tema 12 novembre 2024
Studi - Istituzioni Abrogazione di norme prerepubblicane (1861-1946)

È stato approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati il disegno di legge A.C. 1168-A e abb. di iniziativa governativa che dispone l'abrogazione di numerose norme risalenti all'epoca prerepubblicana (1861-1946). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

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Il disegno di legge consta di 2 articoli e di 12 allegati, recanti l'elenco degli atti prerepubblicani da abrogare.

 

L'articolo 1, comma 1, reca l'abrogazione dei regi decreti indicati negli allegati A, B, C e D.

In particolare:

  • l'allegato A è relativo ai regi decreti del periodo 1861-1870;
  • l'allegato B contiene i regi decreti del periodo 1871-1890 e alcune integrazioni relative agli anni 1862, 1864, 1866, 1867 e 1869;
  • nell'allegato C sono contenuti i regi decreti del periodo 1891-1920;
  • l'allegato D contiene i regi decreti[ del periodo 1921-1946 nonché integrazioni relative all'anno 1910.

Il comma 2 abroga gli atti normativi, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N.

In particolare:

  • l'allegato E contiene le leggi prerepubblicane (anni 1861-1946);
  • nell'allegato F sono contenuti i regi decreti-legge;
  • l'allegato G è relativo ai regi decreti legislativi;
  • l'allegato H contiene i decreti luogotenenziali (anni 1915-1918);
  • nell'allegato I sono contenuti i decreti luogotenenziali (anni 1919-1946);
  • l'allegato L indica i decreti legislativi luogotenenziali e i decreti-legge luogotenenziali;
  • l'allegato M contiene un decreto del Capo del Governo;
  • nell'allegato N sono contenuti i decreti del Duce del fascismo, Capo del Governo.

Il comma 3 conferma gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti abrogati. Tale riferimento, come confermato nell'Analisi di impatto della regolamentazione, sembrerebbe doversi intendere come alle disposizioni "ad oggi" prive di contenuto normativo, ossia a quelle che hanno ormai esaurito il loro carattere dispositivo, ferma restando la validità degli effetti prodotti nel tempo durante la loro vigenza e, conseguentemente, dei provvedimenti adottati sulla base di tali norme.

 

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per approfondimenti si rinvia al dossier predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati.

ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2024
 
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