Il sistema dei finanziamenti pubblici all'editoria e all'informazione si articola in una pluralità di misure, riconducibili al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria e ad altre misure agevolative, anche di natura fiscale, strutturali o straordinarie.
Il quadro vigente distingue, in particolare, tra i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, disciplinati dal decreto legislativo n. 70 del 2017 e gestiti dal Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e gli interventi a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale regolati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 e gestiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy. A tali misure si affiancano ulteriori forme di sostegno, quali il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, il credito d'imposta per l'acquisto della carta, le agevolazioni postali, i contributi per l'acquisto di abbonamenti da parte delle istituzioni scolastiche e altre specifiche linee di finanziamento.
Si darà altresì conto di misure straordinarie, introdotte in risposta a specifiche fasi di crisi del settore.
La normativa è oggetto di un percorso di riforma avviato nel 2018, attualmente in attesa di definitivo riassetto, attraverso l'adozione di un regolamento di delegificazione, come previsto dalla legge di bilancio 2024.
Il sistema di finanziamento pubblico all'editoria è disciplinato innanzitutto dalla legge n. 198 del 2016, che ha istituito, all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Cap. 2196) il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - successivamente ridenominato dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) «Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria» - e ha delegato il Governo a provvedere alla ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale (articolo 2, commi 1 e 2).
Il Fondo unico è volto a garantire l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, e ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali, anche nell'ambito dell'informazione digitale (articolo 1, comma 1). Nel Fondo unico confluiscono (articolo 1, comma 2):
I beneficiari diretti del contributo sono le imprese editrici di quotidiani e periodici e le imprese dell'emittenza radiofonica e televisiva locale. La disciplina per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici è dettata dal decreto legislativo n. 70 del 2017; il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 detta invece i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016, le risorse assegnate al Fondo unico sono anzitutto ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e finanze, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza. Si prevede inoltre che le somme non impegnate in ciascun esercizio possano esserlo in quello successivo.
A titolo esemplificativo, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2026, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2026 sono state ripartite le risorse di cui al capitolo 2196 dello stato di previsione MEF, pari a 266.119.452 euro, come segue:
- 184.533.435 euro, destinati alle diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, da stabilire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, al lordo dei 60 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 734, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026);
- 81.586.017 euro, destinati agli interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, al lordo del rifinanziamento, pari a 15 milioni di euro, disposto dal comma 3 dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 17 del 2022.
L'appostamento in bilancio dello stanziamento del Fondo è a valere sui capitoli 2193 e 2196 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sul capitolo 3125 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. La dotazione dei tre citati capitoli per l'esercizio di bilancio del 2026 - come da ultimo rifinanziata, per le finalità di competenza della Presidenza del Consiglio, per una somma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, dall'articolo 1, comma 734 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) - ammonta, rispettivamente, a 46.027.500 euro (capitolo 2193), 266.119.452 euro (capitolo 2196) ed 50.000.000 euro (capitolo 3125).
Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene stabilita annualmente la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Il citato decreto determina annualmente l'ammontare specifico delle risorse spettanti ai contributi diretti a quotidiani e periodici disciplinati dal decreto legislativo n. 70 del 2017, una volta detratte le risorse poste a valere sul Fondo unico da altre norme di legge e destinate a finalità diverse.
Ad esempio, sempre prendendo a riferimento l'annualità 2026, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2026 è stato stabilito il riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2026 destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ossia quelle a tali fini assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2026 sopra richiamato (pari a 184.533.435 euro) e quelle derivanti dalle entrate del canone di abbonamento alle radioaudizioni, disponibili sul capitolo 489 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio (pari a 45.709.000 euro). In particolare, sul totale complessivo di 230.242.435 euro:
- 134.549.371 euro sono stati destinati al finanziamento dei contributi diretti di cui al decreto legislativo n. 70 del 2017 (si tenga presente che tale cifra è quella risultante dalla somma delle risorse destinate al finanziamento della rata di saldo relativa ai contributi erogati nel 2025 e della rata di anticipo relativa ai contributi erogati nel 2026);
- 38.333.330 euro sono stati destinati a Poste Italiane S.p.A. quale rimborso delle agevolazioni tariffarie per la spedizione di prodotti editoriali, di cui 18.333.330 euro a copertura degli oneri relativi all'affidamento in scadenza al 30 aprile 2026 e 20 milioni di euro per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2026 (vedi infra);
- 17.700.000 euro sono stati destinati, a vario titolo, al finanziamento e alla produzione di trasmissioni televisive e radiofoniche destinate alle minoranze linguistiche;
- 10.000.000 euro sono stati destinati al rinnovo, per il periodo dal 1° febbraio 2027 al 31 gennaio 2028, della convenzione per i servizi speciali aggiuntivi finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero;
- 6.000.000 euro sono stati destinati alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (Radio Radicale), quanto a 4 milioni a titolo di contributo per l'annualità 2025 e quanto a 2 milioni per il completamento della conversione in digitale e della conservazione degli archivi multimediali;
- 2.000.000 euro sono stati destinati agli interventi a favore delle scuole e degli studenti per l'acquisto di prodotti editoriali, per l'anno scolastico 2026/2027;
- 600.000 euro sono stati destinati al nuovo contributo per la sicurezza dei giornalisti freelance inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato;
- 21.050.734 euro sono stati destinati alla parziale copertura degli oneri derivanti dalle misure straordinarie di sostegno alla filiera editoriale individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2026;
- 9.000 euro sono stati destinati al contributo all'Associazione della Stampa estera, per l'annualità 2027.
I contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici
Concentrandoci ora sulla principale linea di finanziamento tra quelle appena individuate, quella riferita ai contributi diretti destinati alle imprese editrici di quotidiani e periodici, si ricorda che essa trova la sua base giuridica fondamentale nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, il quale, per garantire maggiore coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi citati.
In attuazione della delega è stato adottato il decreto legislativo n. 70 del 2017.
Focus sulla disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici – d.lgs. n.70/2017Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 - sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nella legge delega 26 ottobre 2016, n. 198, istitutiva del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici al fine di garantire la coerenza, la trasparenza e l'efficacia del sostegno pubblico all'editoria per la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione.
L'articolo 2 individua le seguenti categorie di soggetti beneficiari dei contributi all'editoria:
a) le cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
b) le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
c) gli enti senza fini di lucro, ovvero le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
Le imprese editrici indicate possono richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve quelle che editano periodici per non vedenti e ipovedenti.
