La proposta di legge A.C. 1749, costituita da un unico articolo, è diretta a prorogare l'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche, prevista dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, modificandone il regime applicativo e prevedendo una diversa destinazione dei proventi della stessa.
La proposta di legge A.C. 1749, costituita da un unico articolo, è diretta a prorogare l'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche, prevista dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, modificandone il regime applicativo e prevedendo una diversa destinazione dei proventi della stessa. La proposta di legge è sottoposta all'Aula con il conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso contrario sulla proposta di legge in esame.
La disciplina dell'imposta viene sostanzialmente modificata prevedendo, tra l'altro: le modalità di determinazione dell'imposta per il 2024 e i relativi termini di versamento, con esclusione nell'anno di riferimento dell'applicazione del tetto massimo al prelievo;
In particolare si dispone che, per l'anno di riferimento, l'imposta sia determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento (la disciplina vigente per l'anno 2023 fissa il livello di eccedenza al 10%) il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non possa essere superiore a una quota pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
L'imposta straordinaria deve essere pagata mediante un versamento in acconto e un versamento a saldo. L'entità dell'acconto, da versare entro il 30 settembre 2024, è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta per l'anno 2023 o al diverso valore destinato alla riserva (di cui al comma 5- bis dell'articolo 26) con riferimento al medesimo esercizio.
Il versamento a saldo, invece, è dovuto entro il 30 giugno 2025. Per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Ulteriori modifiche riguardano il regime opzionale di versamento dell'imposta straordinaria che, sulla base della disciplina vigente, è possibile sostituire con la destinazione dell'ammontare dovuto a riserva non distribuibile. Con le norme in commento, la predetta disposizione è eliminata e si prevede invece che i soggetti che si avvalgono della facoltà di destinare l'ammontare dovuto a riserva, devono versare a titolo di imposta sostitutiva il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile entro il 30 giugno 2025.
Si esclude inoltre l'applicazione del regime opzionale di destinazione a riserva, di cui al comma 5-bis, con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2024.
Il gettito dell'imposta straordinaria viene indirizzato al finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro, nonché di titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subìto una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022, prevedendosi che il predetto contributo venga riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo; esso in ogni caso è attribuito per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo.