E' all'esame dell'Assemblea della Camera la proposta di legge A.C. 1049-A, finalizzata ad istituire una Giornata nazionale (fissata al 16 maggio) contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (c.d. body shaming).
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E' all'esame dell'Assemblea della Camera la proposta di legge A.C. 1049-A, finalizzata ad istituire una Giornata nazionale (fissata al 16 maggio) contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (c.d. body shaming).
La proposta di legge si compone di 6 articoli.
L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro il body shaming, al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico. Viene specificato che la giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).
Viene poi previsto che il colore simbolo della giornata nazionale è il fucsia scelto per rappresentare l'ottimismo e l'evoluzione personale che portano all'affermazione di se stessi.
L'articolo 2 prevede che In occasione della Giornata nazionale le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore possono promuovere iniziative - quali convegni, eventi, dibattiti, incontri, cerimonie, manifestazioni culturali, campagne informative e sociali - finalizzate alla sensibilizzazione e alla prevenzione del body shaming, finalizzate a:
L'articolo 3 detta disposizioni relative alla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione e formazione, prevedendo che questi ultimi, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti, incontri dedicati alla comprensione e all'approfondimento del fenomeno delle discriminazioni fisiche e delle conseguenze che ne derivano sulla salute fisica e psicologica delle persone colpite, nonché a promuovere l'accettazione del proprio corpo.
L'articolo 4 rimette alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni della società civile ed alle associazioni ed enti del Terzo settore la facoltà di promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del body shaming attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici, finalizzate a:
L'articolo 5 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, può assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.