Si specifica che, ai sensi dell'articolo 4, per cooperative giornalistiche si intendono società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e composte da giornalisti, poligrafici e grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e regolarmente iscritte all'albo. Le cooperative di giornalisti possono prevedere la partecipazione alla compagine sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Tali soggetti possono avere accesso al contributo al ricorrere dei seguenti requisiti: la mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento del contributo; almeno la metà dei giornalisti dipendenti con rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e in regime di esclusiva; almeno la metà dei soci assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; aver previsto nello statuto la partecipazione alla compagine societaria degli altri giornalisti della cooperativa che ne facciano richiesta, aventi analogo rapporto di lavoro e vincolati dalla clausola di esclusiva, la possibilità da parte di ciascun socio ordinario di esprimere un solo voto, indipendentemente dal valore della quota di cui sia titolare e dal ruolo svolto all'interno della cooperativa, il divieto di voto plurimo nei casi previsti dal codice civile, il divieto per ciascun socio ordinario di possedere, per le cooperative composte fino ad otto soci, più di un terzo del capitale sociale e, per le altre, più di un quinto, il divieto per ciascun socio ordinario di avere partecipazioni sociali in altre cooperative editrici che abbiano chiesto l'ammissione al contributo.
Sono invece escluse dall'accesso ai contributi, ai sensi dell'articolo 3, le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico, le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
Il decreto individua, all'articolo 5, i requisiti e i criteri per il calcolo di contributo a favore delle prime tre categorie di soggetti di cui all'articolo 2, ossia, le cooperative giornalistiche, gli enti senza fine di lucro, e le imprese editrici il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro.
I contributi sono concessi solo a soggetti che svolgono in via esclusiva un'attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale e che presentano precise condizioni di solidità e operatività. In particolare, viene richiesto: che l'impresa e la testata abbiano un'anzianità minima di due anni maturata prima dell'annualità per la quale la domanda di contributo è presentata; che siano rispettati gli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, applicato dall'impresa editrice richiedente il contributo; che sia garantita un'edizione digitale della testata, anche in parallelo a quella cartacea.
Si impongono inoltre requisiti occupazionali minimi, con un numero definito di dipendenti assunti stabilmente e con prevalenza di giornalisti (5 dipendenti per le imprese editrici di quotidiani e 3 per le imprese editrici di periodici); Si richiede, inoltre, il rispetto di soglie minime di vendita delle copie per l'edizione cartacea (30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali), prevedendo che, in mancanza di tali soglie, il contributo possa essere riconosciuto solo per l'edizione digitale, se conforme ai requisiti previsti. La testata nazionale è quella distribuita in almeno cinque regioni con una percentuale di vendita in ciascuna regione non inferiore all'1 per cento della distribuzione totale.
Per le annualità di contributo 2025 e 2026, l'articolo 17 del decreto-legge n. 202 del 2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025) ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020. Per tali annualità, pertanto, le soglie minime di vendita sono ridotte al 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento per le testate nazionali, e il contributo spettante a ciascuna impresa non può essere inferiore a quello erogato per l'annualità 2019, fermo restando il riparto proporzionale tra gli aventi titolo in caso di insufficienza delle risorse (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 70 del 2017). È stata inoltre prorogata, per i contributi relativi alle annualità 2024 e 2025, la possibilità di pagare i costi rendicontati entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo.
Accanto a questi criteri, la norma introduce ulteriori requisiti di carattere amministrativo e strutturale, tra i quali, si ricorda: l'iscrizione al Registro delle imprese, ove richiesto in base alla normativa vigente; l'iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione, istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e conformità degli assetti societari alla normativa vigente; l'assenza di rapporti di controllo o collegamento tra imprese richiedenti; viene inoltre richiesto che l'impresa sia proprietaria della testata, che non distribuisca utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, che dia trasparenza pubblica ai finanziamenti ricevuti e che assuma l'impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna, anche mediante l'adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.
Il successivo articolo 7 definisce, invece la disciplina dell'edizione in formato digitale della testata stabilendo che essa deve consistere in un prodotto editoriale arricchito da contenuti multimediali e dotato di funzionalità tecnologiche che ne consentano una fruizione dinamica, accessibile tramite siti internet o applicazioni, con strumenti interattivi come i commenti degli utenti e con requisiti di accessibilità per le persone con disabilità. La norma introduce poi criteri stringenti sul contenuto, richiedendo una quota significativa di informazione originale, pari ad almeno la metà dei contenuti informativi pubblicati, con un numero minimo giornaliero di articoli o contenuti multimediali e una frequenza di aggiornamento differenziata tra testate quotidiane e periodiche; viene inoltre chiarito che per "informazione originale" si intende esclusivamente quella autoprodotta, escludendo forme di mera aggregazione o ripubblicazione di contenuti altrui. La disciplina distingue poi tra testate esclusivamente digitali e testate affiancate alla versione cartacea, imponendo nel primo caso la fruizione a pagamento almeno parziale dei contenuti, mentre, nel secondo caso, consente anche l'accesso gratuito. L'edizione digitale fruibile a titolo oneroso deve essere dotata di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti o di contenuti a pagamento, di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitale nonché di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari.
Per quanto concerne i criteri di calcolo, l'articolo 8 (costituito da 16 commi), precisa che la disciplina del contributo diretto si compone di due elementi principali, ossia una quota di rimborso dei costi sostenuti per la produzione della testata e una quota commisurata alle copie vendute.
In generale, ai fini della quantificazione di entrambe le quote di contributo, le imprese beneficiarie del contributo sono suddivise in tre scaglioni individuati in funzione del numero di copie annue vendute:
a) primo scaglione: da 10.000 a 350.000 copie annue vendute;
b) secondo scaglione: da oltre 350.000 a 1.000.000 di copie annue vendute;
c) terzo scaglione: oltre 1.000.000 di copie annue vendute.
Con riferimento ai costi ammissibili al rimborso, la normativa individua in modo analitico diverse tipologie di spesa, che comprendono, alla lettera a), il costo del personale dipendente, entro tetti massimi differenziati per figura professionale (fino ad un importo massimo di euro 120.000 e di euro 50.000 annui al lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per ogni poligrafico, web master e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato). Alla lettera b) rientrano i costi legati alla produzione e distribuzione dell'edizione cartacea, inclusi carta, stampa, confezionamento, trasporto e spedizione delle copie; alla lettera c) rientrano le spese per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, per l'acquisizione di servizi informativi, fotografici e multimediali, con esclusione dei servizi editoriali di impaginazione. Alle lettere d), e), f) e g) sono, invece, previsti i costi connessi all'innovazione digitale, quali, l'acquisto e l'installazione di hardware e software, la progettazione e gestione del sito web, la gestione dei contenuti digitali, nonché l'installazione di sistemi di pubblicazione che consentono la gestione di abbonamenti a pagamento, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. Per tali voci di costo, ove soggette ad ammortamento, secondo la normativa civilistica, il rimborso è limitato alla quota imputabile all'esercizio di riferimento; in ogni caso, le spese devono risultare dal bilancio e devono essere sostenute mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Il rimborso dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) (ossia personale, produzione e distribuzione della versione cartacea e costi per abbonamenti alle agenzie di stampa) è riconosciuto in misura percentuale decrescente all'aumentare delle copie vendute, secondo il seguente schema: una quota pari al 55 per cento per le testate rientranti nel primo scaglione di cui alla lettera a), una quota pari al 45 per cento per le testate rientranti nel secondo scaglione di cui alla lettera b), e una quota pari al 35 per cento per le testate rientranti nel terzo scaglione di cui alla lettera c).
