Nella XVIII legislatura sono state esaminate alla Camera diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di sicurezza urbana e riordino della polizia locale, alcune delle quali abbinate tra loro ai fini dell'esame in I Commissione, il cui iter è stato interrotto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
Si segnala, inoltre, che la legge di bilancio 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale disposti con appositi provvedimenti normativi.
In precedenza, il decreto-legge 113 del 2018 aveva già introdotto diverse disposizioni in materia di sicurezza urbana e di polizia locale, quali il rafforzamento del cd DASPO urbano, l'introduzione del reato di accattonaggio molesto e la configurazione come illecito penale del blocco stradale, in precedenza qualificato come illecito amministrativo.
Infine, in relazione alle misure relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state previste misure di carattere economico in favore del personale di polizia locale impegnato a fronteggiare lo stato di emergenza.
Si ricorda che la riforma della polizia locale nella XVIII legislatura è stata anche oggetto anche di un disegno di legge delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 luglio 2019. La delega prevede, tra le altre cose, il riordino della disciplina in materia di accesso ai ruoli e della relativa progressione di carriera; nonché del rapporto di lavoro anche sotto i profili previdenziali e assicurativi.
Si segnala, in proposito, che la legge di bilancio 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale disposti con appositi provvedimenti normativi (L. 178/2020, art. 1, comma 995).
Disposizioni in materia di polizia locale sono contenute nel D.L. 113/2018 (decreto sicurezza) che ha autorizzato i comuni, che abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'ultimo triennio, di procedere nell'anno 2019 ad assunzioni di personale della polizia municipale in deroga ai vincoli previsti dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 35-bis). Il medesimo D.L. 113 ha istituito il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana destinato al concorso statale del finanziamento di iniziative urgenti dei comuni in materia di sicurezza urbana, anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale e in deroga al limite di spesa posto per tal tipo di assunzioni dal decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 35-quater).
Inoltre, sono previste misure che consentano al personale della polizia municipale di:
- accedere alla banca dati interforze CED del Ministero dell'interno anche per verificare l'esistenza di provvedimenti di ricerca nei confronti delle persone controllate nel corso del servizio di polizia stradale (articolo 18);
- utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici, i c.d. taser (articolo 19);
- portare le armi senza licenza fuori del territorio di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza (articolo 19-ter).
Infine, si ricorda la legge di bilancio 2021 che reca alcune norme relative al personale della polizia locale e prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi (L. 178/2020, commi 993-995). Il comma 1-bis dell'articolo 16 del DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 ha esteso l'esclusione dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per Comuni, unioni di Comuni, Città metropolitana, delle maggiori spese di personale sostenute per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale.
Nell'ambito delle misure connesse all'emergenza sanitaria, adottate nel corso della XVIII legislatura, si segnalano alcuni interventi in favore del personale della polizia locale.
Tra queste si segnalano:
- l'articolo 115 del decreto-legge 18/2020 reca una deroga, per il 2020 (prorogata anche al 2021 dalla legge di bilancio 2021, art. 1, comma 994) alle disposizioni vigenti che limitano il trattamento accessorio dei dipendenti al fine di consentire agli enti locali di finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica. Inoltre, istituisce un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- Art. 74, commi 3, 4 e 9 del decreto-legge 73/2021 che hanno destinato risorse per il pagamento (per circa 40,3 milioni) di indennità di ordine pubblico, di ulteriori oneri, di prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia, nonché di altri oneri connessi all'impiego di personale delle polizie locali (comma 3); per sostenere i costi (per circa 22,6 milioni) per la sanificazione e la disinfezione straordinaria di uffici, ambienti e mezzi delle Forze di polizia, nonché per la dotazione di dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario ai fini dell'equipaggiamento del loro personale (comma 4); per remunerare (per circa 18,5 milioni) le maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del territorio, rese dal personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza).
In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la legge di bilancio 2021 (L. 178//2020, art. 1, comma 993), ha inoltre disposto l'esclusione delle maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni, fermo restando l'equilibrio di bilancio, dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per l'anno 2021 previste dal DL 78/2010. Il comma 1-bis dell'articolo 16 del DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 ha successivamente esteso l'esclusione dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per Comuni, unioni di Comuni, Città metropolitana, delle maggiori spese di personale sostenute per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale.
Il decreto sostegni-bis (D.L. 73/2021, art. 74, comma 3) ha autorizzato - in relazione allo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso - per l'anno 2021 la spesa di 13.185.180 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.
