tema 13 gennaio 2025

Nel corso della presente legislatura, con l'approvazione di specifiche norme, sono state disposte misure a favore dell'acquisto  della prima casa e per la riduzione del disagio abitativo. 

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Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini)

Il fondo istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, (articolo 2, commi 475 e ss. della legge n. 244 del 2007) ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

In occasione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di Coronavirus, il fondo è stato rifinanziato con 400 milioni e la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata ai lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, come disposto dall'articolo 54 del D.L. 18/2020 (il cosiddetto "Cura Italia") e dall'art.12 del D.L. 23/2020 (il cosiddetto "DL liquidità"); nello specifico, per accedere al fondo: 

  • non è obbligatoria la presentazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
  • sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro anziché 250 mila;
  • i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo "Prima casa" (vedi infra) possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
  • non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo. 

Tali misure straordinarie di deroga alle previsioni istitutive del fondo sono state prorogate fino al 31 dicembre 2023 (modificando il termine previsto dall'art. 64 comma 1 del D.L. 73/2021, c.d. Decreto sostegni-bis), (art. 1, comma 74, lett. a), Legge di bilancio 2023 - L. n. 197/2022).

Fondo di garanzia per la prima casa

Per l'acquisto della prima casa è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo di garanzia per la prima casa (Legge di stabilità 2014 - legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lett. c), come modificata dall'art. 1 comma 115, L. n. 207/2024 - Legge di bilancio 2025).

La garanzia del Fondo é concessa sui finanziamenti fino a 250 mila euro, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale in essere, per acquisto e ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, esclusivamente, per l'accesso al credito da parte di:

  • giovani coppie che abbiano costituito nucleo da almeno due anni;
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • giovani di età inferiore ai 36 anni;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.

E' stata prevista successivamente la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80% per tutti coloro che rientrando nelle citate categorie prioritarie che hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile (art. 64, comma 3, del D.L. 73/2021). Tale previsione è stata prorogata al 31 marzo 2023 (art. 1, comma 74 lett. b), L. n. 197 del 2022 - Legge di bilancio 2023), al 30 giugno 2023 (art. 3, comma 10-bis, del D.L. 198/2022), al 30 settembre 2023 (art. 4-sexies del D.L. 51/2023), al 31 dicembre 2023 (art. 1 del D.L. 132/2023), al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 7, L. 213/2023 - Legge di bilancio 2024) e al  31 dicembre 2027 (art. 1, comma 112, L. n. 207/2024 - Legge di bilancio 2025).

A tale fine, è stato disposto il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023 per 430 milioni (art. 1, comma 75, L. n. 197 del 2022 - Legge di bilancio 2023), per l'anno 2024 per 282 milioni (art. 1, comma 8, L. 213/2023 - Legge di bilancio 2024), per l'anno 2025 per 130 milioni e per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per 270 milioni (art.1, comma 114 L. n. 207/2024 - Legge di bilancio 2025)

Per l'anno 2024, sono state inserite tra le suddette categorie i nuclei familiari che:

a)  includono tre figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 40.000 euro annui;

b)  includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 45.000 euro annui;

c)  includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

Per tali nuclei familiari sono state inoltre previste specifiche misure massime di garanzia concedibile dal suddetto Fondo di garanzia per la prima casa. Per l'attuazione del regime speciale sopra illustrato, si prevede una riserva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua del Fondo. Le agevolazioni previste rimangono ferme anche nei casi di surroga del mutuo originario (art. 1, commi 9-13, L. 213/2023 - Legge di bilancio 2024). Tali disposizioni sono state estese fino al 2027 (art. 1 comma 113, L. n. 207/2024 - Legge di bilancio 2025).

Di seguito la Relazione sull'attività svolta dal Fondo di garanzia per la prima casa - anno 2022.

Misure fiscali 

Vengono prorogate fino al 31 dicembre 2023, le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette (imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale), previste per l'acquisto della "prima casa" di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico, di non aver compiuto trentasei anni di età e di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui (art. 1, comma 74 lett. c), L. n. 197 del 2022 - Legge di bilancio 2023). Tali misure si applicano anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024 (art. 3, commi da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies, D.L. 215/2023).