Per quanto riguarda invece i costi di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g) (relativi agli investimenti e servizi digitali), essi sono rimborsati nella misura del 75 per cento. Tale rimborso è tuttavia soggetto a un ulteriore limite, in quanto non può superare il 50 per cento degli importi riconosciuti ai sensi del comma 2, lettera a), relativo al costo del personale.
Sono previsti limiti massimi di rimborso per l'edizione cartacea, differenziati per scaglione e per tipologia di testata. Esso prevede che non possono essere superati i seguenti limiti:
a) 300.000 euro per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione;
b) 700.000 euro per i periodici e 1.500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel secondo scaglione;
c) 2.500.000 euro per le testate che rientrano nel terzo scaglione.
Per quanto concerne invece la quota del contributo legata alle copie vendute su carta, gli importi unitari per copia venduta dell'edizione cartacea, differenziati per scaglione e per tipologia di testata, sono calcolati secondo i seguenti importi:
a) per le testate che rientrano nel primo scaglione, 0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici;
b) per le testate che rientrano nel secondo scaglione, 0,25 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,30 euro, se periodici;
c) per le testate che rientrano nel terzo scaglione, 0,35 euro per copia venduta.
Se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore agli importi sopra indicati, il contributo per ciascuna copia venduta è pari all'effettivo prezzo di vendita. Il rimborso per le copie vendute non può comunque superare il limite di 3.500.000 euro.
Per quanto riguarda invece la componente digitale, i costi sono rimborsabili nel limite di 1.000.000 di euro e concorrono con i costi dell'edizione su carta nei limiti dell'importo complessivo di 2.500.000 euro. La quota di contributo per copia digitale venduta è pari a 0,40 euro e se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore all'importo indicato, il contributo per ciascuna copia venduta è pari all'effettivo prezzo di vendita. Per "copia venduta" si intendono le copie digitali vendute singolarmente, in abbonamento ovvero abbinate all'edizione cartacea della stessa testata ad un prezzo non inferiore al 20 per cento del prezzo dell'edizione cartacea corrispondente. Non sono ammesse al computo le copie fornite attraverso vendite multiple, cioè attraverso un'unica transazione economica che mette a disposizione più utenze individuali. La quota per le copie digitali vendute non può essere superiore a 300.000 euro e concorre con la quota per le copie vendute su carta nei limiti dell'importo complessivo di 3.500.000 euro.
Sono previsti criteri correttivi, limiti complessivi e soglie di erogazione che si applicano all'importo già calcolato. Ad esempio: è previsto un rimborso pari al 75 per cento deglioneri previdenziali sostenuti per l'assunzione di personale under 35 con contratto a tempo indeterminato nel solo anno di assunzione; è riconosciuta una quota aggiuntiva pari all'1 per cento del contributo per ciascun percorso di alternanza scuola-lavoro attivato, fino a un massimo del 3 per cento; è previsto un rimborso pari al 5 per cento dei costi sostenuti per formazione e aggiornamento del personale; è stabilita una riduzione del contributo nei casi in cui l'impresa superi i limiti retributivi previsti dalla normativa vigente, nella misura corrispondente agli importi eccedenti.
In generale, è fissato un limite generale e trasversale, ai sensi del quale il contributo non può in ogni caso superare il 50 per cento dei ricavi dell'impresa, ed è previsto che qualora il contributo risultante dall'applicazione dei criteri sia inferiore a 5.000 euro, lo stesso non venga erogato e che le risorse non utilizzate siano redistribuite proporzionalmente tra gli aventi titolo.
L'articolo 9 disciplina il contributo per l'editoria esclusivamente digitale, prevedendo criteri analoghi a quelli dell'editoria cartacea, con una quota di rimborso dei costi pari al 75 per cento delle spese ammissibili (esclusi i costi di stampa e distribuzione) e una quota variabile pari a 0,40 euro per copia digitale venduta, con adeguamento al prezzo effettivo se inferiore. È previsto un limite massimo pari a 1.000.000 di euro per il rimborso dei costi e un ulteriore tetto di 300.000 per la componente legata alle copie vendute che concorre comunque al limite complessivo di 3.500.000 euro. Per poter ottenere il contributo per l'editoria digitale, la testata deve avere almeno 40.000 utenti unici mensili, soglia che costituisce altresì il parametro di riferimento per l'applicazione delle maggiorazioni premiali previste in base alla platea di utenti (2% tra 40.000 e 100.000 utenti e 3% oltre tale soglia).
Per quanto riguarda le ulteriori categorie di soggetti beneficiari dei contributi, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f) e g) del decreto legislativo, sono stabiliti criteri e requisiti di accesso specifici, distinti rispetto a quelli di carattere generale sopra richiamati.
L'articolo 10 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di presentazione della domanda e della documentazione istruttoria necessaria per accedere ai contributi. Le modalità di presentazione delle domande e i requisiti sono disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017.
L'articolo 11 regola l'erogazione del contributo, prevedendo una ripartizione delle risorse e un sistema di pagamento in due rate: un'anticipazione pari al 50% del contributo dell'anno precedente e un saldo finale. L'erogazione è subordinata alla verifica dei requisiti, della regolarità contributiva e dell'assenza di inadempimenti fiscali, con possibilità di esclusione dell'anticipo in caso di documentazione incompleta e obbligo di restituzione di quanto versato a titolo di anticipo.
L'articolo 12 stabilisce infine il termine di conclusione del procedimento, fissato al 28 febbraio dell'anno successivo alla domanda, entro il quale viene adottato il provvedimento finale, fermo restando il potere dell'amministrazione di effettuare controlli successivi e recuperare eventuali somme indebitamente erogate.
Sulla base degli ultimi dati disponibili nell'apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, riferiti all'anno 2024 (ultima annualità per la quale i dati risultano pubblicati in forma completa: quelli relativi al 2025 risultano infatti, alla data del presente aggiornamento, pubblicati solo parzialmente), si riportano di seguito una serie di grafici che evidenziano:



I tentativi di riforma
La "norma Crimi" e il "decalage"
L'articolo 1, comma 810, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) - ha disposto, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenesse conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, la progressiva riduzione fino alla completa abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. La norma non ha mai prodotto pienamente i suoi effetti in quanto l'entrata in vigore delle disposizioni di riduzione e abrogazione delle varie tipologie di contributi è stata oggetto di successive proroghe.
Il testo originario del comma 810 prevedeva:
- per l'annualità 2019, del 20% della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
- per l'annualità 2020, del 50% della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
- per l'annualità 2021, del 75% della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro.
