La legge n. 193/2023 (A.C. 249 ed abb.,A.S. 851) introduce misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori. Per approfondimenti consulta il dossier.
La L n. 193/2023 (pdl A.C. 249 ed abb., A.S. 851), introduce misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori.
Il provvedimento si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo, recante disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo), 3 (eguaglianza e pari dignità sociale) e 32 (diritto fondamentale alla tutela della salute) della Costituzione e degli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale), 21 (non discriminazione), 35 (protezione della salute) e 38 (protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro – , di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2D21) 44 final, (cfr. supra) nonché dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva nel nostro ordinamento dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 insieme al Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (comma 1).
Viene poi definito il diritto all'oblio oncologico (comma 2), come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.
Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano le condizioni per il rispetto del diritto all'oblio oncologico in diversi ambiti.
In tema di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi l'articolo 2 prevede che ai fini della stipula o del rinnovo dei relativi contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Viene poi chiarito che le citate informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e , qualora siano nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono comunque essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. In tutte le fasi di accesso a tali servizi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari devono fornire alla controparte adeguate informazioni circa il diritto a non fornire informazioni sulle pregresse condizioni di salute come indicato al precedente comma: di tale diritto deve essere fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti (comma 2). Il D.M. Salute 22 marzo 2024 riporta l'elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1 (qui l'elenco).
Viene poi espressamente sancito il divieto di applicare al contraente, nei casi previsti ai commi 1 e 2, limiti, costi ed oneri aggiuntivi, o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per la generalità dei consumatori (comma 3), e quello di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti ivi indicati (comma 4).
Se precedentemente fornite, le informazioni di cui al comma 1, peraltro, non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, una volta trascorso il termine di cui al medesimo comma. A tal fine il contraente deve comunicare tempestivamente ai contraenti (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata) la certificazione della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della legge in esame, di cui all'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni da tale comunicazione le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari in possesso di tali dati procedono alla cancellazione degli stessi (comma 5).
Si prevede che nei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento o di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi determina la nullità delle singole clausole difformi dai princìpi di cui al comma 1 e di quelle ad esse connesse, senza determinare la nullità dell'intero contratto che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente consumatore e, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (comma 6).Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - CICR, con propria delibera, sentito il garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità di attuazione del comma 1 eventualmente predisponendo formulari e modelli. Entro il medesimo termine analogo provvedimento è adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (comma 7).
L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 che detta la disciplina per l'adozione e l'affidamento dei minori, in particolare:
La definizione delle modalità per l'attuazione delle disposizioni citate viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia e sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
L'articolo 4 estende all'accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o comunque concernenti lo stato di salute dei candidati, il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta; anche in tal caso il termine è ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età (comma 1).
Viene rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite - così aggiunto in sede referente - le organizzazioni di pazienti oncologici che siano iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 117/2017, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la promozione di specifiche politiche attive - nell'ambito delle risorse disponibili e legislazione vigente - per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi, e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi (comma 2).
L'articolo 5 detta le disposizioni transitorie e finali.In primo luogo viene rimesso ad un decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite - così aggiunto in sede referente - le organizzazioni di pazienti oncologici che siano iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 117/2017, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, la disciplina delle modalità e delle forme, senza oneri per l'assistito, della certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame (comma 1).
Il Ministro della salute è chiamato ad individuare, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 4, comma 1. In assenza del citato decreto si applicano in ogni caso i termini previsti dalla legge in esame (comma 2). In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 5 luglio 2024 , recante disciplina delle modalita' e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico.
Viene attribuita al Garante per la protezione dei dati personali la funzione di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla legge in esame (comma 4).
Infine è inserita la clausola di invarianza degli oneri finanziari (comma 5).