Costituzione, diritti e libertàConstitutional and institutional reforms

Le riforme costituzionali

Constitutional Acts

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 Nel corso della XVIII Legislatura, per la prima volta nella storia repubblicana, è entrata in vigore una revisione costituzionale dei principi fondamentali di cui agli articoli da 1 a 12 della Costituzione. La legge costituzionale n. 1 del 2022, infatti, modifica, tra le altre cose, l'articolo 9 della Costituzione introducendovi il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e quello della tutela degli animali, nelle forme e nei modi definiti con legge statale.

Nel corso della Legislatura sono poi entrate in vigore altre due riforme della Costituzione: la legge costituzionale n. 1 del 2020 che ha ridotto il numero di parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi  e la legge costituzionale n. 1 del 2021 che ha abbassato da 25 a 18 anni l'età per eleggere i componenti del Senato.

Una quarta riforma costituzionale, volta a introdurre nell'articolo 119 della Costituzione il riconoscimento della peculiarità delle isole e il principio del superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 28 luglio 2022; tuttavia, poiché l'approvazione in seconda deliberazione al Senato e alla Camera è avvenuta con una maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei componenti, risultano ancora pendenti i tre mesi previsti dall'articolo 138 della Costituzione per l'eventuale richiesta di referendum confermativo.

Nel corso della Legislatura sono state infine esaminate, ma non approvate definitivamente, altre proposte di revisione costituzionale: la modifica dell'articolo 33 in materia di riconoscimento dell'attività sportiva; la modifica dell'articolo 57 in materia di elezione su base regionale del Senato; la modifica dell'articolo 67 volta a introdurre il vincolo di mandato per i parlamentari; la modifica dell'articolo 71 con riferimento all'iniziativa legislativa popolare; la modifica dell'articolo 72 in materia di quorum di approvazione delle leggi elettorali; la modifica della Parte II della Costituzione, a partire dall'articolo 83, per introdurre l'elezione diretta del Presidente della Repubblica; l'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); la modifica dell'articolo 114 con riferimento ai poteri di Roma Capitale; la modifica dell'articolo 116 in materia di costituzionalizzazione del sistema delle conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale; la modifica dell'articolo 132 in materia di quorum per la validità del referendum relativo alla proposta di fusione di regioni, di creazione di nuove regioni, nonché di distacco di province e comuni da regione e loro aggregazioni ad altre regioni. E' stato anche avviato l'esame, senza essere concluso, di due proposte di legge volte all'istituzione di organismi elettivi per la revisione della Parte II della Costituzione.

During the 18th Legislature, for the first time in republican history, a constitutional revision of the fundamental principles set out in Articles 1 to 12 of the Constitution entered into force. Constitutional Law No 1 of 2022 amends, inter alia, Article 9 of the Constitution by introducing the principle of the protection of the environment, biodiversity and ecosystems, also in the interests of future generations and the protection of animals, in the forms and methods defined by state law.

During the legislative process, two further reforms of the Constitution entered into force: constitutional Law No 1 of 2020, which reduced the number of parliamentarians from 630 to 400 deputies and from 315 to 200 elected senators, and Constitutional Law No 1 of 2021, which lowered the age for electing members of the Senate from 25 to 18.

A fourth constitutional reform, aimed at introducing into Article 119 of the Constitution recognition of the specific nature of islands and the principle of overcoming the handicaps arising from insularity, was finally approved by Parliament on 28 July 2022; however, since the approval of the Senate and the Chamber in the second deliberation took place by an absolute majority but less than two-thirds of the members, the three months provided for in Article 138 of the Constitution are still pending for any request for a confirmatory referendum.