La norma, come si è detto, non ha mai prodotto pienamente i suoi effetti, in quanto successivi interventi normativi hanno più volte differito i termini di entrata in vigore del decalage. Nello specifico:
- l'articolo 1, comma 394 della legge n. 160 del 2019 e l'articolo 1, comma 10-quaterdecies del decreto-legge n. 162 del 2019 hanno differito i termini di cui alla norma Crimi di 24 mesi;
- l'articolo 7, comma 4-ter del decreto-legge n. 183 del 2020 e l'articolo 67, comma 11-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 hanno differito di ulteriori 36 mesi i predetti termini;
- l'articolo 14, comma 4-ter del decreto-legge n. 228 del 2021 ha portato questo differimento (dai precedenti 60) a complessivi 72 mesi (6 anni), rispetto a quanto originariamente previsto dal suddetto art. 1, comma 810 della legge n. 145 del 2018;
- da ultimo, l'articolo 16, comma 4-bis del decreto-legge n. 215 del 2023 (proroga termini) ha elevato da 72 mesi (6 anni) a 96 mesi (8 anni), il differimento dell'entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi.
Allo stato, dunque, la progressiva riduzione dei contributi diretti è prevista - anziché dal 2019, come originariamente previsto - secondo la seguente scansione cronologica:
I contributi diretti saranno invece totalmente aboliti a decorrere dall'annualità 2030.
Inoltre, sempre a seguito del differimento previsto dal decreto-legge n. 183 del 2020, dal decreto-legge n. 73 del 2021, e, da ultimo, dal decreto-legge n. 215 del 2023 (che ha differito di 96 mesi tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge n. 145 del 2018) è prevista, a decorrere dal 31 gennaio 2028, l'abolizione dei contributi concessi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (ai sensi della legge n. 230 del 1990 e dell'articolo 1, comma 1247, legge n. 296 del 2006, in sostanza Radio Radicale) con un differimento, quindi, di 8 anni rispetto al termine originario (31 gennaio 2020), previsto dall'articolo 1, comma 810, lettera a) della legge n. 145 del 2018. Qui la pagina del sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicata ai contributi alle imprese radiofoniche in questione.
Legge di bilancio 2024
La legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023), all'articolo 1, commi da 315 a 317 e 322, è intervenuta sensibilmente sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, in primo luogo ridenominandolo "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria", ed in secondo luogo autorizzando il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, individuati dal decreto legislativo n. 70/2017. Le previsioni generali regolatrici della materia fissate dal legislatore in vista del previsto riassetto complessivo sono le seguenti:
- previsione tra i requisiti per l'accesso ai contributi, anche per le testate digitali, della dotazione di una struttura redazionale con almeno quattro giornalisti assunti a tempo indeterminato per le imprese editrici di quotidiani e di almeno due giornalisti per le imprese editrici di periodici, quale garanzia di un'informazione di qualità;
- valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa;
- ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto giornalistico;
- previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle fake news, con un'età anagrafica non superiore a trentacinque anni;
- previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;
- previsione, per le testate locali espressione delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;
- valorizzazione, con riferimento alle edizioni su carta, delle voci di costo per la produzione della testata che hanno subito incrementi in ragione di eventi eccezionali;
- applicazione di criteri premiali per l'edizione digitale, anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;
- revisione e razionalizzazione di norme procedimentali anche in un'ottica di semplificazione delle procedure.
Alla data odierna, il regolamento di delegificazione previsto dal comma 316 non risulta essere stato ancora adottato.
Le altre misure di sostegno di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri poste a valere sul Fondo unico
Rimborso sulla spedizione di prodotti editoriali
Il decreto-legge n. 353 del 2003 ha introdotto nell'ordinamento un sistema di rimborso a posteriori, da parte dello Stato, alla società Poste italiane S.p.A. per le spedizioni di prodotti editoriali. Dopo aver subito, a partire dal 2009, forti limitazioni ad opera di diversi interventi normativi, dal 2017, con il decreto-legge n. 244 del 2016, il regime di agevolazioni postali all'editoria come previsto dalla normativa del 2003 è stato ripristinato. In particolare, la normativa vigente prevede tariffe postali agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), dalle imprese editrici di libri dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e dalle associazioni d'arma e combattentistiche (art. 2, commi 4 e 5, D.L. 30 dicembre 2016 n. 244).
L'articolo 1, comma 637, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha posto a carico del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali.
L'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge n. 200 del 2025 ha esteso il rimborso al periodo compreso tra il 1° maggio 2026 e il 31 dicembre 2031 (quindi oltre la scadenza dell'affidamento a Poste italiane del servizio postale universale, fissata al 30 aprile 2026), stabilendo un limite massimo di 30 milioni di euro annui all'entità del rimborso, a valere sul Fondo unico, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, e specificando che tale copertura non deve incidere sulla quota del Fondo spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy.
La compensazione a Poste Italiane S.p.A., prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, è stata notificata alla Commissione europea, che, con la decisione positiva n. "C(2019) 5255 final" del 22 luglio 2019 - relativa all'Aiuto di Stato SA.48492 (2019/NN) - si è pronunciata sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Contributi alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti
I commi 389-392 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) hanno previsto la concessione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore. L'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), ha generalizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, il predetto contributo, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, fino al 90% della spesa sostenuta per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2024, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, disciplina le modalità di accesso al suddetto contributo, semplificando le procedure amministrative per gli istituti scolastici e collegando l'acquisto dei prodotti editoriali all'anno scolastico e non più all'anno solare.
Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo (qui per il bando relativo all'anno scolastico 2025/2026; qui il bando relativo all'anno scolastico 2024/2025 e il decreto con cui è stato approvato l'elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo per l'anno scolastico 2024/2025).
La misura delle risorse complessive da destinare ai contributi è stabilita annualmente con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui. Per il 2026, le risorse in questione ammontano appunto a 20 milioni, e risultano tra le variazioni in riduzione del Fondo citate dal decreto di riparto del 2 luglio 2026.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Il finanziamento di Radio Radicale
Prima linea di finanziamento
Una prima linea di finanziamento è destinata al riconoscimento di un contributo in favore delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230, ossia alle imprese radiofoniche che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, in concreto: Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio Radicale.
Il contributo è riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e il suo importo è stato raddoppiato dall'articolo 2 della legge n. 278 del 1991.
Seconda linea di finanziamento
Il comma 2 dell'articolo 30-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, ha istituito un contributo, non soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e riassorbibile da eventuale successiva convenzione, al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Il contributo era previsto inizialmente nella misura di 3 milioni di euro ad impresa, per il solo 2019, era corrisposto nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente, ed era posto a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Il contributo in questione è stato poi successivamente rifinanziato:
- per una cifra pari a 2 milioni di euro, per l'anno 2021, dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020;
- per una cifra pari a 2 milioni di euro, per l'anno 2022, dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge n. 228 del 2021;
- per una cifra pari a 2 milioni di euro, per l'anno 2023, dall'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022;
- per una cifra pari a 2 milioni di euro, per l'anno 2024, dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 215 del 2023;
- per una cifra pari a 2 milioni di euro, per l'anno 2025, dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024;
- per una cifra pari a 2 milioni di euro, per l'anno 2026, dall'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter del decreto-legge n. 200 del 2025
In base alle informazioni disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dal 2019 al 2024 (con l'esclusione del 2020, anno per il quale il contributo non è stato rifinanziato), ha beneficiato del suddetto contributo unicamente l'impresa Centro di produzione Spa, titolare dell'emittente Radio Radicale.
