FiscoTax policies

Delega per la revisione del sistema fiscale

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Nel corso della seconda parte della legislatura l'attività della VI Commissione si è focalizzata, in due fasi distinte, sulla tematica di una riforma strutturale del sistema fiscale italiano.

In una prima fase la VI Commissione Finanze della Camera e la 6° Commissione Finanze e tesoro del Senato hanno deliberato (l'11 novembre 2020) una vasta indagine conoscitiva  . preordinata alla riforma fiscale, per raccogliere le istanze   dei diversi portatori di interessi e approfondire le principali questioni aperte. Vedi qui anche la sintesi delle proposte degli auditi  .

 A conclusione dell'indagine, durata sei mesi, il 30 giugno 2021 è stato deliberato in identico testo un documento conclusivo (su cui si veda il paragrafo successivo) i cui contenuti, a seguito dell'approvazione della risoluzione approvata alla Camera sul Documento di finanza pubblica - DEF 2021  , che impegnava il Governo a tener conto, nella predisposizione del disegno di legge delega sulla riforma fiscale, sono stati in parte ripresi dal disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale approvato dal Governo il 5 ottobre 2021 e trasmesso alla Camera dei deputati il 29 ottobre 2021.

L'esame della legge delega è stato concluso dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2022. Tuttavia, a seguito della conclusione anticipata della legislatura, il disegno di legge non ha concluso il suo iter.

Si segnala tuttavia che alcune delle misure auspicate nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva e riportate come principi di delega, sono state attuate in via legislativa (ad esempio la revisione delle aliquote IRPEF ed il parziale superamento dell'IRAP).

During the second part of the legislature, the activity of the Finance Standing Committee focused, in two distinct phases, on the issue of a structural reform of the Italian tax system.

In a first phase, the Finance Committees of the Chamber and the Senate approved (on November 11, 2020) an extensive fact-finding investigation, preordained to the tax reform, to collect the requests of various stakeholders and investigate main open issues. 

At the conclusion of the investigation, which lasted six months, on 30 June 2021 a final document was approved in the same text by both Committes. Its contents were partly taken from the delegated law for the reform of the tax system approved by the Government on 5 October 2021 and transmitted in the Chamber of Deputies on 29 October 2021. The examination of the enabling law was concluded by the Chamber of Deputies on 22 June 2022. However, following the early termination of the legislature, the bill did not complete its process.

Anyway, some of the measures advocated in the conclusions of the fact-finding survey and reported as delegation principles have been implemented by primary legislation (for example the revision of the personal income tax rates).

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Il documento conclusivo   dell'indagine individua come indirizzo di base della riforma fiscale il conseguimento di obiettivi di crescita dell'economia e semplificazione del sistema tributario. Con riferimento al tema della semplificazione, si auspica da un lato la codificazione delle norme tributarie, con testi unici innovativi e non meramente compilativi; dall'altro lato, si richiede lo sfoltimento sistematico dei cd. micro prelievi, a invarianza di risorse.

Con riferimento specifico all'Irpef, la Commissione reputa che il sistema debba evolversi verso un modello tendenzialmente duale, in cui l'aliquota sui redditi da capitale e quella relativa agli altri regimi sostitutivi "cedolari" sia sufficientemente prossima all'aliquota applicata al primo scaglione Irpef, con l'eccezione del regime forfettario, di cui si auspica il mantenimento.

Per quanto riguarda la struttura dell'Irpef, si ritiene necessaria la sua sostanziale ridefinizione, con abbassamento dell'aliquota media effettiva, in particolare per i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000, e con la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche.

Per quanto concerne le spese fiscali relative al consumo di particolari beni o servizi, le Commissioni auspicano una loro riduzione e alla loro semplificazione.

Le Commissioni ritengono necessario trasformare le addizionali degli enti territoriali in sovraimposte aventi come base imponibile il debito di imposta erariale, non invece la base imponibile Irpef, e la cui manovrabilità rimarrebbe in capo all'ente territoriale all'interno di un range predefinito.

Le Commissioni ritengono opportuno che il sistema fiscale italiano conservi un regime agevolato e semplificato per le piccolissime imprese ed i lavoratori autonomi a un livello di fatturato di 65.000 euro all'anno e aliquota proporzionale al 15%, tranne per i primi cinque anni (aliquota al 5%). Al contempo, si ritiene utile l'introduzione di un meccanismo transitorio che accompagni il contribuente verso la transizione al regime ordinario di tassazione IRPEF. 

Con riferimento ai versamenti dei lavoratori autonomi, si concorda sulla necessità di istituire un meccanismo di rateizzazione opzionale, destinato alle persone fisiche, società di persone o di capitali ovvero associazioni (di cui all'articolo 5 TUIR) tenute al versamento di saldo e acconto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione Irap.

Per incentivare la crescita dimensionale delle realtà produttive più piccole si raccomanda la re-introduzione del regime opzionale IRI, con la possibilità per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria di optare per l'applicazione di un'aliquota proporzionale, a condizione che l'utile prodotto sia re-investito in azienda, ferma restando la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci per la distribuzione, a sua volta tassata ordinariamente in Irpef.

