Autonomie territoriali e finanza localeRegional and local authorities

FiscoTax policies

La finanza regionale

Regional finance

Gli interventi legislativi nell'ordinamento finanziario delle regioni e delle province autonome sono stati principalmente indirizzati alla determinazione del concorso degli enti alla finanza pubblica e, negli ultimi due anni, al sostegno della finanza regionale a seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19. Limitati, invece, gli interventi nel versante entrate soprattutto per le regioni a statuto ordinario, per le quali è ancora rinviata l'attuazione del federalismo fiscale. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, sono stati concordati interventi sulle entrate tesi a sanare specifiche criticità, sia attraverso l'attribuzione di contributi che attraverso l'intervento sulle aliquote delle compartecipazioni ai tributi erariali e sui sistemi di calcolo delle stesse.

Rimane infatti invariata la sostanziale differenza tra l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto ordinario e quello delle autonomie speciali, quest'ultimo è infatti basato su accordi bilaterali tra lo Stato e ciascuna autonomia, in assenza dei quali non è possibile modificare quanto stabilito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

La finanza regionale è perciò trattata separatamente, per ciascun comparto un paragrafo illustra il sistema delle entrate e un paragrafo dà conto delle misure adottate per il concorso alla finanza pubblica. In riferimento alle autonomie speciali, inoltre, è presente un focus per ciascuna autonomia, dedicato agli accordi bilaterali sottoscritti con lo Stato.

Un paragrafo espone le principali misure adottate a sostegno della finanza regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica, quali il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome, la sospensione del pagamento delle quote capitali dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi in scadenza nel 2020 e, per le regioni a statuto ordinario, il sostegno al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19.

Uno specifico paragrafo, infine, riporta l'indicazione delle più recenti relazioni della Corte dei conti sulla finanza regionale e sui rendiconti di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma.

Legislative interventions in the financial system of the regions and autonomous provinces have been mainly aimed at determining the contribution of such entities to public finance and, in the last two years, at supporting regional finance following the health emergency caused by the Covid-19 pandemic. On the other hand, interventions on the revenue side are limited, especially for ordinary-statute regions, for which the implementation of fiscal federalism is still postponed. With regard to the special-statute regions and autonomous provinces, interventions on the revenue side have been agreed upon to remedy specific criticalities, both through the allocation of contributions and through intervention on the rates of co-participations to state taxes and on the systems for calculating them.

Indeed, the substantial difference between the financial system of ordinary-statute regions and that of special autonomies remains unchanged; the latter is in fact based on bilateral agreements between the State and each autonomy, in the absence of which it is not possible to change what is established by the special statute and its enacting provisions.

Regional finance is therefore dealt with separately: for each sector one paragraph illustrates the revenue system and one paragraph gives an account of the measures adopted to contribute to public finance. With reference to the special autonomies, there is also a focus for each autonomy on the bilateral agreements signed with the State.

A paragraph sets out the main measures adopted to support regional finance following the epidemic emergency, such as the Fund for the exercise of the functions of the regions and autonomous provinces, the suspension of the payment of the principal of the loans granted by the Ministry of the Economy and Finance and the Cassa Depositi and due as at 2020, and, for ordinary-statute regions, the support for the relief of the categories subject to restrictions in connection with the COVID-19 emergency.

Finally, a specific paragraph provides an indication of the most recent reports of the Court of Auditors on regional finance and on the accounts of each special-statute region and autonomous province.

apri tutti i paragrafi

Il sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario è quello precedente al decreto legislativo n. 68 del 2011 di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Il nuovo regime delineato per la fiscalità regionale ha avuto seguito solo in parte; la sua attuazione è stata rinviata più volte e da ultimo il decreto legge 137 del 2020 (articolo 31-sexies) ha fissato la data del 2023. A decorrere da tale anno le fonti di finanziamento delle regioni per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle materie della sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale (per la spesa di parte capitale) dovranno essere costituite da entrate di tipo tributario (opportunamente rimodulate ed eventualmente perequate) ed entrate proprie, vale a dire che dovrebbe essere completamente superato il sistema dei trasferimenti erariali e della perequazione basata sulla spesa storica.

In relazione all'attuazione del federalismo fiscale si segnalano due importanti iniziative avviate nella XVIII legislatura ad esso strettamente connesse:

  • l'attuazione del PNRR, con riguardo principalmente all'attuazione del federalismo fiscale regionale previsto per il primo semestre del 2026 e del conseguente cronoprogramma che fissa entro dicembre 2023, l'individuazione dei trasferimenti dello Stato alle regioni a statuto ordinario che saranno fiscalizzati mediante incremento delle aliquote dei tributi o misure alternative da individuare;
  • il disegno di legge di delega fiscale (A.C. 3343), nel testo approvato dalla Camera, specialmente riguardo la progressiva abolizione dell'IRAP e la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta.

 

Nell'attuale regime le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario sono costituite dai tributi propri, dalla compartecipazione al gettito dell'IVA, dalle entrate proprie (quelle derivanti da beni, attività economiche della regione e rendite patrimoniali), dai trasferimenti perequativi per i territori con minore capacità fiscale per abitante e, infine, dalle entrate da indebitamento, che sono però riservate a spese di investimento (art. 119, Cost.).

Le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono costituite principalmente dal gettito di IRAP, dall'addizionale IRPEF, dalla cosiddetta tassa automobilistica. Gli altri tributi minori, compresa l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (ARISGAM) e il tributo speciale il deposito in discarica dei rifiuti costituiscono una piccola parte dell'intero gettito tributario. Le possibilità di manovra sulla leva fiscale da parte regionale sono limitate. Ciascuna regione può determinare l'aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato e – in alcuni casi – differenziare i soggetti passivi (per scaglioni di reddito per l'addizionale IRPEF, per categorie economiche per l'IRAP). Ciascuna regione, inoltre, provvede alla disciplina ed alla gestione degli aspetti amministrativi: riscossione, rimborsi, recupero della tassa e l'applicazione delle sanzioni, sempre entro limiti e principi fissati dalla legge dello Stato.

In merito all'Irap, si segnala che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021, art. 1, commi 8-9) esenta da Irap i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni e, conseguentemente, prevede specifiche forme di copertura del mancato gettito Irap in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l'istituzione di apposito Fondo.

Nello specifico la norma, a ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome per effetto della predetta esenzione, a decorrere dall'esercizio 2022 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro. Le quote di spettanza di ciascun ente sono indicate nell'Allegato 1-bis alla legge di bilancio. Il Fondo intende compensare le Regioni e le Province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti da applicazione dell'aliquota base dell'IRAP e non compensate nell'ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero da applicazione di maggiorazioni regionali vigenti.

 

Altra entrata importante è costituita dalla compartecipazione regionale al gettito dell'IVA, istituita dal decreto legislativo 56 del 2000 e determinata annualmente con DPCM (la misura è stabilita, da ultimo, in riferimento all'anno 2020 dal DPCM 10 dicembre 2021 nella misura del 70,14 per cento) che entra nel meccanismo di perequazione previsto dallo stesso decreto 56, ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale. Ciascuna regione riceve la quota di compartecipazione all'IVA a seguito delle operazioni di perequazione, e quindi in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio iniziale, effettuato peraltro sulla media triennale dei consumi stimati dall'Istat del rispettivo territorio. La quota di compartecipazione relativa a ciascuna regione è stata determinata, da ultimo, in riferimento all'anno 2019 (DPCM 30 agosto 2021  ); per il medesimo anno la percentuale della compartecipazione regionale al gettito IVA è stata fissata nella misura del 64,27 per cento dal DPCM 12 febbraio 2021   (pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2021, n. 124). Poiché alimenta il fondo perequativo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la compartecipazione all'IVA non può essere considerata propriamente una entrata tributaria, bensì un trasferimento dello Stato.

 

La parte più cospicua dei trasferimenti dello Stato alle regioni a statuto ordinario è costituito, infatti, dal finanziamento della sanità (il fondo perequativo di cui sopra) e del trasporto pubblico locale. Quest'ultimo finanziato attraverso il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario (dal 2013 al 2017 alimentato, tra l'altro, dal gettito della compartecipazione all'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione attribuita alle regioni, destinata anch'essa al finanziamento della sanità fino al 2012). Gli altri trasferimenti sono stati via via soppressi nell'ambito del contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni.

Per un esame dettagliato della tipologia e della quantificazione delle entrate delle regioni si rinvia alla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni (Delibera n. 6/SEZAUT/2022/FRG del 7 aprile 2022, vedi infra).

Per le regioni a statuto ordinario, come detto, gli interventi legislativi hanno riguardato principalmente la definizione delle modalità e la quantificazione del concorso alla finanza pubblica ad esse richiesto.

Le manovre di finanza pubblica hanno stabilito, per ciascun anno, la quota di risparmio richiesto alle regioni a statuto ordinario sia in termini di indebitamento netto (vale a dire per contribuire alla riduzione del debito complessivo della PA) sia in termini di saldo netto da finanziare (riduzione di risorse erogate dallo Stato). La realizzazione del risparmio è stata attuata principalmente attraverso il taglio di trasferimenti statali, la revisione della spesa regionale, la rinuncia ad altri tipi di contributi erogati dallo Stato. Dal 2014 le misure specifiche per la realizzazione del risparmio, l'entità di ciascuna, nonché il riparto delle stesse tra le regioni sono concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Governo e Regioni a statuto ordinario hanno sottoscritto il 15 ottobre 2018 un accordo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, in materia di rilancio degli investimenti pubblici, tutela delle politiche sociali e salvaguardia degli equilibri di bilancio in attuazione di sentenze delle Corte costituzionale in materia di avanzo di amministrazione e Fondo pluriennale vincolato. Le norme concordate, recepite dalla legge di bilancio 2019 (legge 145 del 2018), modificata e integrata dalla legge di bilancio 2020 (legge 160 del 2019) stabiliscono le modalità di realizzazione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per gli anni 2019 e 2020 e, nello stesso tempo, attribuiscono alle stesse regioni un contributo finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti.