Terza linea di finanziamento
La terza linea di finanziamento è legata alla trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, assicurata tramite una convenzione tra il Ministero delle imprese e del made in Italy (già MISE) e la società Centro di Produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio Radicale.
L'articolo 1, commi 397 e 398, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha inizialmente prorogato il regime convenzionale tra il Ministero delle imprese e del made in Italy (già MISE) e la società Centro di Produzione S.p.A., previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. La convenzione è stata poi oggetto di successive proroghe (ad opera: dell'articolo 1, commi 642 e 643 della legge di bilancio 2023; dell'articolo 1, commi 554-555 della legge di bilancio 2024; dell'articolo 1, commi 432-433 della legge di bilancio 2025). Da ultimo l'articolo 1, commi da 19-sexies a 19-octies del decreto-legge n. 200 del 2025 ha prorogato il contratto fino all'anno 2026 e ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, incrementati poi a 8 milioni di euro dall'articolo 25, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge n. 19 del 2026.
Le risorse in questione sono appostate sul Capitolo 3021 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Le somme a favore delle minoranze linguistiche
Tra le finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri finanziate sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria figurano le misure a sostegno dell'informazione delle minoranze linguistiche storiche. Lo strumento principale è rappresentato dalle convenzioni stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria con la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. (per il tramite di Rai Com S.p.A.) per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi nelle lingue minoritarie. Il Fondo copre i rinnovi annuali delle predette convenzioni, stipulate il 29 ottobre 2025, per i servizi per la tutela delle minoranze linguistiche, aggiuntivi a quelli in concessione, ai sensi dell'articolo 19, punto c), della legge n. 103 del 1975 e dell'articolo 12 della legge n. 482 del 1999. Si tratta, nello specifico:
Il Fondo copre altresì gli oneri per il rinnovo, con decorrenza dal 30 ottobre 2026 al 29 ottobre 2027, della convenzione stipulata il 30 giugno 2025 per i servizi aggiuntivi previsti dal Contratto nazionale di servizio pubblico tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. relativo al quinquennio 2023-2028, per la tutela della lingua arbëreshë nella Regione Calabria, minoranza linguistica riconosciuta dalla medesima legge n. 482 del 1999.
Le somme a favore del prepensionamento dei giornalisti
l comma 6-bis dell'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 (inserito dall'articolo 1, comma 315, lett. b), della legge n. 213 del 2023, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 160 del 2024), prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia stabilita annualmente, per una percentuale non superiore al 5%, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale nel settore dell'informazione e dell'editoria, compreso il rifinanziamento degli interventi di accesso anticipato alla pensione dei giornalisti professionisti previsti dall'articolo 1, comma 498, della legge n. 160 del 2019. In attuazione di tale previsione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2024, è stata destinata a tale finalità la somma di 6 milioni di euro (in ragione d'anno), in aggiunta alle risorse già autorizzate dal richiamato comma 498 e ai successivi rifinanziamenti disposti dal legislatore. L'importo è erogato alle medesime condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 69 del 2017, ed è allocato sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse del Fondo unico. Conseguentemente, la citata somma di 6 milioni di euro figura tra le variazioni in diminuzione considerate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2026, di riparto del Fondo per l'anno 2026.
Sul piano sostanziale, il regime del prepensionamento dei giornalisti trova la sua disciplina di riferimento nell'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, che reca norme in materia di esodo e prepensionamento, si ricorda che tale norma prevede la possibilità per i giornalisti professionisti in possesso di determinati requisiti (ossia iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, con almeno venticinque anni di anzianità contributiva, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi) di esercitare la facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva. Il requisito di anzianità contributiva è progressivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010).
Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, (legge di bilancio 2022) è stato disposto, dal 1° luglio 2022, il trasferimento all'INPS della gestione sostitutiva dell'INPGI, limitatamente ai giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato (la gestione previdenziale dei giornalisti autonomi è, invece, rimasta in capo all'INPGI).
Le risorse stanziate ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, si aggiungono alle altre risorse stanziate, per le medesime finalità ma con una durata limitata, da altre norme vigenti, in particolare quelle di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) e all'articolo 1, comma 230, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2026 considera, anch'esse tra le variazioni, in riduzione o in aumento, da apportare al Fondo prima del riparto. Per il 2026 il totale delle predette risorse ammonta a 20,3 milioni di euro, dei quali 6 milioni di euro stanziati a regime.
Il Fondo concorre inoltre al finanziamento di una linea di intervento analoga, ossia il prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici ed editrici di giornali, ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della medesima legge n. 160 del 2019 e dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024). Il totale delle risorse a carico del Fondo per tali finalità, riportate tra le variazioni in diminuzione del Fondo, ammonta, per il 2026, a 14,9 milioni di euro.
Le somme a favore dell'offerta televisiva e multimediale per l'estero
Una specifica linea di finanziamento del Fondo unico è destinata, in via continuativa, alla realizzazione e diffusione di programmi televisivi e multimediali per l'estero. Lo strumento operativo è rappresentato da un'apposita convenzione stipulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria con la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. (per il tramite di Rai Com S.p.A.), ai sensi dell'articolo 19, lettera c), della legge n. 103 del 1975, per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in concessione finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero. L'offerta editoriale è oggi veicolata principalmente attraverso il canale Rai Italia, destinato alle comunità italiane all'estero e ai pubblici stranieri interessati alla lingua e alla cultura del nostro Paese.
La convenzione attualmente vigente è stata stipulata in data 30 gennaio 2026.
Credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali
L'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento quelli, di analoga natura, effettuati nell'anno precedente. Le modalità e i criteri di attuazione sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018 n.90.
Successivamente, il decreto-legge n. 59 del 2019 (articolo 3-bis, comma 1) ha disposto che la disciplina citata si riferisse (solo) al 2018 e che, a decorrere dal 2019, il credito d'imposta dovesse essere concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è stato concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.
A decorrere dall'anno 2023, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Le somme in questione sono appostate sul capitolo 7811 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e risultano tra le variazioni in riduzione del Fondo.
Il contributo per la sicurezza dei giornalisti freelance
L'articolo 2 del decreto-legge n. 201 del 2025 ha introdotto, in via sperimentale, un contributo a favore delle imprese editrici, non superiore a 60.000 euro, per il costo della copertura assicurativa e della formazione sui temi della sicurezza dei giornalisti che esercitano la professione in forma autonoma, indipendente e senza rapporti di lavoro subordinato (i cosiddetti giornalisti "freelance"), se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato. Il contributo è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo unico destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2026 ha destinato alla misura l'intero importo.
