tema 5 dicembre 2024
Studi - Affari sociali Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

È stata approvata in via definitiva dal Parlamento  la legge n.49/2025 (A.C. 1305-A,) recante Istituzione della giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.

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E' stata approvata in via definitiva dal Parlamento, la legge n.49/2025 (A.C. 1305-A), recante Istituzione della giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.

Il provvedimento si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato "One Health", al fine di promuovere salute e e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione.

Viene poi stabilito che la giornata non determina effetti civili ai sensi della  L. n. 260/1949.

La  legge 260 del 1949, recante  disposizioni in materia di ricorrenze festive, all'articolo 2 reca l'elenco dei  giorni considerati festivi a livello nazionale, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici. Nel corso degli anni tale elenco ha subìto gli effetti di vari interventi normativi, tra i quali si ricordano:
  • la legge 54 del 1977, che ha soppresso alcune festività tra quelle elencate dalla legge 260 del 1949 e ha spostato la celebrazione della festa nazionale della Repubblica (2 giugno) alla prima domenica di giugno;
  • il D.P.R. 792 del 1985, che reca l'elenco delle ricorrenze religiose riconosciute quali giorni festivi (e che ha determinato, in particolare, il ripristino della festività del 6 gennaio);
  • la legge 336 del 2000 che ha ripristinato, a decorrere dal 2001, la festività del 2 giugno.

Nell'individuare le  solennità civili, l'articolo 3 della legge 260 del 1949 fa discendere da tale qualifica gli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici e dell'orario ridotto negli uffici pubblici. Tuttavia, la legge 54 del 1977, agli articoli 2 e 3, ha disposto che le solennità civili previste per legge, che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Piuttosto, nelle giornate prescelte si svolgono celebrazioni solenni, manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sui temi della ricorrenza.

L'articolo 2 prevede e disciplina le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale. Esso dispone che in occasione della Giornata nazionale possono essere previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato One Health per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e possono essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati.

Viene stabilito che in particolare possono essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere degli animali e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.

L'articolo 3 detta disposizioni specifiche sulla celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici prevedendo che, in occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e delle linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le istituzioni medesime possono inoltre promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei princìpi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato One Health, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettività.

L'articolo 4 dispone in tema di informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale, prevedendo che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, e d'intesa con il Ministero della salute, possa dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. In particolare possono essere previste iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato One Health, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettività.

L'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2024
 
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