tema 1 ottobre 2024
Studi - Cultura Proroga di deleghe legislative in materia di spettacolo e di decoro urbano nei centri storici (legge n. 119 del 2024)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2024 (con entrata in vigore il 17 agosto 2024) è stata pubblicata la legge 8 agosto 2024, n. 119, recante "Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118" (AC 1974).

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Il disegno di legge recante recante la "proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106", approvato dal Consiglio dei ministri il 3 luglio 2024, è stato dapprima approvato dal Senato, con modificazioni, nella seduta del 17 luglio 2024.

Trasmesso alla Camera, il disegno di legge è stato quivi approvato definitivamente, senza modificazioni, in data 7 agosto 2024.

Il provvedimento è composto da 2 articoli, dei quali il secondo in materia di entrata in vigore.

L'articolo 1 del provvedimento è composto da due commi, ciascuno dei quali recante la proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.

Il comma 1 proroga di un anno, dal 18 agosto 2024 al 18 agosto 2025, il termine per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, commi 1, 4, 5 e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. In particolare, si tratta delle seguenti:

- delega per il coordinamento e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente (articolo 2, comma 1, della legge n. 106 del 2022);

- delega ad adottare disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (articolo 2, comma 4, della legge n. 106 del 2022);

- delega ad adottare disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo (articolo 2, comma 5, della legge n. 106 del 2022);

- delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo (articolo 2, comma 6, della legge n. 106 del 2022).

Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame parlamentare al Senato, proroga invece, dal 27 agosto 2024 al 31 dicembre 2024, il termine per l'esercizio della delega recata dall'articolo 27, comma 1, lettera l-bis) della legge 5 agosto 2022, n. 118, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Si tratta della delega che incarica il Governo a prevedere che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto in materia dal codice dei beni culturali e del paesaggio, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi, i quali potranno essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

L'articolo 2 stabilisce che il disegno di legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ultimo aggiornamento: 7 agosto 2024
 
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