tema 29 novembre 2024
Studi - Affari sociali Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora

E' stato approvata in via definitiva dal Parlamento e pubblicata nella G.U.  la legge n. 176/2024 (A.C. 433,A.S. 1175), finalizzata a riconoscere il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica sul territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano.

apri tutti i paragrafi

E' stata approvata in via definitiva dal Parlamento, ed è in attesa di pubblicazione, la  legge n. 176/2024 (A.C. 433, A.S. 1175), finalizzata a riconoscere il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica sul territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano.

La  legge si compone di 3 articoli.

L'articolo 1, al fine di assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria a tutte le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero e che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo,  con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di un programma sperimentale diretto a consentire alle persone citate:

  • l'iscrizione  nelle liste degli assistiti delle aziende sanitarie locali;
  • la scelta del medico di medicina generale;
  • l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (recante, per l'appunto, definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992).  

 

Si prevede, inoltre, che tale fondo sia ripartito tra le città metropolitane, sulla base della popolazione residente, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni di volontariato e di assistenza sociale "maggiormente rappresentative" operanti in favore delle persone senza dimora.

 

L'articolo 2  dispone che, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, entro il mese di giugno il Governo presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, con particolare riferimento:

  • al numero di persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali di ciascuna regione;
  • al numero e alla tipologia delle prestazioni erogate in favore delle persone senza dimora;
  • alle eventuali criticità emerse in fase di attuazione della legge;
  • ai costi effettivamente sostenuti.

 

Ai sensi dell'articolo 3, agli oneri derivanti dal provvedimento in esame, quantificati in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.

 

 

ultimo aggiornamento: 5 luglio 2024
 
temi di Welfare