Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (convertito dalla legge 15 maggio 2025, n. 72) reca disposizioni urgenti in materia elettorale. Alcune di queste trovano applicazione esclusivamente per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025 disciplinando, in particolare, il prolungamento delle operazioni elettorali, la validità delle elezioni nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista e, per i soli referendum, il voto degli elettori 'fuori sede'. Intervengono, invece, a regime sulla normativa in materia altre disposizioni che riguardano: le modifiche ai requisiti e alle cause di preclusione per i componenti dell'ufficio elettorale di sezione; la soppressione della distinzione di genere nelle liste elettorali; le misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali; e l'introduzione della firma digitale per la sottoscrizione di liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa per grave impedimento fisico o perché nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge (A.C. 2362) il 13 maggio 2025.
Per approfondimenti si veda il dossier a cura dei Servizi Studi di Camera e Senato e lo Speciale elezioni 2025 del Ministero dell'interno.
Elezioni e referendum 2025
L'articolo 1, dispone il prolungamento delle operazioni di voto delle consultazioni elettorali e referendarie 2025 anche nella giornata di lunedì, oltre alla domenica.
Inoltre, disciplina il procedimento elettorale in caso di abbinamento di un turno di elezioni amministrative con le consultazioni referendarie.
Infine, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, vengono incrementati gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione. Tali oneri, complessivamente, sono quantificati in 2.596.046 euro per l'anno 2025.
Elezioni comunali
L'articolo 1-bis prevede che, limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, TUEL, siano eletti il candidato a sindaco collegato e tutti i candidati di una lista che risulta essere l'unica ammessa a condizione che abbia anche conseguito un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e che questi ultimi non siano in numero inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. In caso tali percentuali non siano raggiunte l'elezione è nulla.
Infine, si stabilisce che gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che non abbiano esercitato il diritto di voto, non siano considerati ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Elettori 'fuori sede'
L'articolo 2 consente in via sperimentale, limitatamente per le consultazioni elettorali e referendarie del 2025, la possibilità da parte degli elettori 'fuori sede' di esercitare il diritto di voto. La disposizione riguarda gli elettori che sono domiciliati temporaneamente per motivi di studio, lavoro o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dei referendum, in un comune italiano situato in una provincia diversa da quella di residenza.
Per l'esercizio del voto, l'elettore 'fuori sede' deve presentare domanda al comune di temporaneo domicilio il quale rilascerà l'attestazione di ammissione al voto, previa acquisizione da parte del comune di residenza della comunicazione circa il suo possesso del diritto di elettorato attivo, da esibire insieme al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale in sede di voto.
Al fine di consentire il voto agli elettori 'fuori sede' sono istituite sezioni elettorali speciali.
Si segnala, infine, che il comma 8-bis introduce la rilevazione sui dati rilevati in applicazione di tale disposizione che il Ministero dell'interno deve trasmettere alle Camere entro 180 giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie.
Gli oneri derivanti dall'attuazione di tale articolo sono quantificati in 3.153.860 euro per l'anno 2025.
Sottoscrizione delle liste di candidati mediante modalità digitale
L'articolo 4, recependo in sede legislativa quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 3/2025, consente all'elettore che si trovi in una certificata impossibilità ad appore la firma autografa la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale. La norma riguarda gli elettori affetti da un grave impedimento fisico derivante da cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gravità, ai sensi dell'articolo 55, secondo comma, del d.P.R. n. 361/1957 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e gli elettori che si trovino nelle condizioni di esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 1/2006, in quanto affetto da gravissima infermità tale che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile o in quanto affetto da gravi infermità e sia in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Altre disposizioni
L'articolo 1-ter eleva la soglia di età da settanta a settantacinque anni per l'attribuzione delle funzioni di componente dell'Ufficio elettorale di sezione. Si aggiunge, poi, un'ulteriore causa di preclusione che vale per i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale o locale.
L'articolo 2-bis, interviene sul d.P.R. n. 223 del 1967, in materia di elettorato attivo, sopprimendo la distinzione di genere delle liste elettorali e la previsione che per le donne coniugate o vedove dovesse risultare anche il cognome del marito. Si elimina, inoltre, anche la distinzione per uomini e donne degli elenchi compilati dal sindaco di giovani neo-elettori.
L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno destinato al potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema informativo elettorale (SIEL) e al quale è assegnata una dotazione pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027. Si dispone, inoltre, che a decorrere dal 1° ottobre 2025 la dotazione organica del Ministero dell'interno sia incrementata di una unità dirigenziale di seconda fascia ed è autorizzata la relativa spesa di 44.942 euro per il 2025 e 179.768 annui a decorrere dal 2026.