tema 9 ottobre 2026
Studi - Affari sociali Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

E' all'esame dell'Assemblea della Camera il disegno di legge del Governo A.C. 2700-A recante Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Il provvedimento si compone di III Capi ed 11 articoli.

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E' all'esame dell'Assemblea della Camera il disegno di legge del Governo A.C. 2700-A recante Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Il provvedimento si compone di III Capi ed 11 articoli.

Gli articoli da 1 a 6, contenuti nel Capo I,  recano una disciplina di delega al Governo per la revisione della disciplina delle professioni sanitarie e del personale sanitario. I princìpi e i criteri direttivi di delega – oltre a quelli generali (di cui all'articolo 2), inerenti ai profili del coordinamento normativo, delle abrogazioni esplicite e delle sanzioni amministrative e disciplinari – concernono: la definizione di misure relative al personale sanitario, riguardanti le forme di lavoro flessibile, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per i medici in formazione specialistica, la permanenza presso strutture in aree disagiate, la razionalizzazione e la semplificazione delle attività amministrative, l'accesso  dei professionisti sanitari ai dati sanitari del paziente, la sicurezza dei professionisti sanitari, la definizione di alcuni criteri premiali e di riconoscimento, la pianificazione del numero di medici in formazione specialistica e del numero degli operatori in formazione di tutte le professioni sanitarie, la previsione  di alcune condizioni per l'esercizio dell'attività da parte dei professionisti sanitari autorizzati, in base alla vigente normativa temporanea, sulla base di un riconoscimento regionale e in deroga alla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero, il riordino  delle specializzazioni della professione di psicologo (articolo 3); la valorizzazione delle competenze del personale sanitario, con particolare riferimento alla formazione continua del medesimo, alla promozione  dell'approccio integrato cosiddetto One Health (relativo alla salute umana, animale e ambientale), alla promozione  della razionalizzazione e dell'aggiornamento della disciplina delle figure ausiliarie delle professioni sanitarie, all'introduzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, all'intelligenza artificiale nel settore sanitario e alla formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, alla formazione manageriale, a un linguaggio standardizzato infermieristico, volto all'integrazione delle informazioni nel Fascicolo sanitario elettronico , alla collaborazione interdisciplinare nel settore sanitario ai fini del riconoscimento e della promozione dell'esercizio fisico strutturato quale strumento per il benessere fisico e mentale della persona (articolo 4); la formazione sanitaria specialistica (articolo 5), con particolare riferimento alla medicina generale e alle professioni di chimico, di odontoiatra, di biologo, di psicologo e di ostetrica ; la revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie e delle relative federazioni nazionali (articolo 6), con riferimento ai relativi organi (anche di quelli straordinari), all'introduzione di un sistema di voto ponderato (in relazione agli iscritti) per le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e al ruolo degli ordini professionali quali organi sussidiari dello Stato. La delega deve essere esercitata, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'ipotesi di scorrimento del termine (nella misura di 3 mesi) prevista dal comma 3 dello stesso articolo 1. In base al successivo articolo 10, dai decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Capo II, recante gli articoli da 7 a 9, detta  Disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

L'articolo 7 modifica il regime speciale della responsabilità penale relativa agli eventi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi nell'esercizio di una professione sanitaria. Nella disciplina vigente, la punibilità di tali casi è esclusa qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali e sempre che le raccomandazioni summenzionate risultino adeguate alle specificità del caso concreto. La novella di cui al comma 1, lettera a), estende l'esclusione della punibilità ad altre possibili forme del fatto colposo, quali la negligenza e l'imprudenza, e specifica che l'esclusione della punibilità è limitata ai casi diversi dalla colpa grave, ponendo in via legislativa il principio di limitazione alla colpa non grave già sostenuto in via interpretativa dalle sezioni unite penali della Corte di cassazione con riferimento alla suddetta norma vigente sulla imperizia; nella formulazione della novella di cui alla lettera a), inoltre, le buone pratiche clinico-assistenziali sono poste – in luogo del riferimento ad esse in via suppletiva – sullo stesso piano delle raccomandazioni delle suddette linee guida e la condizione dell'adeguatezza alle specificità del caso concreto viene esplicitata anche per le medesime buone pratiche. La novella di cui alla lettera b) introduce alcuni criteri specifici per l'accertamento della colpa o del suo grado; si prevede che in tali accertamenti si tenga conto anche (a seconda delle evenienze) della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili e delle carenze organizzative – limitatamente ai casi in cui la scarsità e le carenze non siano evitabili da parte dell'esercente la professione sanitaria –, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della difficoltà della particolare attività sanitaria, dello specifico ruolo (svolto dall'agente) in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.

L'articolo 8,  introduce una disciplina speciale sulla possibilità, a determinate condizioni, di reiscrizione nell'albo professionale, con riferimento ai sanitari radiati per fatti non dolosi commessi durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (quindi, nel periodo 31 gennaio 2020-31 marzo 2022). La possibilità  è subordinata alla sussistenza delle condizioni poste dal comma 1 nonché, per radiazioni derivanti da alcuni casi di condanna penale, alla condizione che sia intervenuta la riabilitazione (comma 2). L'istanza di reiscrizione deve essere presentata alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disciplina o, se successiva, entro sessanta giorni dall'intervenuta riabilitazione. Il comma 3 esplicita che dalla reiscrizione non consegue alcun diritto a risarcimenti di danni o a indennizzi (relativi alla radiazione).

L'articolo 9 modifica il regime di responsabilità professionale dell'esercente una professione sanitaria, con particolare riferimento alla responsabilità civile.

La novella di cui al comma 1, lettera a), pone, con riferimento alla responsabilità dei professionisti sanitari, le buone pratiche clinico-assistenziali – in luogo del riferimento ad esse in via suppletiva – sullo stesso piano delle raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, fatte salve le specificità del caso concreto.

Le novelle di cui ai numeri 1) e 4) della successiva lettera b) operano modifiche formali nella disciplina della responsabilità civile summenzionata. In quest'ultima disciplina, la novella di cui al numero 2) della stessa lettera sopprime il riferimento alle suddette linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali – riferimento che la norma vigente pone letteralmente con riferimento alla determinazione del danno, a carico del professionista sanitario, e non all'accertamento della sussistenza della colpa del professionista (che si sia discostato dalle medesime linee guida e buone pratiche) –, mentre la novella di cui al numero 3) introduce alcuni criteri specifici per l'accertamento della colpa o del suo grado. In particolare, quest'ultima novella – oltre a far salvo il principio secondo cui, nel contratto di opera professionale, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore risponde dei danni solo in caso di dolo o di colpa grave – prevede che nel suddetto accertamento della colpa o del suo grado si tenga conto anche (a seconda delle evenienze) della scarsità delle risorse umane e materiali disponibili e delle carenze organizzative – limitatamente ai casi in cui la scarsità e le carenze non siano evitabili da parte dell'esercente la professione sanitaria –, della mancanza, limitatezza o contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia, della concreta disponibilità di terapie adeguate, della complessità della patologia o della difficoltà della particolare attività sanitaria, dello specifico ruolo (svolto dall'agente) in caso di cooperazione multidisciplinare, nonché della presenza di situazioni di urgenza o emergenza.

Il Capo III (artt.10-11), reca le Disposizioni finanziarie e finali.

L'articolo 10, specifica che dai decreti legislativi di cui ai precedenti articoli da 1 a 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali territoriali.

 

 

ultimo aggiornamento: 9 ottobre 2026
 
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