Con riferimento alla tassazione dei redditi di natura finanziaria si ritiene importante accorpare le categorie "redditi da capitale" e "redditi diversi" in un'unica categoria denominata "redditi finanziari", estendere al risparmio gestito del criterio di determinazione della base imponibile sulla base dei risultati realizzati e applicare alla previdenza complementare il modello di esenzione dall'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato.

Si concorda sulla necessità del superamento dell'Irap con riassorbimento del relativo gettito tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale, senza caricare di ulteriori oneri i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Si esprime inoltre l'esigenza di avviare una complessiva opera di semplificazione dell'Imposta sul Reddito delle Società (Ires), concentrandosi su tre incentivi: incentivi a comportamenti in linea con la transizione ecologica; incentivi alle aggregazioni; incentivi al re-investimento dell'utile per il miglioramento della produttività aziendale e alla creazione di posti di lavoro. Le Commissioni auspicano inoltre che siano introdotte ulteriori forme di promozione della transizione ecologica.

Il documento conclusivo si occupa altresì dei rapporti tra fisco e contribuenti, auspicando la "chiusura del perimetro" dell'obbligo di fatturazione elettronica la riduzione degli adempimenti per i professionisti, l'informatizzazione e semplificazione degli adempimenti fiscali, la previsione di meccanismi premiali, il superamento del controllo basato sulle presunzioni di reddito o ricavi ove possibile, la rimodulazione dell'apparato sanzionatorio e, infine, l'orientamento dell'attività di riscossione verso una gestione del processo produttivo concentrata su efficienza ed efficacia.

Si auspica infine un rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di fiscalità di impresa, per ridurre il fenomeno dell'erosione della base imponibile e dello spostamento dei profitti, con particolare riferimento alle multinazionali del web (c.d. Over The Top)

Con la risoluzione approvata alla Camera sul Documento di finanza pubblica - DEF 2021  , la Camera impegnava il Governo a tener conto, nella predisposizione del disegno di legge delega sulla riforma fiscale, delle risultanze dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef condotta presso le Commissioni riunite Finanze e tesoro del Senato e Finanze della Camera; a far sì che il predetto disegno di legge delega fosse improntato alla semplificazione del sistema e alla riduzione complessiva della pressione fiscale e, inoltre, ad avviare, all'interno o contestualmente alla riforma fiscale, un organico processo di riforma strutturale della riscossione.

In coerenza con quanto anticipato nella Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2021 – NADEF 2021   (settembre 2021) il Governo ha attuato una prima parte della riforma già con la manovra 2022-2024.

In particolare, la legge di bilancio 2022   ha ridisegnato i lineamenti fondamentali dell'Irpef, anzitutto mediante interventi sulle aliquote e sugli scaglioni (è stata soppressa l'aliquota del 41%, mentre la seconda aliquota è stata abbassata dal 27% al 25%; la terza è passata dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%). Sono state inoltre riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione (articolo 1, commi 2-4). Di conseguenza, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale Irpef alle predette modifiche, sono differiti alcuni termini in materia di addizionali degli enti territoriali (commi 5-7). Il provvedimento ha esentato da Irap, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni (commi 8 e 9).

  

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale, da attuarsi per il tramite di uno o più decreti legislativi, il 5 ottobre 2021 e l'ha trasmesso al Parlamento il 29 ottobre 2021.

 

La Camera dei deputati ha esaminato in prima lettura il disegno di legge di delega presentato dal Governo, apportandovi modifiche (A.C. 3343-A  ) e approvandolo il 22 giugno 2022 (A.S. 2651  ).

 

La riforma si articola su quattro cardini:

  1. lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione;
  2. la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l'eliminazione dei micro-tributi;
  3. la progressività del sistema;
  4. il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

I principali aspetti della riforma riguardano la struttura dell'Irpef; la revisione della tassazione d'impresa; il graduale superamento dell'Irap; la sostituzione delle addizionali regionali e comunali all'Irpef con delle rispettive sovraimposte; la riforma del sistema della riscossione e potenziando le relative attività con adozione di nuovi modelli organizzativi e forme di integrazione nell'uso delle banche dati; l'aggiornamento dei dati catastali; la codificazione delle norme tributarie, avviando un percorso per giungere a un riordino di tutte le norme all'interno di Codici.

Per approfondimenti si rinvia al dossier   del Servizio Studi.

 

Per i profili di carattere finanziario, con riferimento al testo approvato dalla Commissione in sede referente, si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni   del Servizio Bilancio dello Stato.

 

Il disegno di legge di delega per la revisione del sistema fiscale (A.S. 2651  ) consta di 10 articoli. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, come anticipato, sono stati effettuati diversi interventi di modifica rispetto al testo originario. Oltre alla sintetica descrizione del contenuto, per ciascun articolo, sono inoltre descritte le principali modifiche intervenute nel corso dell'esame alla Camera.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione (co.1).

