dal 2020, possono pertanto utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio per cui già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari, secondo la disciplina contabile armonizzata (di cui al D.Lgs. 118/2011 ) e le disposizioni del TUEL (D.Lgs. 267/2000
), senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.
Per quanto concerne la finanza regionale, gli interventi legislativi sono stati principalmente indirizzati alla determinazione del concorso degli enti alla finanza pubblica e, negli ultimi due anni, al sostegno del comparto a seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19. Limitati, invece, sono stati gli interventi sul versante delle entrate, soprattutto per le regioni a statuto ordinario, per le quali è ancora rinviata l'attuazione del federalismo fiscale. L'attuazione del nuovo regime delineato per la fiscalità regionale dalla legge sul federalismo fiscale, che rimette a entrate di tipo tributario regionali il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie di competenza, è stata rinviata più volte (ed è attualmente prevista a decorrere dal 2023). A tale riguardo il PNRR prevede che l'attuazione del federalismo fiscale regionale debba essere completata entro il primo semestre del 2026, fissando entro dicembre 2023 l'individuazione dei trasferimenti dello Stato alle regioni a statuto ordinario che saranno fiscalizzati mediante incremento delle aliquote dei tributi o misure alternative da individuare.
Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale è stato determinato dalla legge in attuazione di nuovi accordi bilaterali, stipulati dallo Stato con le regioni Valle d'Aosta, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Tentino Alto Adige.
Per quanto attiene alla finanza comunale, nel corso della XVIII legislatura si è intervenuti più volte sulla fiscalità dei comuni. La legge di bilancio 2020 ha definito una complessiva riforma dell'assetto dell'imposizione immobiliare, con l'unificazione delle due previgenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili – TASI). Sono state, inoltre, significativamente modificate la disciplina della TARI e complessivamente riformata la riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.
Il settore comunale è stato altresì caratterizzato da frequenti modifiche della disciplina di alimentazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, strumento finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse storiche che di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono del criterio della spesa storica. L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse del Fondo, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, ha preso avvio nel 2015 con l'assegnazione di quote progressivamente crescenti del Fondo. A seguito di ripetuti interventi volti a rinviare nel tempo il percorso di incremento dell'incidenza del criterio perequativo, il raggiungimento del 100% della perequazione, inizialmente previsto nell'anno 2021, è stato posticipato all'anno 2030.
Per quanto attiene alla fiscalità provinciale e delle città metropolitane, dopo l'esito negativo del referendum costituzionale del 2016 sull'abolizione delle province sono state previste misure straordinarie volte a garantire il sostegno finanziario necessario per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Con le leggi di bilancio per il 2021 e 2022 è stato definito un nuovo assetto finanziario per il comparto delle province e delle città metropolitane, coerente con il disegno del federalismo fiscale, che prevede la costituzione di due fondi unici, uno per le province e l'altro per le città metropolitane, in cui confluiscono le risorse del precedente Fondo sperimentale di riequilibrio e i contributi straordinari finora erogati. Il nuovo sistema di finanziamento, entrato a regime nel 2022, prevede un meccanismo di perequazione nel riparto delle risorse dei fondi che tenga progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, secondo un modello analogo a quello applicato per i comuni, con il progressivo abbandono dei criteri storici di attribuzione delle risorse.
L'assetto normativo della finanza territoriale ha subito il contraccolpo della crisi innescata dalla pandemia da Covid-19 e, successivamente, dall'incremento dei prezzi energetici. La situazione determinata dall'emergenza epidemiologica ha determinato la necessità di assicurare un adeguato sostegno finanziario agli enti territoriali, soprattutto a fronte della perdita di gettito da entrate proprie. Le risorse necessarie sono state reperite attraverso ripetuti interventi normativi d'urgenza, quasi sempre finanziati mediante scostamenti di bilancio autorizzati dal Parlamento. Tra di essi si segnala, in particolare, il decreto-legge n. 34/2020, che ha istituito il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle regioni, più volte rifinanziato, al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di gettito.
Specifici interventi hanno riguardato anche il prelievo fiscale degli enti territoriali, sotto forma di rimodulazione delle scadenze degli adempimenti o loro posticipo.
Nell'ambito del processo di attuazione del PNRR, la normativa sulla governance del Piano qualifica le Regioni, le Province autonome e gli enti locali come soggetti attuatori del Piano, insieme con le amministrazioni centrali dello Stato. Nella prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , presentata al Parlamento il 23 dicembre 2021, il Governo ha stimato che circa il 36 per cento delle risorse del PNRR saranno affidate a amministrazioni locali. Si tratta di un ammontare di risorse pari a 66,4 miliardi di euro, se si considera il PNRR in senso stretto; la cifra sale a circa 80 miliardi di euro considerando anche il Piano nazionale per gli investimenti complementari.