 

Nello specifico, al comparto delle regioni a statuto ordinario viene attribuito un contributo finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti. La legge 135 del 2018, ai commi 833-840, stabilisce la scansione temporale del finanziamento nell'arco del quadriennio 2019-2022, individua gli ambiti in cui devono essere realizzati gli investimenti e disciplina nel dettaglio i termini entro cui gli impegni devono essere assunti dalle regioni, nonché la certificazione e il monitoraggio degli interventi.
Per quanto concerne il contributo alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario, esso viene ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020 in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2018 (comma 832). La Corte ha dichiarato illegittima, per l'inosservanza del canone di transitorietà dei tagli di risorse imposti alle regioni, la norma (L. 232/2016, comma 527) che ha prorogato per la terza volta il contributo di 750 milioni di euro richiesto alle regioni, stabilito inizialmente per il triennio 2015-2017 dall'articolo 46, comma 6, del D.L. 66/2014.
Il comma 841 stabilisce le modalità di realizzazione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per gli anni 2019 e 2020, individuato dalle norme. In sostanza le regioni dovranno comunque finanziare gli investimenti per gli importi stabiliti nella legge, ma non riceveranno il trasferimento delle somme dallo Stato.
Per gli esercizi 2019 e 2020 il concorso alla finanza pubblica è realizzato attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo per la realizzazione dei nuovi investimenti, pari a:
- 2.496,2 milioni di euro per il 2019, come stabilito al comma 833
- 1.746,2 milioni di euro per il 2020, come stabilito al comma 835

 

L'ammontare del concorso alla finanza pubblica dovuto da tutto il comparto delle regioni e delle province autonome per gli anni 2023-2025, è stabilito, infine, in 196 milioni di euro annui dalla legge di bilancio 2021 come modificata dalla legge di bilancio 2022 (legge 178 del 2020, commi 850 e 851, e legge 234 del 2021, comma 556). Il riparto tra i vari enti è effettuato in sede di autocoordinamento entro il 31 maggio 2022 e formalizzato con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato entro il 30 settembre 2022 sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto di CINSEDO e comunque previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

Si rammenta, inoltre, che dall'esercizio 2017 le regioni a statuto ordinario sono tenute al conseguimento del pareggio di bilancio, ovvero al conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 465-466, della legge n. 232 del 2016). La legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 541 e 542, della legge n. 160 del 2019) inoltre, anticipa all'anno 2020, per le regioni a statuto ordinario, la facoltà di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibro di bilancio. Per gli enti locali e le regioni a statuto speciale, tale possibilità è stata prevista, già a decorrere dal 2019, dalla legge n. 145 del 2018, in attuazione di specifiche pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018).

Da ultimo, infine, la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare del 15 marzo 2022, n. 15, recante regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2022-2023.

Per un esame dettagliato dei vincoli di finanza pubblica e dei risultati conseguiti dalle regioni si rinvia a quanto esposto nella relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni relativa agli esercizi 2018-2020 (vedi infra), in particolare ai capitoli 4. I vincoli di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario e 5. I risultati di bilancio nel triennio 2018-2020.

Previo accordo con la singola autonomia nella XVIII legislatura sono stati fatti interventi sulle entrate di tutte le regioni a statuto speciale e delle due province autonome, sia come modifiche alle aliquote delle compartecipazioni ai tributi erariali, sia come attribuzione di contributi specifici.

Sul sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome si ricorda che ogni statuto elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Talune specificazioni di dettaglio sono rimesse poi alle norme di attuazione. Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono "tributi propri"). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni, contenzioso, eccetera.

La Regione siciliana, la regione Friuli-Venezia Giulia (dal 2008), la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano (dal 2011) provvedono alla riscossione diretta di tutti i tributi erariali – le quote di compartecipazione ai tributi erariali - vale a dire che le entrate corrispondenti alle quote di compartecipazione ai tributi erariali ad esse spettanti, sono versate direttamente sui conti infruttiferi ordinari intestati alla regione o alla provincia autonoma, istituiti presso le tesorerie dello Stato. Per la Regione Sardegna, con il D.Lgs. 114/2016, è stata avviata la definizione delle modalità di riscossione del gettito tributario spettante alla Regione, procedimento non ancora concluso per tutte le entrate tributarie. Per la Regione Valle d'Aosta, invece, i tributi erariali sono riscossi dallo Stato che provvede poi a ‘devolvere' alla regione la quota spettante.