Le misure straordinarie di sostegno alla filiera editoriale per il 2026
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2026, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, sono stati individuati gli interventi straordinari di sostegno all'intera filiera editoriale per l'anno 2026 – dalla rete di vendita alla distribuzione, fino alle imprese editrici – e ripartite le relative risorse, per un importo complessivo fino a 57 milioni di euro, a valere sulle risorse, anche residue da esercizi finanziari precedenti, del Fondo unico (articolo 5 del decreto). Come anticipato, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2026 ha destinato alla parziale copertura dei relativi oneri 21.050.734 euro della quota del Fondo di competenza della Presidenza del Consiglio per il 2026.
Il decreto del 30 luglio prevede, in particolare:
Le misure a favore delle edicole e dei punti vendita non prevalenti sono concesse nei limiti del regime de minimis di cui al regolamento (UE) 2023/2831, mentre l'efficacia delle misure a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese editrici è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda si rimanda all'apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Le misure di sostegno di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri non poste a valere sul Fondo unico
Per completare il quadro, si illustrano di seguito le ulteriori misure di sostegno all'editoria e all'informazione, ancora attualmente vigenti o comunque venute meno da poche annualità, il cui finanziamento è posto a carico di capitoli di bilancio diversi da quelli su cui è appostato il Fondo unico.
Il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria
Si ricorda che, in risposta agli effetti della pandemia da COVID-19, che aveva gravemente colpito il settore editoriale riducendo drasticamente le entrate pubblicitarie e le vendite in edicola, il legislatore aveva affiancato al Fondo ordinario una serie di misure straordinarie. In particolare, l'articolo 1, commi 375-377, della legge n. 234 del 2021, aveva istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno 2023 (comma 375). Tale Fondo era destinato: a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media; a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione (comma 376).
La ripartizione delle risorse del Fondo era definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico (ora, delle imprese e del made in Italy) e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa. Il decreto doveva essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze (comma 377). Le risorse erano appostate sul capitolo 7620 dello stato di previsione del MEF.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2022 sono state ripartite le risorse del Fondo Straordinario per il 2022. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2023 sono state ripartite le risorse per l'anno 2023.
Con interventi successivi, è stato reso possibile l'utilizzo anche nel biennio 2024-2025, delle risorse del Fondo straordinario che erano risultate non utilizzate nel corso degli esercizi finanziari 2022 e 2023, sempre a finanziamento di interventi riconducibili alle stesse finalità per le quali era stato istituito il Fondo. Si veda, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2025. Con decreto del 20 maggio 2026 sono state definite le modalità di accesso ai contributi, previsti da quest'ultimo decreto, per gli investimenti in tecnologie innovative realizzati nel 2025 da imprese editrici, agenzie di stampa ed emittenti radiotelevisive.
Agenzie di stampa di rilevanza nazionale
Una specifica linea di sostegno pubblico al sistema dell'informazione è rappresentata dall'acquisto, da parte delle pubbliche amministrazioni, di servizi giornalistici resi dalle agenzie di stampa. Si tratta di un sostegno di natura indiretta, che assume la forma di corrispettivo contrattuale a fronte della fornitura di notiziari generali e specializzati, ma che storicamente costituisce per il settore una voce di entrata di rilievo, attesa la concentrazione della domanda in capo al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare dei principali contratti pluriennali, da ultimo aggiudicati a seguito del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 16 giugno 2017.
La disciplina è stata riformata dall'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria un apposito Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, condizionando alla relativa iscrizione la possibilità, per le amministrazioni dello Stato e per le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di acquistare notiziari generali, internazionali e regionali mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (ora articolo 76 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023).
I requisiti e i parametri per l'iscrizione all'Elenco sono dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
Con provvedimento del Capo del Dipartimento del 10 novembre 2023 è stato istituito l'Elenco per il triennio 2024-2026, al quale risultano iscritte otto agenzie: Ansa, Adnkronos, Agi, Askanews, LaPresse, Dire, La4News (consorzio comprensivo di Italpress, MF Newswires, 9Colonne e Agenzia Nova) e Il Sole 24 Ore Radiocor.
Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge n. 198 del 2022, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, l'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha disciplinato un regime transitorio in forza del quale il 35 % del valore medio complessivo, negli anni 2018-2022, dei contratti stipulati dal Dipartimento con le agenzie aggiudicatarie della gara del 2017 è ripartito tra le agenzie iscritte nell'Elenco di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultavano titolari di un contratto stipulato in esito alla medesima procedura. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 ha previsto, quale criterio per la fase transitoria triennale (triennio 2024 – 2026), che le risorse destinate alle agenzie di rilevanza nazionale siano determinate in misura pari al 65 % della media dei corrispettivi degli ultimi cinque anni percepiti dalle agenzie risultate vincitrici della procedura di gara del 2017. Al termine della fase transitoria è previsto l'aggiornamento dei requisiti e dei parametri, ai fini della formazione di un nuovo Elenco, e l'espletamento delle procedure di gara per i cosiddetti servizi verticali – relativi a singoli settori o ambiti tematici – aperti anche ad agenzie di minore dimensione.
Il quadro è stato da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2026, che ha novellato il citato decreto 11 luglio 2023, abrogandone la disciplina transitoria relativa al triennio 2024-2026 (e, con essa, il criterio del 65 % sopra richiamato). In particolare, il decreto:
Per ulteriori approfondimenti si rimanda si rimanda all'apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Credito imposta sull'acquisto della carta
L'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto, in via straordinaria, per l'anno 2020, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Il beneficio è stato esteso dapprima al 2021, dall'articolo 67, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito dalla legge n. 106 del 2021), quindi agli anni 2022 e 2023 dall'art. 1, comma 378, legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), infine agli anni 2024 e 2025 dall'articolo 1, comma 319 della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024), che ha riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, ed entro un limite massimo di spesa pari a 60 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (qui per il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 9 luglio 2025 con allegato elenco ammessi alla fruizione del credito per l'anno 2024; qui per il provvedimento del 18 maggio 2026 con l'elenco dei beneficiari del credito per l'anno 2025, relativo alle spese sostenute nel 2024). Le somme in questione erano appostate sul capitolo 3898 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e non risultano rifinanziate per l'anno 2026.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
I contributi diretti alle emittenti televisive e radiofoniche locali
Le misure di sostegno di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy sono quelle in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, la cui disciplina di dettaglio, come anticipato, è dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge n. 208 del 2015. Gli obiettivi di pubblico interesse perseguiti sono la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
Il quadro normativo in materia è completato dal decreto ministeriale del 20 ottobre 2017, che regola le modalità di presentazione delle domande da parte delle emittenti, per richiedere i contributi annuali previsti dal medesimo Regolamento.
I contributi vengono concessi sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologica e della qualità dei programmi e dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto. Sono amministrati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ed in particolare dal Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni, Divisione X "Emittenza radiotelevisiva. Contributi".
Sono ammessi ai benefici: tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario. I requisiti di ammissione al contributo tengono conto di un numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali che l'emittente deve avere per il marchio e la regione per i quali presenta la domanda di accesso ai contributi. Ad ogni emittente che accede ai contributi viene assegnato un punteggio in base al quale si quantifica il contributo.