In the course of the legislation, other proposals for constitutional revision were finally examined, but not finally approved: amending Article 33 on recognition of sporting activity; the amendment of Article 57 on the election on a regional basis of the Senate; the amendment of Article 67 to introduce a mandate for parliamentarians; the amendment of Article 71 with regard to the popular legislative initiative; the amendment of Article 72 on the quorum for the approval of electoral laws; amending Part II of the Constitution, with effect from Article 83, to introduce the direct election of the President of the Republic; the repeal of Article 99 of the Constitution concerning the National Council of Economy and Labour (CNEL); the amendment of Article 114 with regard to the powers of the City of Rome; amending Article 116 on the constitutionalisation of the conference system and the introduction of the state supremacy clause; amendment of Article 132 on quorum for the validity of the referendum on the proposed merger of regions, creation of new regions and detachment of provinces and municipalities from regions and their aggregation to other regions. Two legislative proposals for the establishment of elected bodies for the revision of Part II of the Constitution have also started, but have not been completed.

 

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La legge costituzionale n. 1 del 2022 introduce un nuovo comma all'articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere - nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell'art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti. Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi. È al contempo oggetto di modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Il testo reca infine una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Camera dei deputati aveva approvato il testo, in prima deliberazione, il 12 ottobre 2021, nel medesimo testo del Senato, che lo ha approvato in seconda deliberazione il 3 novembre 2021, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Infine, la Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge, anch'essa con la maggioranza dei due terzi, l'8 febbraio 2022.

 

Finalità della modifica, sulla base di quanto evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" previsto dall'articolo 117, secondo comma della Costituzione - introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.

Accanto a quella dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all'"interesse delle future generazioni", espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale.

L'ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.

 

Qui   il dossier sul testo finale della riforma.

Llegge costituzionale n. 1 del 2020   prevede la riduzione del numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Sono a tal fine modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione. Il testo è stato approvato dal Senato, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.

Il testo interviene anche sulla previsione costituzionale dell'art. 57, terzo comma, che individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione. Si stabilisce che è pari a tre il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma, mentre in precedenza si prevedeva che nessuna regione potesse avere un numero di senatori inferiore a sette; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dall'articolo 57, terzo comma, della Costituzione.

Viene inoltre fissato a cinque il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale, mentre non vengono apportate modificazioni alla previsione costituzionale vigente circa gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita.

L'art. 4 della legge costituzionale prevede che "Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore".

Nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020 si è quindi svolto - con esito favorevole - il referendum confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale (69,64% favorevoli e 30,34% contrari). Lo svolgimento del referendum è stato posticipato rispetto alla data inizialmente prevista (29 marzo 2020) a causa della pandemia da COVID-19.

 

Mentre era ancora in corso l'iter della riforma, la legge n. 51 del 2019    è intervenuta sul sistema elettorale per determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario anziché come in precedenza in un numero fisso (le percentuali rispecchiano comunque quantro previsto dal sistema elettorale vigente: 3/8 di seggi assegnati con sistema maggioritario in collegi uninominali e 5/8 con sistema proporzionale con soglia di sbarramento in collegi plurinominali, cfr. relativo tema). Finalità delle modifiche è quella di rendere applicabile il sistema elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con leggi di modifica costituzionale. 

La legge 51 del 2019 ha previsto altresì (art. 3) una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da esercitare "qualora entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere". La modifica del numero dei componenti comporta infatti, a legislazione elettorale invariata, una corrispondente modifica del numero dei collegi elettorali e, quindi, dei relativi confini. In tal caso la delega deve essere esercitata, ai sensi del suddetto art. 3, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 3 della legge 51/2019 (che in gran parte richiamano quelli individuati dall'art. 3 della legge n. 165 del 2017).

A seguito della promulgazione della modifica costituzionale la delega legislativa è stata esercitata con il decreto legislativo n. 177 del 2020 che ha definito i confini dei collegi plurinominali ed uninominali  .

A seguito della riforma il Senato ha approvato una riforma del Regolamento, che, tra le altre cose, ha ridotto a dieci il numero delle commissioni permanenti (qui   per approfondimenti). La Giunta per il Regolamento della Camera ha invece esaminato alcune proposte di riforma, senza però giungere all'approvazione (qui   per approfondimenti).

La I Commissione Affari costituzionali della Camera ha inoltre esaminato la proposta di legge C. 3387 che interviene sulle leggi istitutive delle Commissioni parlamentari bicamerali al fine di ridurne il numero dei componenti. Il provvedimento interviene sulle norme che stabiliscono il numero di deputati e senatori componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali, istituite con norma costituzionale ma disciplinata con legge ordinaria (la legge n. 62 del 1953) e di altre Commissioni parlamentari bicamerali istituite per legge (la Commissione parlamentare di vigilanza RAI, la Commissione parlamentare per l'infanzia, la Commissione parlamentare per la semplificazione, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, il Comitato Schengen, la Commissione di controllo sugli enti di previdenza, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria). In base alla relazione illustrativa, la riduzione del numero dei componenti di tali Commissioni risponde all'esigenza di adeguarlo al numero di deputati e senatori in esito all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020.   Viene altresì ricordato che tali organismi sono composti da un egual numero di deputati e senatori, il cui rapporto proporzionale tra i gruppi "è e resta calcolato sulla considerazione globale dell'organo Parlamento e non della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica distintamente considerati". La Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso l'esame della proposta di legge il 24 marzo 2022 ma la proposta non è stata esaminata dall'Assemblea (qui   per approfondimenti).  

Llegge costituzionale n. 1 del 2021,    attraverso la modifica l'art. 58, primo comma, Cost., abbassa il limite di età per eleggere i senatori da 25 a 18 anni, uniformandolo quindi a quello già previsto per la Camera dei deputati (qui   per approfondimenti).

La Commissione affari costituzionali della Camera aveva iniziato l'esame in sede referente di alcune pdl costituzionali di iniziativa parlamentare nella seduta del 14 maggio 2019. Alcune proposte (AC. 1511  , AC. 1647   e AC. 1826  ) - attraverso la modifica dell'articolo 58, primo comma della Costituzione - intervengono sull' elettorato attivo del Senato, abbassando il limite di età per eleggere i componenti di tale organo da 25 a 18 anni. Le proposte di legge costituzionali A.C. 1511 e A.C. 1647 modificano altresì le previsioni sull'elettorato passivo del Senato, di cui all'articolo 58, secondo comma, della Costituzione riducendo l'età per essere eletti alla carica di senatore da 40 a 25 anni. Con tali modifiche verrebbero uniformati i requisiti di elettorato attivo e passivo per il Senato della Repubblica a quelli già previsti per la Camera dei deputati. La proposta di legge A.C.  1873   interviene in materia di elettorato passivo per i due rami del Parlamento, stabilendo che sia esteso a tutti gli elettori di ciascuno di essi, cioè a tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età per la Camera e a tutti quelli che hanno compiuto venticinque anni per il Senato.
Nella seduta del 25 giugno la Commissione Affari Costituzionali ha approvato come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato formulato dai relatori che interviene solo sul primo comma del'art. 58 Cost. e, quindi, sull'età per eleggere i componenti del Senato della Repubblica. 
Nella seduta del 27 giugno 2019, la Commissione ha deliberato di conferire mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea, che ha approvato il provvedimento il 31 luglio 2019 e lo ha trasmesso al Senato. 
Con riguardo all'iter svolto al Senato, il 15 gennaio 2020 la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l'esame approvando un emendamento che prevede anche l'abbassamento dell'età minima per poter essere eleggibile a senatore da 40 a 25 anni. L'emendamento non è stato confermato dall'Assemblea del Senato che il 9 settembre 2020 ha approvato il disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera.

Il 28 luglio 2022 la Camera ha approvato in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta, la proposta di legge cost. di iniziativa popolare A.S. 865 – A.C. 3353   concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.  E' a tal fine integrato il testo dell'art. 119 della Costituzione

ll progetto di legge è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 3 novembre 2021 e trasmesso alla Camera, che lo ha approvato, in prima deliberazione, senza modifiche, il 30 marzo 2022. Il provvedimento è stato quindi approvato in seconda deliberazione dal Senato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 27 aprile 2022. Il 29 luglio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo della legge costituzionale. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare ai sensi dell'art. 138 Cost.

La proposta di legge costituzionale è diretta ad introdurre un comma aggiuntivo dopo il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica:

  • «riconosce le peculiarità delle Isole»;
  • «promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità».

La formulazione originaria della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare prevedeva che lo Stato fosse tenuto a riconoscere «il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità» e a disporre «le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili».

I principali elementi di novità rispetto al testo iniziale della proposta di legge, introdotti in esito all'istruttoria legislativa svolta al Senato, possono essere individuati come segue:

  • è la Repubblica, e non soltanto lo Stato, a farsi carico dell'intervento pubblico in favore delle Isole;
  • il riconoscimento riguarda le «peculiarità delle Isole» (e non più il "grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità");
  • la Repubblica «promuove» (nel precedente testo lo Stato disponeva) misure per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;
  • viene meno il riferimento alla finalità di effettiva parità e di un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.

Vedi qui   per approfondimenti.

Nel corso della Legislatura sono state esaminate, ma non approvate definitivamente, altre proposte di revisione costituzionale. In particolare:

  • la proposta di legge C. 3531   che prevede - con la modifica dell'articolo 33 della Costituzione - che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme; la proposta di legge è stata approvata, in prima deliberazione, dal Senato il 22 marzo 2022 e dalla Camera il 14 giugno 2022 e in seconda deliberazione dal Senato il 29 giugno 2022, senza tuttavia poi giungere alla seconda deliberazione da parte della Camera
  • la proposta di legge C. 2238   che, nel testo approvato dalla Camera in prima deliberazione (S. 2608  ), prevede, attraverso la modifica dell'articolo 57, che il Senato sia eletto su base circoscrizionale e non regionale; nel corso dell'esame in sede referente è stato sottolineato come la modifica prevista sia, tra le altre cose, volta ad assicurare maggiore flessibilità alla legislazione elettorale consentendo anche al Senato, oltre alla soglia di sbarramento nazionale già prevista dalla legge n. 165 del 2017 (cd. Rosatellum), anche l'eventuale attribuzione dei seggi o di una parte di essi a livello nazionale e un premio di maggioranza a livello nazionale, anche nell'ottica di una totale omogenizzazione dei sistemi elettorali delle due Camere; la Camera ha approvato il testo, con modifiche, in prima deliberazione il 10 maggio 2022; l'iter non si è però concluso prima della fine della Legislatura;
  • la proposta di legge C. 3297   che introduce un vincolo di mandato per i parlamentari, inserendo all'articolo 67 la previsione della decadenza del Parlamentare "che si iscriva a un gruppo parlamentare che non rappresenta il partito per il quale è stato eletto" in luogo dell'attuale principio per cui i membri del Parlamento esercitano le loro funzioni "senza vincolo di mandato"; la Commissione Affari costituzionali della Camera ne ha avviato l'esame nella seduta del 25 novembre 2021, senza però poi proseguirlo oltre;
  • la proposta di legge C. 1173  , che, nel testo approvato dalla Camera in prima deliberazione (S. 1089  ), prevede, attraverso la modifica degli articoli 71 e 75, una forma di iniziativa legislativa popolare rinforzata; in particolare, il testo prevede che una proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da 500.000 elettori sia sottoposta a referendum popolare confermativo nel caso in cui le Camere non la approvino entro diciotto mesi; se la proposta è approvata senza modifiche o con modifiche solo formali il referendum non ha luogo, se è approvata con modifiche sostanziali i promotori possono o accettare la deliberazione parlamentare o chiedere l'attivazione del referendum; il testo indica anche le materie che non possono essere oggetto di inziativa legislativa popolare rinforzata (se si tratta di materie oggetto di iniziative legislative riservate o che richiedano una maggioranza speciale o che presuppungano intese o accordi; se non ha contenuto omogeneo; se non provvede alla copertura finanziaria); la Corte costituzionale provvede alla valutazione della proposta dopo 200.000 firme (e un simile filtro è introdotto anche per le richieste di referendum abrogativo) e quindi sul testo approvato; un organismo terzo da individuare, insieme all'ulteriore disciplina attuativa, con legge approvata a maggioranza assoluta, è chiamato invece a valutare se le eventuali modifiche parlamentari siano o meno formali; la proposta sottoposta a referendum è valida se ottiene il sostegno di almeno un quarto degli aventi diritto al voto, indipendentemente dal numero di votanti; il medesimo quorum è introdotto per i referendum abrogativi attraverso una modifica dell'articolo 75; la Camera ha approvato con modifiche il testo, in prima deliberazione, il 28 febbraio 2019; l'iter non si è però concluso prima della fine della Legislatura;
  • la proposta di legge C. 2244   che, attraverso una modifica dell'articolo 72, richiede una maggioranza di due terzi per l'approvazione delle leggi elettorali; all'esame della proposta di legge è stato abbinato quello della proposta di legge C. 2335   che, attraverso l'introduzione dell'articolo 59-bis, prevede che le leggi elettorali siano approvate a maggioranza assoluta, debbano essere votate a scrutinio palese ed entrino in vigore dalla seconda legislatura successiva a quella di approvazione; la Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l'iter del provvedimento nella seduta del 3 giugno 2020, senza tuttavia poi concludere l'esame in sede referente;
  • le proposte di legge C. 3145   e C. 3226   che, nel testo unificato adottato come testo base, modificano gli articoli 74 e 77 in materia di potere di rinvio del Presidente della Repubblica e decretazione d'urgenza; in particolare, si prevede che il Presidente della Repubblica possa rinviare anche parti specifiche di progetti di legge sottoposti alla promulgazione (comprese le leggi di conversione dei decreti-legge); per i decreti-legge si prevede inoltre che la deliberazione nel primo ramo di esame debba avvenire entro trenta giorni e che i decreti-legge debbano contenere soltanto disposizioni specifiche e di immediata applicazione, aventi contenuto omogeneo e corrispondente al titolo mentre non possono disciplinare materie per le quali è prescritta la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere, né rinnovare disposizioni adottate con decreti non convertiti (si tratta di limiti già previsti dalla legge n. 400 del 1988) né attribuire poteri regolamentari; l'esame delle proposte di legge è stato avviato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera nella seduta del 21 ottobre 2021 e nella seduta dell'11 gennaio 2022 si è giunti all'adozione del testo base; l'esame non è però poi proseguito oltre;
  • la proposta di legge S. 852   che, nel testo elaborato dalla Commissione (S. 852-A),  integra l'articolo 75 della Costituzione inserendovi la previsione che il Legislatore non possa ripristinare la normativa oggetto di abrogazione referendaria nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti essenziali prima della fine della legislatura in cui si è tenuto il referendum e comunque non prima di tre anni dall'abrogazione, salvo che con legge approvata a maggioranza assoluta dei componeti di ciascuna Camera;la Commissione Affari costituzionali del Senato ha svolto l'esame della proposta tra il 17 novembre 2020 e il 26 maggio 2021; non è stata tuttavia avviata la discussione del provvedimento in Assemblea;la proposta di legge C. 716  , che, attraverso la revisione della Parte II della Costituzione, a partire dall'articolo 83, prevede l'elezione diretta del Presidente della Repubblica; il testo prevede che il Presidente della Repubblica sia eletto con un mandato di cinque anni a suffragio universale con un sistema a doppio turno; si prevede che il Presidente della Repubblica presieda il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro; con la sostituzione dell'articolo 94 non è più prevista la fiducia iniziale al Governo mentre è prevista la possibilità per ciascuna Camera di approvare a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia costruttiva che indichi il nome del nuovo Primo ministro; la presidenza del CSM è attribuita al primo presidente della Corte di cassazione; la I Commissione della Camera ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 4 marzo 2020, conferendo, nella seduta del 15 marzo 2022, mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea; nella seduta del 10 maggio 2022, la Camera ha respinto la proposta;
  • la proposta di legge C. 14   che, attraverso la modifica di alcuni articoli della Parte II della Costituzione, a partire dall'articolo 87, prevede la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente (pubblici ministeri), con due distinti consigli superiori; la I Commissione della Camera ha avviato l'esame nella seduta del 20 febbraio 2019 per concluderlo nella seduta del 23 luglio 2020, senza tuttavia conferire mandato al relatore; la discussione in Assemblea è quindi iniziata nella seduta del 27 luglio 2020; il 30 luglio 2020 l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione dove l'esame è ripreso nella seduta del 15 settembre 2021, senza tuttavia concludersi;
