tema 22 maggio 2026
Studi - Attività produttive Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile

Il disegno di legge di iniziativa governativa (C. 2669) reca la delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Si tratta di un provvedimento volto a definire il quadro normativo necessario a valutare e disciplinare l'impiego delle tecnologie nucleari di nuova generazione e dell'energia da fusione.

La delega viene collocata nel quadro delle politiche europee per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2050 ed è volta a perseguire, al tempo stesso, la sicurezza e l'indipendenza energetica del Paese, il contenimento dei costi dell'energia per i clienti finali domestici e non domestici, nonché la competitività del sistema produttivo nazionale.

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Il disegno di legge in esame è stato presentato in prima lettura alla Camera dei deputati il 17 ottobre 2025 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.Prima della trasmissione al Parlamento, il provvedimento ha conosciuto i seguenti passaggi:

  • nei mesi di giugno-dicembre 2024 il gruppo di lavoro costituito dal Prof. Avv. Guzzetta, a tal fine appositamente incaricato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha elaborato la bozza di disegno di legge delega, sottoponendola alla valutazione del MASE;
  • nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2025 è stato approvato un testo in esame preliminare;
  • il 18 aprile 2025 è stato apposto il "visto" sul disegno di legge da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
  • nella seduta del 30 luglio 2025 la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sul disegno di legge: in particolare, il parere è stato espresso a maggioranza, condizionato alla previsione – poi recepita – dell'intesa delle regioni sui decreti legislativi attuativi, e con il parere negativo delle Regioni Sardegna, Toscana e Umbria; anche l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ha espresso parere favorevole, con la condizione che, in caso di coinvolgimento dei comuni nella consultazione sulla scelta delle aree idonee, sia valutata la previsione di eventuali ristori; parere favorevole è stato espresso anche dall'Unione province d'Italia (UPI);
  • nella seduta del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2025 il testo del disegno di legge è stato approvato in esame definitivo.

Una volta trasmesso alla Camera, il disegno di legge è stato assegnato alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), in sede referente, che ne hanno avviato l'esame il 21 gennaio 2026. L'esame referente si è concluso, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti, il 20 maggio 2026. 

Nel corso dell'istruttoria parlamentare è stata anche abbinata la proposta di legge C. 1742 e sono state svolte audizioni informali di rappresentanti del mondo del lavoro, delle associazioni, degli operatori industriali e degli esperti del settore.

L'Assemblea della Camera dei deputati ha avviato l'esame del provvedimento il 26 maggio 2026, per concluderlo, dopo l'approvazione di ulteriori emendamenti, il 4 giugno 2026. L'atto passa quindi al Senato della Repubblica per la seconda lettura.

l disegno di legge trasmesso alla Camera, originariamente di quattro articoli, a seguito delle modifiche apportate in prima lettura, risulta composto di cinque articoli, dedicati rispettivamente alle finalità e al procedimento per l'esercizio della delega, all'oggetto della delega, ai principi e criteri direttivi, alla clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, e alle disposizioni finanziarie.

Più precisamente, l'articolo 1, al comma 1, conferisce al Governo la delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile. La normativa deve rispettare gli obblighi europei e internazionali, le politiche di decarbonizzazione al 2050 ed è volta al conseguimento della sicurezza e indipendenza energetica dell'Italia, nonché al contenimento dei costi dei consumi energetici per gli utenti e alla promozione della competitività del sistema produttivo.

Il comma 2 regola la procedura di adozione dei decreti legislativi. In particolare essi sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con altri Ministeri competenti, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata, del parere del Consiglio di Stato e del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 3 prevede la possibilità di adottare interventi integrativi e correttivi entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della delega.

 

L'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa, demandando al Governo di prevedere:

  • un programma nazionale, finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile e (come specificato in sede referente) da fusione;
  • adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari ai fini della decarbonizzazione;
  • disposizioni di adeguamento alla disciplina dell'UE e degli accordi internazionali in materia;
  • la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale;
  • nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio di impianti di:

- produzione di energia nucleare, anche ai fini della produzione di idrogeno, e dei relativi sistemi di sicurezza;

- fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare;

- stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, nonché di impianti di smaltimento definitivo;

  • la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare anche per il settore navale e marittimo;
  • la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione;
  • le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione;
  • la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati;
  • modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri e altre figure professionali per lo sviluppo delle competenze necessarie;
  • il riordino della disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e controllo, anche valutando l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente, ferme restando le competenze del Comando dei carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica;
  • la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti;
  • la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile;
  • il coordinamento con le altre norme che regolano il mercato energetico.