Tutte le regioni a statuto speciale e le province autonome collaborano - secondo le specificazioni dei propri Statuti - all'accertamento delle imposte erariali riscosse o prodotte sul proprio territorio.

 

Per quanto riguarda le quote di compartecipazione ai tributi erariali, sicuramente il connotato più forte dell'autonomia finanziaria di tali enti, di seguito è illustrato in sintesi il quadro delle entrate tributarie spettanti a ciascuna autonomia, nonché le ultime modifiche più rilevanti all'ordinamento finanziario. Per l'illustrazione degli interventi riferiti a ciascuna autonomia si rinvia invece agli specifici Focus dedicati agli accordi tra lo Stato e ciascuna autonomia.

Valle d'Aosta

A decorrere dal 2011, è attribuito l'intero gettito delle imposte erariali sul reddito e sul patrimonio (IRPEF, imposta sul reddito delle società, imposta sulle successioni), dell'IVA (compresa quella all'esportazione), dell'accisa sulla benzina e sugli altri prodotti energetici, sui tabacchi, sull'energia elettrica; i 9 decimi delle imposte erariali sugli affari (registro, bollo, ipotecarie, concessioni), nonché dei proventi del lotto; con il D.Lgs. n. 184 del 2017   sono state adottate norme di attuazione dello statuto in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale e in materia di autonomia impositiva (art. 2-4, legge n. 690 del 1981  ).

Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano

Le entrate tributarie spettanti ai tre enti sono state riviste a seguito dell'accordo con il Governo dell'ottobre 2014. Con la legge di stabilità 2015, che ha dato attuazione all'accordo, è stata rimodulata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA tra la Regione e le Province, è stata attribuita alle Province la facoltà di disciplinare interventi di credito d'imposta e sono state quantificate le quote delle accise sugli 'altri prodotti energetici'. Da ultimo, a seguito dell'accordo del novembre 2021, la compartecipazione spettante alle due province è estesa alle entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, purché costituiscano utile erariale (artt. 69-75 dello statuto, DPR n. 670 del 1972  ).

In sintesi, alla Regione Trentino-Alto Adige spetta l'intero gettito delle imposte ipotecarie, i 9 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto e un decimo dell'IVA generale. Alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettano gli 8 decimi dell'IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l'IVA all'importazione), ad eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige. Con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2022 a seguito dell'accordo del novembre 2021, tra ‘tutte le altre entrate' sono ora comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, da utile erariale. La legge di bilancio 2018 (come modificata dalla legge di bilancio 2020) ha infine riscritto la disciplina delle concessioni delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (art. 13 dello statuto); in particolare la norma statutaria attribuisce alle province autonome la potestà legislativa in merito alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni e stabilisce il trasferimento in proprietà alle province stesse delle opere in stato di regolare funzionamento .

Friuli-Venezia Giulia

Con la legge di bilancio 2018, a seguito di intesa con la regione, viene completamente ridisegnato il quadro delle compartecipazioni spettanti alla regione; a seguito della modifica delle modalità di calcolo del gettito spettante, basato ora sul maturato, viene infatti stabilita un'unica aliquota (inferiore a quelle precedenti, ad eccezione dell'IRES) ed estesa la compartecipazione a quasi tutti i tributi erariali. A decorrere dal 2018 spettano alla regione i 5,91 decimi dell'IRPEF (fissata precedentemente a 6/10), dell'IRES (fissata precedentemente a 4,5/10), dell'IVA (fissata precedentemente a 9,1/10), delle accise sull'energia elettrica e sui tabacchi (fissati precedentemente a 9/10) e su tutti gli altri tributi erariali ad eccezione di alcune accise, dell'imposta sugli oli lubrificanti, delle entrate derivanti dai giochi, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto e della tassa automobilistica; rimane invece invariata la misura delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine (2,975/10) e dell'accisa sul gasolio (3,034/10) consumati nella regione, già stabilite dalla legge finanziaria 2008. Le norme di attuazione dello statuto speciale adottate con il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 hanno definito nel dettaglio i criteri di determinazione del gettito riferito al territorio della Regione, dei tributi erariali spettanti alla regione (art. 49 dello statuto, L. cost. n. 1 del 1963  ).