  • la proposta di legge C. 298  , la quale, attraverso modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, sopprime i riferimenti previsti in questi articoli della Costituzione all'ordinamento internazionale e dell'Unione europea; la I Commissione della Camera ha avviato l'esame nella seduta dell'11 ottobre 2018, senza però concluderlo; 
  • la proposta di legge S. 1124   che abroga l'articolo 99 della Costituzione concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); la I Commissione del Senato ne ha avviato l'esame nella seduta dell'8 maggio 2019 per concluderlo il successivo 25 giugno; l'Assemblea del Senato ha avviato l'esame nella seduta del 17 luglio 2019, senza tuttavia concluderlo;
  • la proposta di legge C. 1854   che, nel testo elaborato in sede referente (C. 1854-A  ), modifica l'articolo 114 con riferimento ai poteri di Roma Capitale; tra le altre cose, si prevede che a Roma Capitale possano essere attribuiti poteri legislativi nelle materie di competenza legislativa concorrente (ad eccezione della tutela della salute) e residuale regionale; le competenze in particolare interessate saranno individuate dallo Statuto di Roma Capitale, approvato a maggioranza di due terzi dell'Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio; la I Commissione della Camera ha avviato l'esame del provvedimento l'11 marzo 2021 e l'ha concluso il 16 giugno 2022; la discussione in Assemblea è stata avviata il 20 giugno 2022, senza poi concludersi;
  • la proposta di legge S. 1825   che, attraverso modifiche degli articoli 116 e 117, inserisce in Costituzione il riferimento al sistema delle conferenze (Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città e Conferenza unificata), ad oggi disciplinate dalla sola legge ordinaria (e in particolare dal decreto legislativo n. 281 del 1997); viene anche introdotta una clausola di supremazia statale in base alla quale su proposta del Governo e previo parere della Conferenza Stato-regioni la legge statale può intervenire nelle materie di competenza concorrente e residuale quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica ovvero l'interesse nazionale; la I Commissione del Senato ha avviato l'esame della proposta nella seduta del 26 maggio 2020, senza poi concluderla;
  • la proposta di legge S. 1642   che, attraverso una modifica dell'articolo 132, prevede che il referendum relativo alla proposta di fusione di regioni, di crezione di nuove regioni, nonché di distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altre regioni sia approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (deve cioè partecipare alla votazione il 50%+1 degli aventi diritto e i sì devono essere il 50%+1 dei votanti) in analogia a quanto previsto dall'articolo 75 per i referendum abrogativo; il testo vigente dell'articolo 132 prevede invece che la proposta sia approvata se è sostenuta dalla maggioranza delle popolazioni interessate (i sì devono cioè essere, indipendentemente dal numero di votanti, il 50%+1 degli aventi diritto); la I Commissione del Senato ne ha avviato l'esame nella seduta del 5 agosto 2022, senza tuttavia poi concluderlo.

Nella seduta del 6 luglio 2022 è stato inoltre avviato dalla I Commissione della Camera, senza essere poi proseguito oltre, l'esame congiunto di due proposte di legge costituzionale (C. 3429   e C. 3541  ) volte all'istituzione di due organismi elettivi per la revisione della Parte II della Costituzione. In particolare, la proposta di legge C. 3429 istituisce una Convenzione elettiva che, dopo aver approvato un testo di revisione costituzionale lo dovrà sottoporre all'approvazione delle due Camere e al referendum costituzionale; la proposta di legge C. 3541 prevede invece l'elezione di un'Assemblea costituente che può pocedere direttamente alla revisione della parte II dela Costituzione senza esame delle Camere e senza referendum.

La I Commissione del Senato ha infine esaminato, a partire dalla seduta del 9 ottobre 2018, la proposta di legge costituzionale S. 388  , volta a individuare priorità di esercizio dell'azione penale. L'esame si è concluso nella seduta del 3 marzo 2020 con il conferimento al relatore del mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea. L'Assemblea non ha avviato la discussione del provvedimento.

Cliccando sul numero delle proposte di legge si possono consultare le schede dei lavori preparatori e i dossier di documentazione.