Focus sulla disciplina dei contributi diretti alle emittenti televisive e radiofoniche locali – D.P.R. n. 146/2017
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 reca il regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede annualmente al riparto delle risorse Fondo unico, assegnate al Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
A tal fine, l'articolo 2 del regolamento detta i criteri di riparto:
- 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;
- 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario.
Il Ministero è autorizzato ad accantonare annualmente fino all'1 per cento dello stanziamento, per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza nell'ambito di tale accantonamento possono essere riutilizzate nel riparto dei contributi.
L'articolo 3 del regolamento individua le categorie di soggetti beneficiari del contributo, ossia:
- le emittenti televisive titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale (ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS), per marchi o palinsesti diffusi con numerazione automatica dei canali (LCN);
- le emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti in tecnica analogica (ai sensi dell'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001) e in possesso dei requisiti previsti dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMA);
- i titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica (ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS), una volta completata la fase di avvio dell'operatività delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale terrestre sull'intero territorio nazionale;
- le emittenti televisive e radiofoniche aventi carattere comunitario in ambito locale (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo n. 177 del 2005). Si precisa che alle emittenti comunitarie si applicano esclusivamente i requisiti, i criteri e i punteggi previsti dall'articolo 7, salvo che le stesse optino per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 6.
L'articolo 4 del regolamento dispone riguardo ai requisiti di ammissione al contributo, distinguendo tra emittenti televisive ed emittenti radiofoniche.
Per le emittenti tv si prevede:
- un numero di dipendenti pari a:
o 14 (di cui almeno 4 giornalisti) dedicati alla fornitura di servizi media audiovisivi se il territorio in cui sono diffuse le trasmissioni nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda ha più di 5 milioni abitanti;
o 11 (di cui almeno 3 giornalisti) se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda ha tra 1,5 e 5 milioni di abitanti;
o 8 (di cui almeno 2 giornalisti) se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda ha fino a 1,5 milioni di abitanti.
Si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda;
- l'impegno a non trasmettere (per i soli marchi/palinsesti per i quali si è presentata domanda) programmi di televendita nelle fasce tra le 7 e le 24 in quantità superiore a determinati limiti;
- adesione al codice di autoregolamentazione in materia di televendite, al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV e al codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi;
- aver trasmesso nei marchi e palinsesti per cui presentano domanda, nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda, almeno due edizioni giornaliere di Telegiornali con valenza locale nella fascia oraria 7 - 23 (con decorrenza dalla domanda per l'anno 2019);
- regolarità nel pagamento dei contributi e diritti amministrativi dovuti dagli operatori di rete al Ministero.
Per le emittenti radiofoniche si prevede, per l'ammissione al contributo, un numero minimo di 2 dipendenti con almeno un giornalista. Si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.
I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dal Ministero, non emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi tre anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo e, ove si tratti degli stessi soggetti che svolgono anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile, che risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.
La procedura di erogazione dei contributi (raccolta delle domande, valutazione, erogazione) è gestita dal Ministero delle imprese e del made in Italy ed è disciplinata dall'articolo 5 del regolamento e dal citato decreto ministeriale del 20 ottobre 2017, che detta le modalità di presentazione delle domande.
I soggetti interessati presentano al Ministero, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio o palinsesto per il quale richiedono il contributo. La presentazione avviene tramite la piattaforma telematica SICEM - Sistema informativo per i contributi alle emittenti locali.
Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito quattro graduatorie nazionali provvisorie, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonché separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, e l'indicazione degli importi dei contributi spettanti.
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, le emittenti, anche se non incluse nelle graduatorie, possono presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda. All'esito dell'esame dei reclami, il Ministero pubblica le graduatorie definitive entro sessanta giorni. La liquidazione avviene in un'unica soluzione entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero può compensare gli importi dovuti a titolo di contributo con eventuali somme di cui i beneficiari risultino debitori nei suoi confronti in base al codice delle comunicazioni elettroniche (articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259). Il Ministero effettua inoltre i controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal regolamento.
L'articolo 6 del regolamento detta i criteri di valutazione delle domande
ai fini del calcolo dei contributi:
- numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente;
- numero medio di giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti) effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente iscritti al relativo albo o registro
- con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente;
- con riferimento alle emittenti radiofoniche, in attesa della piena operatività di un eventuale sistema di rilevazione degli ascolti, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari;
- totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative.
Per le emittenti commerciali, il contributo è determinato mediante un sistema a punteggio. L'articolo 6 collega il punteggio a tre "aree di valutazione", coerenti con gli obiettivi della misura: occupazione, capacità informativa e di penetrazione sul mercato e innovazione tecnologica. Le aree (A, B e C) sono indicate nelle tabelle allegate al decreto: lo stanziamento è ripartito per il 67% sull'area dipendenti/giornalisti, per il 30% sull'area Auditel o ricavi pubblicitari e per il 3% sull'area tecnologie innovative. In particolare:
- criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti. L'area A valorizza in modo differenziato le diverse figure professionali: il personale a tempo indeterminato full-time vale 60 punti per unità, quello a tempo determinato o con contratto di apprendistato 30 punti, i giornalisti professionisti iscritti all'Albo full-time 100 punti, i pubblicisti e praticanti full-time 60 punti. I valori sono proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo;
- criterio inerente ai dati Auditel per le emittenti televisive e ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari per le emittenti radiofoniche. Per le televisioni si utilizzano i dati Auditel relativi al biennio precedente nella regione interessata, con una media ponderata che assegna il 70 per cento del peso all'ascolto medio e il 30 per cento ai contatti netti. Per le radio si assume come parametro il totale dei ricavi dell'emittente per la vendita di spazi pubblicitari ammissibili (ossia spazi all'interno dei programmi radiofonici) nell'anno precedente. Sono esclusi i proventi derivanti da eventi istituzionali, sponsorizzazioni e contributi pubblici;
- criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative. Le spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sono gli investimenti in nuove tecnologie ed attrezzature nel campo della produzione, gestione, trattamento, registrazione, commutazione e diffusione di segnali audiovisivi e radiofonici; gli investimenti in prototipi a supporto dell'attività editoriale dei giornalisti; gli investimenti in tecnologie a favore dell'inclusione di persone con disabilità sensoriali o cognitive; gli investimenti in hardware e software utili per diffusione dei contenuti su altre piattaforme tecnologiche.
Sono altresì previste maggiorazioni premiali:
- una maggiorazione fino al 10% del punteggio dell'area A alle emittenti che dimostrino un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all'anno precedente, calcolata nella misura del 2% per ciascun dipendente o giornalista aggiuntivo;
- una maggiorazione del 15% per le emittenti ammesse a contributo per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati a operare esclusivamente in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea. Tale maggiorazione viene applicata al punteggio complessivo conseguito dall'emittente nelle aree A e C.
Per le emittenti televisive commerciali, il regolamento prevede uno specifico meccanismo. Sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree e dalle maggiorazioni di punteggio, il Ministero forma una graduatoria:
- alle prime cento emittenti in graduatoria è destinato il 95% delle risorse disponibili;
- alle emittenti collocate dal centunesimo posto in poi è destinato il restante 5%. Per queste ultime, il contributo non può comunque superare quello spettante all'emittente collocata al centesimo posto.