In materia di sicurezza urbana, Il D.L. 113/2018 ha introdotto poi disposizioni di natura penale, quali:
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la previsione di sanzioni penali per l'inottemperanza al provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane, c.d. DASPO urbano (art. 21-ter), il cui ambito ambito di applicazione viene esteso ai presidi sanitari, fiere, mercati, aree di pubblici spettacoli, locali pubblici e pubblici esercizi (art. 21);
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l'inserimento nel codice penale dell'articolo 669-bis, relativo all'esercizio molesto dell'accattonaggio, che viene punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 (art. 21-quater);
- la modifica della fattispecie di impiego di minori nell'accattonaggio sanzionando anche la condotta dell'organizzazione dell'altrui accattonaggio (art. 21-quinquies);
- la punibilità a titolo di illecito penale sia del blocco stradale che dell'ostruzione o ingombro di strade ferrate, fattispecie attualmente punite come illeciti amministrativi (art. 23).
Con la stessa finalità sono state inoltre introdotte disposizioni riguardanti:
- la disciplina dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, in particolare sanzionando non più "l'esercizio abusivo" dell'attività di parcheggiatore, ma "l'esercizio senza autorizzazione" di tale attività ed intervenendo sulle ipotesi aggravate (art. 21-sexies);
- l'aumento del contributo finanziario delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell'ordine pubblico (art. 20-bis);
- la sottoscrizione di accordi tra prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentativi dei pubblici esercenti per prevenire illegalità o pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 21-bis);
- la disciplina delle ordinanze di ordinaria amministrazione del sindaco in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il cui ambito di applicazione è esteso anche agli alimenti; analogo ampliamento riguarda l'ambito territoriale delle ordinanze che potranno riguardare aree cittadine interessate da fenomeni di aggregazione notturna, introducendo sanzioni nel caso di inosservanza (art. 35-ter);
- l'aumento delle risorse per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni: 10 milioni per il 2019; 17 milioni per il 2020; 27 milioni per il 2021; 36 milioni dal 2022 (art 35-quinquies).
Inoltre, il D.L. ha attribuito al prefetto la facoltà di imporre l'adozione di determinati atti agli enti locali, in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate in grado di alterare le procedure e compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi. A tal fine fissa un termine per l'adozione degli atti, decorso il quale si attiva il procedimento sostitutivo (art. 28). La Corte costituzionale, con la sentenza 195/2019 , depositata il 24 luglio 2019, ha dichiarato la incostituzionalità di tale disposizione. La Corte ha osservato che la norma, oltre a violare la complessiva autonomia costituzionalmente garantita degli enti locali (riconoscimento di funzioni amministrative proprie, autonomia regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, autonomia finanziaria), introduce un nuovo potere prefettizio fondato su presupposti generici ed eccessivamente discrezionali, violando così il principio di tipicità e legalità dell'azione amministrativa. Infine, la sentenza mette in rilievo anche che il potere sostitutivo del prefetto, considerata la sua ampia incidenza nell'attività di comuni e province, avrebbe dovuto essere rispettoso della leale collaborazione, nel senso che la norma censurata avrebbe dovuto prevedere l'adozione della delibera del Governo o il decreto del Ministro dell'Interno.
In relazione del DASPO urbano, nella XVIII legislatura si segnala l'emanazione della circolare del Ministro dell'interno del 17 aprile 2019 (c.d. direttiva "Zone Rosse") che invita i prefetti a "convocare specifiche riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel cui ambito dovrà essere avviata una previa disamina delle eventuali esigenze di tutela rafforzata di taluni luoghi del contesto urbano. All'esito di tale approfondita analisi, che dovrà essere condotta con la massima celerità, il Comitato potrà fornire il supporto necessario a declinare una complessiva strategia di intervento che contempli anche il ricorso al potere straordinario di ordinanza, di durata temporalmente limitata, qualora l'iniziativa non sia differibile all'esercizio degli strumenti ordinari se non incorrendo in quel danno incombente che si intende scongiurare con la sollecita adozione dell'atto".
Infine, il D.L. 113/2018 ha istituito il Fondo per la sicurezza urbana, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020 (nello stato di previsione del Ministero dell'interno). Il Fondo è destinato a concorrere al finanziamento di iniziative urgenti da parte dei comuni in materia di sicurezza urbana (art. 35-quater). Le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2018 . La legge di bilancio 2019 ha incrementato il Fondo di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (L. 145/2018, art. 1, comma 920). Successivamente, la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 540) ha incrementato per 5 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022 il Fondo per la sicurezza urbana; le nuove risorse sono destinate alla contribuzione ai comuni per iniziative contro la vendita e cessione di sostanze stupefacenti.