Sicilia

Spettano alla regione 5,61 decimi per il 2016, 6,74 decimi per il 2017 e 7,10 decimi a decorrere dal 2018 del gettito IRPEF (calcolato secondo il criterio del ‘maturato' in luogo del ‘riscosso') a seguito dell'accordo del 2016 (e della conseguente norma di attuazione adottata con il D.Lgs. n. 251 del 2016  ) e i 3,64 decimi del gettito dell'IVA, calcolato anch'esso sulla base del maturato, a decorrere dal 2017 (a seguito dell'accordo del luglio 2017 e della conseguente norma di attuazione adottata con il D.Lgs. n. 16 del 2018  ). Per i restanti tributi, rimane invariata la norma che attribuisce alla regione l'intero gettito di tutte le altre entrate tributarie, ad eccezione delle imposte di produzione (ora, accise) e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto esplicitamente attribuite allo Stato (D.P.R. n. 1074 del 1965  ).

Sardegna

Sono attribuiti alla regione: i 7 decimi dell'IRPEF e dell'IRPEG, i 9 decimi delle imposte ipotecarie, bollo e registro, concessioni, energia elettrica, fabbricazione (accise), i 5 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e, con la finanziaria 2007 (ma in vigore dal 2010), i 9 decimi dell'IVA e i 7 decimi di tutte le altre entrate erariali. La norma di attuazione dello statuto adottata con D. Lgs. n. 114 del 2016  , definisce ora le modalità di determinazione e di attribuzione delle quote spettanti alla Regione; in via generale le entrate spettanti alla Regione sono determinate sulla base dell'ammontare riscosso dallo Stato nel territorio regionale e dalle entrate di pertinenza regionale affluite al di fuori del territorio regionale (art. 8 dello statuto, L. cost. n. 3 del 1948  ) .

Il contributo richiesto alle autonomie speciali al risanamento dei conti pubblici è stato attuato principalmente attraverso tre azioni:

  • accantonamenti effettuati dallo Stato a valere sulle risorse spettanti alla regione come quote di compartecipazioni ai tributi erariali;
  • assunzioni da parte regionale di oneri in relazione a funzioni trasferite dallo Stato alla regione (ad esempio le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto – in parte o interamente - gli oneri relativi alle rispettive Università degli studi, al Parco nazionale dello Stelvio, al finanziamento di progetti per i territori confinanti; la regione Valle d'Aosta ha assunto gli oneri per l'esercizio delle funzioni statali relative ai servizi ferroviari di interesse locale);
  • applicazione, prima, del patto di stabilità interno variamente modulato, e successivamente del pareggio di bilancio, applicato a decorrere dal 2018 a tutte le autonomie.

 

Il contributo dovuto a decorrere dal 2022, è determinato in attuazione di accordi bilaterali sottoscritti con ciascuna autonomia negli ultimi mesi del 2021, dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), per le regioni Sardegna (comma 543), Sicilia (comma 545), Friuli-Venezia Giulia (comma 554) e Valle d'Aosta (comma 559); dall'articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972, modificato dalla legge 234 del 2021, comma  549), per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento.

Sulla misura del contributo alla finanza pubblica dovuto da ciascuna autonomia a decorrere dal 2022, così come sulla disciplina per gli anni antecedenti il 2022, si rinvia ai singoli Focus dedicati agli accordi tra lo Stato e ciascuna autonomia. Si rammenta a riguardo che, per gli anni 2020 e 2021, sono state disposte riduzioni del concorso alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e le province autonome al fine di compensare la perdita di entrate tributarie che le stesse hanno subito a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le suddette misure sono illustrate nel paragrafo Emergenza Covid-19: sostegno della finanza regionale.

 

Gli accordi bilaterali sottoscritti, e le norme che ne recepiscono i contenuti disciplinano, inoltre, nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla regione. In sostanza l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione, può essere modificato dallo Stato unilateralmente, vale a dire senza accordo con la regione, solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l'accordo con la regione, l'aumento complessivo non può comunque superare il 20 per cento del contributo. Così stabilisce la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), al comma 878 per la Regione Valle d'Aosta e al comma 882 per la Regione siciliana, nonché la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) al comma 869 per la regione Sardegna. Una norma analoga era già stata inserita nello statuto del Trentino Alto Adige (art. 79, comma 4-septies) con la legge di stabilità 2015, in riferimento al contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione e dalle Province autonome. La disciplina è la stessa anche per la regione Friuli Venezia Giulia ed è inserita nella norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica adottata con decreto legislativo 154 del 2019, all'art. 4 in riferimento agli anni 2019-2021 e all'art. 4-bis (inserito dal D.Lgs. n. 86 del 2022) in riferimento agli anni 2022-2026. Le citate norme di attuazione, inoltre, specificano che la facoltà di modificare il contributo secondo le regole descritte, può essere esercitata dallo Stato solo fino a quando il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione - calcolato tenendo conto delle entrate del titolo primo e secondo accertate in conto competenza - non superi la media dei medesimi rapporti riferiti alle altre Autonomie speciali.

 

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, commi 850, 851 e 852), infine, definisce, ai, il contributo alla finanza pubblica richiesto all'intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi (anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile). Il comma 850 determina il suddetto contributo annuale in 196 milioni di euro, la somma è stata così rideterminata, rispetto ai 200 milioni iniziali, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 556 della legge n. 234 del 2021, che sottraggono la quota di competenza della regione Friuli-Venezia Giulia (in quanto compresa nel concorso alla finanza pubblica richiesto alla regione stessa). Come già detto la legge stabilisce che la quota di competenza di ciascun ente è determinata entro il 30 settembre 2022 con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 851) e per le autonomie speciali (comma 852) nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Inoltre, per la Regione Trentino Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali dei rispettivi territori, la norma stabilisce che il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4 ter, dello statuto (DPR n. 670 del 1972) e per la Regione Friuli Venezia Giulia e dei relativi enti locali è determinato secondo quanto disposto nella norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il D.Lgs. n.154 del 2019.

L'accordo bilaterale in materia di finanza pubblica tra lo Stato e ciascuna autonomia, come già ricordato, è lo strumento principale con il quale sono definite le misure e le modalità del concorso di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica, l'attribuzione di nuove funzioni, la variazione delle aliquote di compartecipazioni ai tributi erariali, nonché le eventuali misure a sostegno di specifiche criticità. Di seguito, per ciascuna regione a statuto speciale, sono illustrati i contenuti principali dei più recenti accordi bilaterali con lo Stato.

Negli ultimi mesi del 2021 sono stati sottoscritti accordi bilaterali tra Stato e ciascuna autonomia in materia di finanza pubblica, con i quali, tra l'altro, è stato rideterminato il contributo alla finanza pubblica richiesto a ciascuna autonomia a decorrere dal 2022, norme poi recepite dalla legge di bilancio 2022. Un altro contenuto comune a tutti gli ultimi accordi, inoltre, riguarda la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali; è previsto, infatti, che ciascuna regione e provincia autonoma partecipi, dal gennaio 2022, ai lavori della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti al fine di porre in essere, concordandole con lo Stato, le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni, a fini conoscitivi, dei fabbisogni e dei costi standard dei propri enti locali, necessari appunto per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il contenuto degli accordi quadro sottoscritti da tutte le autonomie nel corso del 2020 al fine di definire le modalità e la consistenza dei rimborsi delle perdite di entrate tributarie dovute all'emergenza sanitaria, sono illustrati nel paragrafo dedicato Emergenza Covid-19: sostegno della finanza regionale.

Le misure di sostegno alla finanza regionale adottate a partire dall'esercizio 2020, sono state dirette principalmente verso i seguenti obiettivi:

  • compensare la perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza sanitaria, attraverso il Fondo per l'esercizio delle regioni e delle province autonome (art. 111 del decreto legge 34 del 2020 e successive modifiche e integrazioni);
  • intervenire nel pagamento delle quote capitale, in scadenza nel 2020, per i prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi, attraverso la sospensione del pagamento (art. 111 del decreto legge 18 del 2020 e art. 42 del decreto legge 104 del 2020);
  • per le regioni a statuto ordinario, sostenere il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza sanitaria, indirettamente, per l'anno 2020, attraverso un finanziamento per il pagamento dei debiti finanziari e direttamente, per l'anno 2021, attraverso un contributo finalizzato esclusivamente al ristoro delle suddette categorie (art. 32-quater del decreto legge 137 del 2020).

 

Il Fondo per l'esercizio delle regioni e delle province autonome

Il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato istituito con l'art. 111 del decreto legge 34 del 2020, e successivamente modificato e integrato dall'art. 41, comma 1, del decreto legge 104 del 2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, commi 823-826).

Il Fondo è destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, ed ha una dotazione complessiva di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione tra le regioni è stata effettuata con due accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020: uno con le regioni a statuto ordinario (rep. atti n.114/CSR) e uno con le regioni a statuto speciale e le province autonome (rep. atti n.115/CSR).

 

Per le regioni a statuto ordinario in attuazione dell'accordo del 20 luglio 2020 (rep. atti n.114/CSR) il citato art. 111 del decreto legge 34 del 2020, al comma 2-quinques, determina, nella tabella inserita nella norma, le quote del fondo di spettanza di ciascuna regione, per l'importo totale di 1.700 milioni di euro, suddiviso in una prima quota pari a complessivi 500 milioni di euro ed in una seconda quota pari a complessivi 1.200 milioni. Il comma 2-sexsies detta le norme per la contabilizzazione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario.

Le risorse del fondo, stabilisce il comma 823 della legge di bilancio 2021, sono vincolate alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne la verifica delle effettive minori entrate tributarie incassate dalle Regioni a statuto ordinario, entro il 30 settembre 2021, deve essere determinato l'importo dell'effettivo minore gettito, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori, registrato nell'esercizio 2020. Analogamente si dovrà procedere alla verifica delle minori entrate per l'esercizio 2021, attualmente il termine è tuttora fissato al 30 giugno 2022 (comma 825 della legge 178 del 2020).

 

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome con l'accordo quadro del 20 luglio 2020 (rep. atti n. 115/CSR) sono state stabilite le modalità di attuazione della compensazione delle minori entrate e le quote spettanti a ciascuna autonomia. Nello specifico, il comma 2-bis del citato articolo 111, stabilisce che il ristoro delle minori entrate viene attuato per 2.404 milioni di euro come riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle autonomie speciali, mentre 196 milioni costituiscono erogazioni dal fondo, la legge riporta le quote spettanti a ciascuna autonomia.

Con un successivo accordo quadro del 5 novembre 2020 (rep. atti n. 188/CSR) vengono stabilite le modalità del ristoro della perdita di entrate per l'anno 2021 recepite dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, comma 805). A titolo di compensazione della perdita di gettito, viene ridotto di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021; gli importi riferiti a ciascun ente sono stabiliti dalla legge stessa.

Successivamente con il decreto legge 41 del 2021, è stato stabilito (art. 23, comma 2, come modificato dall'art.  57, comma 1, del decreto legge 73 del 2021) un incremento di 260 milioni di euro per l'anno 2021 delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, destinato a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in questo caso il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto da ciascun ente, nella misura indicata nella tabella inserita nel testo di legge.

 

Sospensione dei pagamenti delle quote capitale

L'articolo 111 del decreto legge 18 del 2020, stabilisce la sospensione della quota capitale, la cui scadenza ricada nell'anno 2020, dei prestiti contratti dalle regioni con il Ministero dell'Economia e delle finanze o con la Cassa Depositi e prestiti prima della sua trasformazione in S.p.a. La norma stabilisce che le maggiori risorse a disposizione delle regioni, in ragione della sospensione del pagamento dei mutui, dovranno essere utilizzate per finanziare misure di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia da Covid-19. L'utilizzo dei risparmi di spesa è possibile previa variazione di bilancio da parte della giunta, da approvare in via amministrativa (in deroga alla disciplina contabile che prevede che le variazioni di bilancio siano effettuate con legge). La disciplina prevede, inoltre, la possibilità che in sede di Conferenza Stato Regioni, siano ceduti spazi finanziari a beneficio delle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza in corso, da utilizzare per la realizzazione di investimenti, fermo restando, in ogni caso, la disciplina del pareggio di bilancio. La norma specifica che la sospensione dei pagamenti disciplinata dall'art. 111 non riguarda le quote capitale dei mutui attivati in relazione alle anticipazioni di liquidità cui la regione ha fatto ricorso per il pagamento dei debiti commerciali scaduti (ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35).

Con l'articolo 42 del decreto legge 104 del 2020, la suddetta disciplina viene estesa alle regioni a statuto speciale e alle due province autonome. Nel caso di questi enti, tuttavia, il recupero avviene mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 per tutte le autonomie, ad eccezione della regione Sardegna per la quale, in considerazione del fatto che il contributo alla finanza pubblica dovuto è esaurito, è prevista l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020. Conseguentemente, viene rideterminato il concorso alla finanza pubblica del 2020 di ciascuna autonomia speciale, secondo gli importi individuati nella tabella inserita nel testo di legge, tenendo conto delle riduzioni operate dai decreti legge n. 34 (art. 111, comma 2-bis) e n. 104 (art. 42, comma 2) del 2020.

 

Contributi alle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie colpite dalle restrizioni

Con l'articolo 32-quater del decreto legge 137 del 2020 (comma 1), alle regioni a statuto ordinario è stato assegnato un contributo per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le quote spettanti a ciascuna regione sono determinate dalla Tabella A inserita nel testo di legge. La norma specifica che il contributo non incide sugli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione né concorre alla determinazione del saldo di bilancio di ciascuna regione, secondo la disciplina vigente.

Il contributo è vincolato, secondo quanto stabilisce la norma, al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-2019, nel senso che le risorse che avrebbero dovuto essere destinate al rimborso dei prestiti, e che invece vengono liberate a seguito dell'assegnazione del contributo, debbono essere utilizzate per tale finalità. La regione, infatti, deve provvedere entro il 31 dicembre 2020 al suddetto ristoro, altrimenti è tenuta a riversare le risorse non utilizzate al bilancio dello Stato. Le variazioni di bilancio, necessarie all'utilizzo delle suddette risorse, possono essere autorizzate tramite delibera della giunta regionale, in deroga alla disciplina ordinaria, che prevede la competenza dell'organo assembleare.

La norma (comma 2) attribuisce inoltre alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare direttamente al ristoro delle categorie soggette a misure restrittive adottate per far fronte all'emergenza COVID-19. La norma è successivamente integrata dall'art. 27 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 che inserisce nel testo di legge la tabella con il riparto del contributo tra le regioni.

 

Altri interventi di sostegno

Altri interventi sulla finanza e contabilità regionale sono stati adottati con lo scopo di semplificare e razionalizzare talune procedure.

Così sicuramente la misura di sostegno adottata con il decreto legge 73 del 2021 che consente, in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte delle regioni e province autonome che si trovino in disavanzo di amministrazione.

L'articolo 56, comma 2, del citato decreto, consente infatti ai suddetti enti, per l'anno 2021, di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145 del 2018, ma senza l'obbligo di scorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità. Nella sostanza la norma amplia la capacità di spesa delle regioni e delle province autonome, di un importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. Regioni e province autonome in disavanzo possono, quindi, utilizzare la maggiore disponibilità finanziaria, nel corso 2021, sia per spese correnti che per spese di investimento.

 

Un altro intervento ha riguardato il ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione fiscale per le regioni a statuto ordinario

Prima la legge di bilancio 2021 (comma 826), poi la legge di bilancio 2022 (legge 234 del 2021, comma 588), novella i commi 2-octies e 2-novies dell'articolo 111 del decreto legge 34 del 2020, al fine di modificare le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020, a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione fiscale ed incluse nel Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni.

Le modifiche semplificano la suddetta procedura e la posticipano di un anno, dal 2021 al 2022. Nello specifico si tratta delle risorse, complessivamente pari a 950.751.551 euro, riferite alla lotta all'evasione fiscale in relazione ai tre tributi di spettanza delle regioni (IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica), che dovranno essere riacquisite al bilancio delle Stato nel momento in cui verranno progressivamente recuperate dall'Agenzia delle entrate. Per l'esercizio 2022, tuttavia, è intervenuto il decreto legge n. 4 del 2022 (legge di conversione n. 25 del 2022, art. 11-ter, comma 3), con lo scopo di semplificare e favorire gli investimenti. Lo Stato rinuncia alla riacquisizione al suo bilancio delle risorse recuperate con la lotta all'evasione fiscale, pari complessivamente a 50 milioni di euro e, contestualmente, viene ridotto, della medesima cifra, il contributo previsto per l'anno 2022 nell'ambito nel programma di investimenti per opere pubbliche previsto dai commi 134-138 della legge n. 145 del 2018. Le regioni sono comunque tenute ad operare investimenti, per gli stessi importi, nell'ambito del programma di cui alla citata legge 145 del 2018, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

 

Si ricorda infine che sono stati prorogati i termini di approvazione di documenti contabili da parte delle regioni e delle province autonome, sia in relazione all'esercizio 2020 (art. 11-quater, comma 3 del decreto legge n. 52 del 2021, come modificato dalla legge di conversione n. 87 del 2021), sia in relazione all'esercizio 2021 (art. 26, comma 2-ter, del decreto legge n. 17 del 2022, come modificato dalla legge di conversione n. 34 del 2022). In relazione al 2021, la norma dispone la proroga dell'approvazione del rendiconto relativo all'anno 2021 da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022 (anziché entro il 31 luglio), con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 30 aprile), nonché la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio consolidato relativo all'anno 2021 al 30 novembre 2022 (anziché al 30 settembre).

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nell'ambito delle proprie funzioni di controllo, presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria delle regioni e delle province autonome.

La relazione della Corte dei conti   relativa agli esercizi 2018-2020 (Corte dei conti – Sezione delle autonomie Delibera n. 6/SEZAUT/2022/FRG del 7 aprile 2022), è stata presentata al Parlamento il 7 aprile 2022. Il documento espone gli andamenti complessivi della finanza regionale nel triennio 2018-2020 con riferimento ai principali indicatori della salute finanziaria, economica e patrimoniale degli enti nonché con riguardo al rispetto degli equilibri di bilancio. La relazione esamina dunque le entrate regionali, la spesa complessiva e in particolare la spesa sanitaria e i risultati di bilancio. Altro importante argomento affrontato è l'indebitamento: analizzato il ricorso al debito e le spese di investimento, l'osservanza dei limiti, l'andamento del debito complessivo nel triennio, nonché gli strumenti di finanza derivata. 

Ognuna delle Sezioni regionali della Corte dei conti, inoltre, esercita il controllo sulla finanza regionale anche attraverso il giudizio di parificazione del rendiconto della regione. Per ulteriori approfondimenti si veda il Focus Le relazioni della Corte dei conti.