Per le emittenti radiofoniche commerciali, invece, il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito nelle tre aree.
Per quanto riguarda le emittenti a carattere comunitario, l'articolo 7 del regolamento prevede che il 50% del finanziamento dedicato alle emittenti comunitarie sia ripartito in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi; l'altro 50% in proporzione al punteggio attribuito in base ai criteri di merito riguardanti dipendenti e giornalisti. Inoltre, sono ammesse ai contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si sono impegnate a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore ai 90 minuti.
L'articolo 8 del regolamento regola la revoca dei contributi, prevista - previa contestazione al beneficiario ed in esito ad un procedimento in contraddittorio - nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari, quando venga accertata la mancanza dei requisiti per la concessione del contributo, o qualora non venga rispettato dalle emittenti televisive l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24, in quantità superiore ai limiti previsti. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per due anni successivi.
L'articolo 9 reca l'abrogazione dei decreti del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, e 5 novembre 2004, n. 292.
Come esaminato in precedenza, il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica quattro distinte graduatorie nazionali che elencano i soggetti ammessi al contributo:
Sulla base dei dati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, la platea delle domande è in crescita nelle ultime annualità. Per il 2026 sono state presentate 1.271 domande complessive; per il 2025 le domande erano 1.154 e per il 2024 erano 1.042.
L'esame dei decreti direttoriali di approvazione delle graduatorie per l'annualità 2026 – definitive per le emittenti a carattere comunitario e, alla data del presente aggiornamento, ancora provvisorie per le emittenti a carattere commerciale – consente di ricostruire la provvista finanziaria complessiva destinata nell'esercizio 2026 al sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, nonché di rappresentare l'esito del riparto fra le diverse categorie di beneficiari (non ancora definitivo, per le emittenti commerciali). Le graduatorie e i relativi decreti sono consultabili nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero.
Le assegnazioni di competenza per l'anno 2026 sul capitolo 3125 (piano gestionale 1) dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy ammontano a 131.586.017 euro, somma risultante dalla quota di 81.586.017 euro assegnata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2026 (vedi supra) di riparto del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria e dalla quota di 50.000.000 euro derivante dalle entrate del canone di abbonamento alle radioaudizioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 616, della legge n. 178 del 2020, come quantificata dalla legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025).
Detratto l'accantonamento previsto dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento a copertura di eventuali revisioni in esito a contenzioso (pari a 1.315.860,17 euro), le risorse complessivamente disponibili per il riparto delle quattro graduatorie 2026 ammontano a 130.270.156,83 euro.
L'applicazione dei criteri di riparto fissati dall'articolo 2 del Regolamento (85% alle emittenti televisive, di cui il 5% alle comunitarie; 15% alle emittenti radiofoniche, di cui il 25% alle comunitarie) determina le quote destinate a ciascuna delle quattro categorie di beneficiari.
Per l'annualità 2026, a fronte di 1.271 domande presentate entro il 28 febbraio 2026, risultano complessivamente ammesse al contributo 1.228 domande: 898 in via definitiva (emittenti comunitarie) e 330 in via provvisoria (emittenti commerciali). Di seguito si dà conto, per ciascuna delle quattro categorie, dell'iter procedurale e degli esiti specifici.
Emittenti televisive commerciali
Con il decreto direttoriale del 30 settembre 2026 il Ministero ha approvato la graduatoria provvisoria delle 149 domande ammesse al contributo per le emittenti televisive a carattere commerciale. Le risorse destinate a questa categoria, di gran lunga la più rilevante in termini finanziari, ammontano a 105.193.151,64 euro, pari a oltre l'80 % della dotazione complessiva. Le emittenti possono presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda entro il 30 ottobre 2026; all'esito dell'esame dei reclami sarà approvata la graduatoria definitiva. A questa graduatoria si applica il meccanismo speciale previsto dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, in base al quale il 95 % delle risorse è riservato alle prime cento emittenti in graduatoria, mentre il restante 5 % è destinato a quelle collocate dal centunesimo posto in poi, con il limite per cui queste ultime non possono ricevere un contributo superiore a quello spettante alla centesima.
Emittenti televisive a carattere comunitario
Per le emittenti televisive a carattere comunitario, la graduatoria provvisoria, approvata con decreto direttoriale del 20 luglio 2026, aveva ammesso al contributo 505 domande. Scaduto il 19 agosto 2026 il termine per la presentazione delle istanze di rettifica o di riammissione, sono stati presentati nove reclami, nessuno dei quali accolto; a seguito di ulteriori controlli si è reso tuttavia necessario escludere un marchio. Con il decreto direttoriale del 15 settembre 2026 è stata quindi approvata la graduatoria definitiva di 504 domande, con uno stanziamento di 5.536.481,67 euro. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento, tali risorse vengono ripartite per metà in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e per metà in proporzione al punteggio attribuito sulla base del solo criterio relativo a dipendenti e giornalisti.
Emittenti radiofoniche commerciali
Quanto alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale, la graduatoria provvisoria è stata approvata con il decreto direttoriale del 6 ottobre 2026 che ha ammesso al contributo 181 domande, con uno stanziamento complessivo di 14.655.392,64 euro. Le richieste di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda possono essere presentate entro il 5 novembre 2026. Per questa categoria, a differenza delle televisive commerciali, il riparto non passa attraverso il meccanismo delle prime cento emittenti, ma avviene in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito da ciascuna emittente nelle tre aree di valutazione (dipendenti e giornalisti, ricavi pubblicitari, tecnologie innovative).
Emittenti radiofoniche a carattere comunitario
Infine, per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, la graduatoria provvisoria del 20 luglio 2026 aveva ammesso al contributo 394 domande. La graduatoria definitiva, approvata con decreto direttoriale del 14 settembre 2026, ha confermato l'ammissione al contributo di 394 emittenti, con uno stanziamento complessivo di 4.885.130,88 euro. Anche in questo caso il riparto avviene secondo i criteri dell'articolo 7 del Regolamento, con il 50 per cento delle risorse distribuito in parti uguali fra gli ammessi e il restante 50 per cento attribuito in proporzione al punteggio assegnato sulla base del solo criterio dipendenti/giornalisti.
Nei decreti di approvazione delle graduatorie definitive finora adottati, infine, è specificato che i beneficiari il cui contributo concesso sia superiore a 150 mila euro sono tenuti a presentare le dichiarazioni previste dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, secondo le istruzioni reperibili sul sito del Ministero. La Divisione X "Emittenza Radiotelevisiva. Contributi" è autorizzata a procedere all'impegno di spesa sul capitolo 3125 e alla successiva liquidazione, con eventuale compensazione delle somme di cui i beneficiari risultino debitori nei confronti del Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il Ministero di effettuare controlli successivi sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata, e di adottare i conseguenti provvedimenti di rideterminazione dei contributi, anche in esito a contenziosi.