Dal 2 ottobre 2026 è all'ordine del giorno della Camera dei deputati la proposta di legge A.C. 2830, recante disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo.
Il provvedimento, approvato dal Senato il 4 marzo 2026, è stato trasmesso alla Camera e assegnato alla I Commissione Affari costituzionali in sede referente. Alla proposta di legge sono state abbinate le proposte di legge A.C. 2376 e A.C. 2383, vertenti su identica materia. Nella seduta del 22 luglio 2026 la Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge A.C. 2830, approvato dal Senato. L'esame in sede referente si è concluso, senza modifiche, il 30 settembre 2026, con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.
Per approfondire si veda il dossier del Servizio Studi della Camera.
Il provvedimento si compone di cinque articoli.
In particolare, l'articolo 1 afferma che la Repubblica italiana ripudia ogni forma di antisemitismo, ne contrasta la diffusione nel rispetto delle libertà costituzionali e adotta la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016.
L'articolo 2 prevede che la Strategia nazionale contro l'antisemitismo, adottata dal Consiglio dei ministri su proposta del Coordinatore nazionale, abbia durata triennale e miri a prevenire e contrastare l'antisemitismo, l'odio e le discriminazioni nei confronti delle persone ebree, promuovendo la cultura ebraica e rafforzando la coesione sociale e la sicurezza delle comunità ebraiche.
L'articolo 3 prevede una serie di linee d'azione per contrastare l'antisemitismo e promuovere una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli ebrei.
L'articolo 4 introduce la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, la cui nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio, a supporto del quale viene istituito un gruppo tecnico di lavoro.
Infine, l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.