Al fine di incentivare il mercato immobiliare ed agevolare il cambio della prima casa di abitazione, è stato esteso da uno a due anni il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro (art. 1, comma 116, L. n. 207/2024 - Legge di bilancio 2025).

 

ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2025

Viene istituito il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028. Con l'emanazione di un decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono dettate le linee guida e definite le modalità attuative, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblicaivi incluse quelle relative all'assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificarti da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione (art. 1, commi 282-284, L. 213/2023 - Legge di bilancio 2024).

Si estende anche all'edilizia sociale, l'ambito applicativo delle linee guida e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica. Si prevede poi l'adozione di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "Piano casa Italia", al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. Si autorizza, per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia, la spesa complessiva di 560 milioni per il periodo 2028-2030 (art. 1, commi 401-403, legge di bilancio 2025 - L. n. 207 del 2024).

In materia di occupazioni abusive è stata prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (art. 1, comma 81, legge di bilancio 2023 - L. n. 197/2022). A tale fine, per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dalla citata esenzione IMU, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Le risorse del Fondo destinato agli  inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013 (allocate nel capitolo 1693 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture) pari a 9,5 milioni per il 2020 e 50 milioni per il 2021 (per l'annualità 2021, il decreto del 30 luglio 2021 ha previsto il riparto di 50 milioni di euro tra le regioni e le province autonome; dall'anno 2022 in poi, il fondo non ha presentato risorse nel Bilancio dello stato) sono state rifinanziate, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 (art. 1, commi 117-119, legge di bilancio 2025 - L. n. 207 del 2024).

In tema di  disagio abitativo, si ricorda che l'art. 1, commi 282-284, della legge  213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha istituito il  Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028. Nello specifico, si prevede, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'adozione di linee guida e le modalità attuative, ivi incluse quelle relative all'assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificarti da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.
Si ricorda inoltre che il  Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (istituito dall'art. 11 della  Legge 431/1998 con risorse allocate nel capitolo 1690 dello stato di previsione del MIT) erano pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020, 2021, 2022 (L. 160/2019 art. 1, comma 234, per l'annualità 2020 erano già presenti 10 milioni per effetto dell'art. 1, comma 20, L. 205/2017); successivamente tale risorse sono state incrementate di 160 milioni per l'anno 2020 (art. 29 D.L. 34/2020), di 160 milioni per l'anno 2021 e di 180 milioni per l'anno 2022 (sezione II della legge di bilancio 2021, L. 178/2020), e di altri 100 milioni per l'anno 2022 (art. 37 D.L. 50/2022).
Con i  D.M. 6 maggio 2020 e  D.M. 12 agosto 2020 sono stati riparti complessivi 220 milioni per l'annualità 2020; con il  decreto del 19 luglio 2021 sono stati ripartiti 210 milioni per l'anno 2021; per l'anno 2022 sono state attribuite risorse per 330 milioni dal  decreto del 13 luglio 2022. Dall'anno 2023 in poi tale Fondo non ha più previsto risorse nel Bilancio dello Stato.
In merito alla questione del disagio abitativo in Italia, rileva quanto la Corte dei conti ha descritto nella delibera 59/2024 "Relazione semestrale PNRR (I° semestre 2024- II° semestre 2024)", pubblicata nel mese di dicembre 2024, con dati aggiornati  al 31 ottobre 2024, sul disagio abitativo in Italia, le politiche abitative, lo stock abitativo pubblico e i suoi problemi, il fabbisogno di case popolari, gli interventi del PNRR per la casa, gli step dell'attuazione, l'attuazione sulla base dei progetti, delle gare e delle aggiudicazioni.      

 

Attività parlamentare

Nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 e C. 1562 - recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione - l'VIII Commissione (Ambiente) ha svolto alcune audizioni informali; di seguito i link per consultare la documentazione depositata dai soggetti auditi: Unione degli universitariConfabitareConfcooperativeINUConfartigianato CNA.

ultimo aggiornamento: 25 marzo 2025
 
Obiettivi Agenda 2030
 
temi di Edilizia, urbanistica ed opere pubbliche