 

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce i principi e criteri direttivi della delega legislativa. In particolare, per quel che riguarda il menzionato programma nazionale, si dispone che, nell'esercizio della delega, si proceda alla definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del predetto programma e che questo abbia ad oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile nel mix energetico italiano coerentemente con le finalità di perseguimento della strategia di decarbonizzazione e sicurezza degli approvvigionamenti, nonché dell'indipendenza energetica, onde raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica al 2050 e aumentare la competitività nazionale, e al fine di fornire la cornice, non vincolante, per orientare le proposte dei privati finalizzate a ottenere i titoli abilitativi ed esercitare le attività nel settore nucleare.

Sono poi dettati criteri generali relativi al perseguimento della sostenibilità ambientale, in accordo con il diritto sovranazionale, nella produzione di energia nucleare, nell'individuazione delle tipologie di impianti abilitabili e con riferimento alle migliori tecnologie utilizzabili per la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi.

Un altro gruppo di principi e criteri direttivi attiene ai procedimenti autorizzatori per l'installazione e l'esercizio degli impianti. Viene evidenziata la necessità di garantire processi autorizzatori che assicurino certezza del diritto, sicurezza, speditezza e siano ispirati alla semplificazione senza pregiudicare i livelli di sicurezza e garantendo le necessarie misure in termini di salvaguardie nucleari e non-proliferazione. In particolare si rende necessario individuare procedimenti abilitativi integrati di competenza del MASE, improntati al rispetto dei migliori standard internazionali, sia per la sperimentazione, costruzione ed esercizio degli impianti di produzione, sia per le attività di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per lo smantellamento degli impianti a fine vita, nel rispetto delle attribuzioni dell'Autorità per la sicurezza nucleare e nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Un gruppo di principi e criteri direttivi si concentra poi sulla sperimentazione sul territorio nazionale delle tecnologie nucleari avanzate e, conseguentemente, sulla tutela della sicurezza ambientale e paesaggistica, sulla valorizzazione del territorio, assieme alla più generale sicurezza nella gestione degli impianti (controlli di sicurezza, garanzie per i rischi connessi all'esercizio delle attività). Tra questi, ricordo che è stato aggiunto il principio e criterio direttivo secondo cui devono essere previsti strumenti di pianificazione energetica nazionale che comprendano gli scenari nucleari elaborati dal programma nazionale, distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Un ulteriore gruppo di principi e criteri direttivi si concentra sulla ricerca e innovazione, nonché sulla formazione degli operatori del settore.

Altri principi e criteri direttivi contengono disposizioni che riguardano il coinvolgimento di regioni ed enti locali, l'opportunità di informare adeguatamente i cittadini, la disciplina sanzionatoria, disposizioni economico-finanziarie e di coordinamento con le altre norme che regolano il mercato energetico. Tra questi, ricordo l'aggiunta del criterio direttivo secondo cui deve essere adottata una disciplina relativa alla localizzazione degli impianti di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito che contempli la possibilità di autocandidature e garantisca altresì la sottoposizione a nuove procedure di valutazione ambientale strategica degli eventuali strumenti di pianificazione.

Infine, il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce che nell'attuazione della delega siano abrogate le disposizioni oggetto di riassetto divenute incompatibili con le nuove previsioni, siano introdotte disposizioni di coordinamento per far sì che le disposizioni non abrogate o non modificate siano coerenti con il nuovo quadro normativo, e siano introdotte disposizioni transitorie e finali necessarie.

 

L'articolo 4 reca una clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

 

L'articolo 5 reca le norme di copertura. Per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnate al MASE (comma 1).

Per l'attuazione dei principi e criteri direttivi della delega concernenti la realizzazione di campagne informative a beneficio dei cittadini e delle specifiche popolazioni interessate dalla localizzazione degli impianti, è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 2).

Si prevede inoltre che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica. Nel caso in cui i decreti legislativi comportassero nuovi o maggiori oneri non coperti al proprio interno né mediante le risorse previste dal comma 1 e dagli accantonamenti dei fondi speciali di competenza del MASE, gli stessi potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie (comma 3).

È presente, infine, una clausola di neutralità finanziaria (comma 4).

Per maggiori approfondimenti sul contenuto del provvedimento e sul contesto in cui si iscrive, si rinvia al dossier del Servizio Studi. 

 

 

 

ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche