tema 19 giugno 2025
Studi - Affari sociali Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare

E' all'esame dell'Assemblea della Camera la proposta di legge A.C. 1298 che detta disposizioni su diversi aspetti relativi al finanziamento, all'organizzazione ed al funzionamento del Servizio Sanitario nazionale, prevedendo e disciplinando altresì una delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. Nella seduta del 17 giugno la XII Commissione Affari sociali ha votato il mandato a riferire in senso contrario in Assemblea sul testo del provvedimento.

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E' all'esame dell'Assemblea della Camera la proposta di legge A.C. 1298 che detta disposizioni su diversi aspetti relativi al finanziamento, all'organizzazione ed al funzionamento del Servizio Sanitario nazionale, prevedendo e disciplinando altresì una delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. Nella seduta del 17 giugno la XII Commissione Affari sociali ha votato il mandato a riferire in senso contrario in Assemblea sul testo del provvedimento.

La proposta di legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1, riguardante il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevede, a decorrere dal 2024, una percentuale minima, non inferiore all'8 per cento annuo, dell'incidenza della spesa sanitaria rispetto al Prodotto interno lordo, con la finalità di:

-      salvaguardare il Servizio sanitario nazionale;

-      garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA);

-      soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione nel rispetto dei princìpi di equità, di solidarietà e di universalismo.

A decorrere dal medesimo anno 2024, si prevede che, in ogni caso, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato deve essere aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico anticiclico, vale a dire contraddistinto da una riduzione del PIL.
L'articolo 2  disciplina misure per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie e dispone  un aumento di 400 milioni annui, a decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento dei LEA. Viene poi previsto che  con il DPCM di aggiornamento dei LEA, si provveda anche alla ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi ad elementi rilevanti ai fini del monitoraggio dell'assistenza sanitaria, e, inoltre, viene prescritta la ridefinizione, in via sperimentale, del sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente. Viene infine prevista l'adozione di un decreto interministeriale Salute-Economia, all'ulteriore fine di rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale in caso di nuovi eventi patologici epidemici o pandemici.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di personale sanitario del Servizio sanitario nazionale  disponendo che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento deve essere definita una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, con riferimento alla definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, in coerenza con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera e territoriale.

Viene conseguentemente previsto l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il rafforzamento dell'assistenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 274, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021),  al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale nei termini previsti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nelle case e negli ospedali di comunità e per l'assistenza domiciliare, oltre che di personale convenzionato. L'incremento è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023300 milioni per l'anno 2024500 milioni per l'anno 2025 e 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, con finanziamento a valere sulle risorse del Servizio sanitario nazionale che viene corrispondentemente incrementato. Si precisa che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene effettuato il riparto delle predette somme fra Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri definiti dal medesimo decreto.

La proposta di legge in esame interviene altresì sulle forme di assistenza sanitaria integrativa. In proposito, l'articolo 4 dispone, nel rispetto dei princìpi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, che le forme di assistenza sanitaria integrativa possano fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate, nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito. Viene poi previsto che l'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera. Per le forme di assistenza sanitaria integrativa costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, l'adesione, individuale o collettiva, può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo. Per quanto riguarda le forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro, viene stabilito che esse non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta. Inoltre  si stabilisce il principio in base al quale i datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa non possano in alcun caso far parte di organi di gestione ed amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione. Gli stessi soggetti sopra elencati non possono ricevere benefìci o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati. Viene poi prevista e disciplinata una delega al Governo, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai fini dell'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei benefìci e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per le forme di assistenza sanitaria integrativa che si siano conformate ai predetti princìpi e criteri.

L'articolo 5 detta disposizioni in tema di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 6 detta disposizioni sulla tracciabilità ed economicità della spesa sanitaria.

L'articolo 7 detta una serie di modifiche al D.Lgs 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) in tema di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari. 

L'articolo 8 detta disposizioni finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa. 

Più in particolare, allo scopo di raggiungere la indicata finalità di abbattimento delle liste di attesa e di miglioramento delle tempistiche e della gestione delle prestazioni,  viene stabilito che le Regioni e province autonome siano tenute:

  • al rispetto dei tempi massimi di attesa che non devono essere superiori a quelli indicati dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa e individuati nei loro Piani regionali  per tutte le prestazioni erogate nel proprio territorio;
  • a pubblicare, nel proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle prestazioni e i relativi tempi massimi di attesa;
  • ad assicurare la gestione informatizzata, trasparente e tracciabile, dell'agenda di prenotazione delle strutture pubbliche e private accreditate, nonché quelle dell'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale intramuraria da parte dei sistemi informativi aziendali e regionali. L'agenda di prenotazione,  è esclusivamente centralizzata, unica e regionale e comprende sia l'attività erogata a carico del servizio sanitario regionale sia l'attività libero-professionale intramuraria. Non è consentita l'attivazione di agende di prenotazione per struttura singola o per gruppo di strutture, pena la revoca dell'accreditamento all'esercizio dell'attività sanitaria in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 

Con riguardo al potenziamento della ricerca sanitaria e dello sviluppo dei farmaci, l'articolo 9, stabilisce, a decorre dal 2023, un incremento dello 0,5 per cento della quota del Fondo sanitario nazionale già destinata a tale ambito, prevista dall'articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Tale incremento è volto altresì a finanziare specifiche attività di ricerca stabilite dalla lettera a) dell'articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 502/1992. Per tali finalità, viene previsto che, a decorrere dal 2024, che anche il contributo delle aziende farmaceutiche, previsto dall'articolo 48, comma 19, lett. b), n. 3), D.L. n. 269/2003, conv. con modificazioni in L. n. 326/2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) sia incrementato in misura pari al 10 per cento delle spese autocertificate sostenute per l'attività di promozione di cui al comma 17 del richiamato articolo 48.

In tema di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 10 stabilisce che deve essere assicurata, su tutto il territorio nazionale, la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, attraverso lo sfruttamento delle potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale (Digital Health) a sostegno della decisione cliniche. Inoltre, prevede di garantire l'interoperatività dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.

Sul riordino del sistema di emergenza sanitaria territoriale, l'articolo 11  prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia ridefinito il modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria.

Tale intervento normativo, secondo la lettera della disposizione in oggetto, è volto ad assicurare l'integrazione funzionale del sistema di emergenza sanitaria con il dipartimento di emergenza-urgenza e accettazione, nonché a garantire il collegamento tra i rispettivi sistemi informatici per la gestione dei dati sanitari e dei flussi di attività a bordo dei mezzi di soccorso.

Con riferimento alla copertura finanziaria, l'articolo 12, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica da adottare entro il 31 dicembre 2025, al fine di assicurare minori spese in misura pari a 4 miliardi di euro per ciascun anno dal 2025 al 2030. In caso di mancata adozione di tali interventi o della loro adozione per importi minori a quelli previsti, il Presidente del Consiglio dei ministri deve disporre con decreto entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, al fine da assicurare maggiori entrate in misura pari agli importi indicati.

ultimo aggiornamento: 19 giugno 2025
 
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