provvedimento 18 giugno 2026
Studi - Cultura Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

Nella seduta del 7 luglio 2026, la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario" (A.C. 2735). Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica è stato approvato in prima lettura dal Senato il 9 dicembre 2025 (A.S. 1518ed è stato trasmesso, nella medesima data, alla Camera dei deputati per il prosieguo dell'iter parlamentare. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2026, divenendo la legge n. 129.

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La legge n. 129 del 2026 si compone di 4 articoli, e reca disposizioni per la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

Nello specifico, l'articolo 1, al comma 1, prevede che – in luogo dell'attuale abilitazione scientifica nazionale - l'ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato è condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN. I requisiti sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni. Si prevede che, nella fissazione dei requisiti, siano tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonché il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca. Il possesso degli stessi è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal già citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Il comma 2 introduce una nuova disciplina in materia di composizione delle liste per la formazione delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato.

Il comma 3 modifica alcuni criteri relativi alla disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.

Il comma 4 modifica la disciplina relativa alla procedura di selezione dei ricercatori a tempo determinato.

Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste delle commissioni giudicatrici, delle cause di esclusione dalle medesime liste e delle modalità per lo svolgimento dei sorteggi dei componenti esterni delle stesse commissioni.

Il comma 6 disciplina le condizioni e i limiti per la chiamata diretta di professori di prima e di seconda fascia da parte della Libera università di Bolzano, limitatamente alla copertura di posti correlati ad insegnamenti in lingua tedesca.

Il comma 7 apporta modifiche di coordinamento alla legge n. 240 del 2010.

L'articolo 2, al comma 1, introduce misure volte ad incentivare le procedure di mobilità interuniversitaria e internazionale dei docenti e ricercatori universitari. Anzitutto, la norma prevede l'introduzione di una nuova procedura di mobilità orizzontale, in aggiunta alle altre, che contempla il trasferimento unidirezionale di docenti e ricercatori ad altra sede universitaria, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità-economico finanziaria da parte dell'università che dispone la chiamata. Prevede, inoltre, che il Ministro definisca specifici interventi per incentivare i trasferimenti, nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di reclutamento.

Il comma 2 esclude dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per le università gli eventuali interventi che il Ministero dovesse predisporre al fine di incentivare le chiamate di studiosi dall'estero o di chiara fama.

L'articolo 3 detta le disposizioni transitorie e finali necessarie a garantire, durante il regime transitorio, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa concernente la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento di docenti e ricercatori universitari, la continuità delle procedure di abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e di quelle di reclutamento in corso all'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026
 
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