Si tratta, oltre che dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione e del diritto dell'Unione Europea, dei seguenti principi e criteri direttivi, integrati ed emendati nel corso dell'esame alla Camera: a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti a carico dei contribuenti; procedere all'individuazione ed eliminazione di micro-tributi (n. 4); assicurare il pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali (n. 2); pervenire ad un utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'amministrazione finanziaria dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni (n. 3); c) preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale; d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscali (con le precisazioni introdotte alla Camera); e) garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali; f) razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse. Sono poi disciplinate le modalità e i termini dell'esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi, con la previsione del "doppio parere" e l'indicazione della documentazione che deve accompagnare i citati schemi per l'esame parlamentare, secondo quanto precisato nel corso dell'esame alla Camera (co. 2 e 3), nonché il meccanismo di eventuale slittamento del termine di delega (co. 4), stabilendo altresì le modalità di integrazione, coordinamento (formale e sostanziale) e abrogazione della normativa vigente da parte dei decreti legislativi di attuazione della legge (co. 5 e 6), fissando infine i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi (co.7).

L'articolo 2, reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi. Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte numerose modifiche. In particolare, rispetto al testo originario del disegno di legge, è stato invece eliminato il riferimento alla progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello duale. Si segnalano in questa sede l'obiettivo dell'aumento della neutralità fiscale del trattamento dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare, e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale ed il mantenimento del cd. regime forfetario, con la previsione di un regime agevolato di "uscita" dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta. Sono effettuate alcune precisazioni in merito alla tutela dei redditi medio-bassi, con riferimento alla riduzione delle aliquote medie effettive e alle detrazioni e deduzioni d'imposta, alla tutela del bene casa con riferimento al riordino di detrazioni e deduzioni, e all'introduzione graduale di meccanismi di rimborso diretto tramite piattaforme telematiche diffuse delle detrazioni al 19 per cento - con priorità a quelle di natura socio-sanitaria -  in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi. Sono state infine previste misure di semplificazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, nonché da tutti i contribuenti a cui si applicano gli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale, ed una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto.

 

L'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili (lettera a), alla revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei (lettera b) e alla tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale (lettera c).

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise), facendo particolare riferimento alla razionalizzazione della struttura dell'IVA, allo scopo di semplificarne la gestione e applicazione, nonché di contrastare l'erosione e l'evasione fiscali ed aumentare l'efficienza del sistema impositivo (co. 1, lett. a), e all'adeguamento delle strutture e delle aliquote delle imposte indirette, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti soggetti ad accisa, nonché con l'obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e di promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, oltre che di promuovere uno sviluppo sostenibile (co. 1, lett. b).

L'articolo 5 delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive – Irap, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario. Nel corso dell'esame alla Camera si è introdotta una priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti ed è stato specificato che occorre altresì garantire gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che comportano l'applicazione di aliquote dell'Irap maggior di quelle minime. È stato altresì specificato che detti interventi normativi non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi da lavoro dipendente o da pensione.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né, conseguentemente, a seguito di una modifica introdotta dalla Camera, per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali.

In particolare ai fini dell'integrazione dei dati, secondo le modifiche introdotte alla Camera, si dovrà prevedere che venga indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata - secondo quanto previsto per effetto delle modifiche alla Camera-utilizzando i criteri già previsti in materia di tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane (mentre vengono espunti dal testo i precedenti riferimenti all'attribuzione del valore patrimoniale). Tale rendita, ove risultasse necessario, - sempre secondo quanto precisato dalla Camera - viene determinata anche tenendo conto dell'articolazione del territorio comunale, della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario. Misure di tutela sono previste per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico mentre è stata indicata la destinazione alla riduzione del carico fiscale di una quota parte dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di nuova rilevazione catastale con riferimento ai territori in cui tali immobili siano stati rilevati. Si è infine delegato il Governo a prevedere procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.

L'articolo 7 contiene i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare. Si delega anzitutto il Governo ad attuare una revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef, sostituendo le vigenti addizionali con altrettante sovraimposte (dunque applicabili al debito d'imposta e non, come nell'attuale sistema, alla base imponibile del tributo erariale). Sono concessi tanto alle regioni quanto ai comuni margini di manovrabilità, che, a seguito degli interventi formulati in sede parlamentare, sono definiti in modo da garantire agli enti nel loro complesso lo stesso incremento di gettito ora garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF. In sede parlamentare è stato inoltre introdotto il principio di parziale territorializzazione di una quota delle imposte provenienti dai regimi forfettari e dal nuovo regime di transizione dal regime forfettario. Con riferimento alla fiscalità immobiliare si prevede che possa essere rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria. Vengono indicati i termini per l'adozione dei decreti legislativi, gli specifici princìpi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'ambito della codificazione, la procedura di trasmissione e quella di esame da parte delle Camere, lo scorrimento dei termini di delega e i termini e procedure per eventuali decreti correttivi e integrativi.

L'articolo 10 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie. Nel corso dell'esame alla Camera è stato precisato che non deve comunque derivare dalle nuove disposizioni un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.

Nel corso dell'esame alla Camera è stata eliminata la previsione di uno stanziamento specifico (in origine, 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e 1 miliardo di euro, annualmente, a decorrere dall'anno 2023), a carico risorse del Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale (di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) per finanziare gli interventi operati con i decreti legislativi attuativi della riforma.