tema 11 luglio 2025
Studi - Cultura Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa della loro professione

È all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati la proposta di legge AC 1447-A, recante "Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione".

La proposta è stata esaminata in sede referente dalla Commissione cultura che, dopo aver apportato alcune modifiche al testo, ne ha concluso l'esame in data 19 marzo 2025, con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

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La proposta di legge in commento, composta da un solo articolo, dispone l'istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. 

Ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del provvedimento in esame, la Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.


 In base al comma 2, la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante "Disposizioni in materia di ricorrenze festive".

 
Si ricorda che la suddetta  legge n. 260 del 1949 prevede, in particolare, all' articolo 1, che il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, sia dichiarata festa nazionale.
A norma dell' articolo 2 della medesima legge, sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti ( si vedano anche le tabelle e le relative note in calce al presente dossier): tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania; il giorno della festa di San Giuseppe; il 25 aprile, anniversario della liberazione; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il 1° maggio: festa del lavoro; il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; il giorno di Ognissanti; il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale; il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre.
L' articolo 3 della medesima legge n. 260 del 1949 prevede, poi, che sono considerate  solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli. La  legge 54 del 1977 ha tuttavia disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste per legge e le festività soppresse dall'art. 1 che cadano nei giorni feriali, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
L' articolo 4 della legge n. 260 del 1949 prevede, inoltre, che  gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre.

  

A norma del comma 3 dell'articolo unico in esame, al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative specifiche, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati a valorizzare la libertà di stampa e il ruolo svolto dall'informazione.

Si prevede inoltre, con un periodo aggiuntivo introdotto in sede referente, che il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, può organizzare altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

 

Il comma 4, parimenti introdotto in sede referente, stabilisce che l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione sia pubblicato nei siti internet istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e dell'Ordine dei giornalisti, e che ad esso sia data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 5, prevede poi che, nella Giornata nazionale, le Università, le scuole di giornalismo e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (ossia ricompresi tra la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado), nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative didattiche volte a commemorare figure di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e ad approfondire la conoscenza dell'attività professionale di giornalista nonché dedicare una lezione specifica all'articolo 21 della Costituzione italiana. Con riferimento al comma in esame, si precisa che i riferimenti alle Università e alle scuole di giornalismo sono stati aggiunti in sede referente.

 

Si ricorda che l' art. 21 della nostra Carta costituzionale prevede che  tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusioneLa stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Il comma 6, introdotto in sede referente, dispone che per la Giornata nazionale possono essere promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza online e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa.

 

Il comma 7aggiunto anch'esso in sede referente, e poi modificato in recepimento di una condizione espressa dalla Commissione Bilancio nel rendere il parere di competenza, prevede che nell'ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonicotelevisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alla divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione

 

Si ricorda che ai sensi dell' articolo 59, comma 1, del  decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il Testo Unico dei servizi media, il  servizio pubblico  radiofonicotelevisivo e multimediale è affidato in  concessione a una società per azioni, la  RAI Radiotelevisione italiana S.p.A.
Con il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2017 è stata rinnovata la concessione in esclusiva alla Rai per una durata decennale a decorrere dal 30 aprile 2017, alle condizioni e con le modalità stabilite dallo  schema di Convenzione annesso alla Concessione.
La Rai svolge il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, sulla base di un  contratto  nazionale di servizio stipulato con il  Ministero delle imprese e del made in Italy, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonché sulla base di contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i  diritti e gli obblighi della  società concessionaria. Il Contratto nazionale di servizio ha  durata quinquennale, come disposto dalla  legge n. 220 del 28 dicembre 2015.
Il quadro normativo di riferimento per la definizione dell' attuale  contratto nazionale di servizio, 2023-2028, come rappresentato nel  comunicato del ministero delle imprese e del Made in Italy del 25 maggio 2024, ricomprende, l' Atto di indirizzo del Consiglio dei ministri approvato in data 18 maggio 2022 ai sensi dell' articolo 59, comma 7 del citato testo unico  e le  Linee guida AGCOM del 19 luglio 2022

 

Infine, il comma 8, riformulato in recepimento del parere espresso dalla commissione Bilancio, stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 
 
ultimo aggiornamento: 11 luglio 2025
 
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