tema 4 maggio 2026
Studi - Cultura Università e ricerca: governance e risorse
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Il quadro costituzionale entro cui si colloca l'azione del Ministero dell'università e della ricerca è definito, anzitutto, da tre disposizioni fondamentali della Carta, ciascuna espressione di un distinto valore: l'articolo 9, che pone a fondamento dell'ordinamento la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica; l'articolo 33, che garantisce la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento, nonché il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalla legge, alle istituzioni di alta cultura, alle università e alle accademie; l'articolo 34, che assicura ai capaci e meritevoli il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico attraverso l'erogazione di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze.

Nell'enumerare tali valori, la Costituzione disegna un sistema articolato intorno a tre assi concettuali connessi: la promozione della ricerca e della cultura, la libertà e l'autonomia del sistema della formazione superiore, e l'effettività del diritto allo studio e alla formazione, elementi che si integrano vicendevolmente, definendo l'ambito entro cui si muove l'azione pubblica nel settore.

Da questa triade di valori emergono altresì i soggetti che la Costituzione chiama a tradurre tali valori in azione concreta. Le università e le istituzioni di alta formazione agiscono in autonomia ma nell'ambito delle leggi dello Stato; lo Stato fissa i princìpi generali, programma, finanzia e valuta; le regioni concorrono, nei limiti della legislazione concorrente, alla promozione e al sostegno del sistema della ricerca e della formazione. Il soggetto istituzionale che svolge il ruolo di coordinamento del sistema è il Ministero dell'università e della ricerca.

Dal punto di vista del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, stabilito dalla Costituzione, le norme generali sull'istruzione rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n). Rientrano invece nella legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma) l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale, nonché la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi. In tali materie spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali della materia cui sono tenute a conformarsi le regioni nello svolgimento della propria attività.

Completa il quadro l'articolo 116, comma 3, della Costituzione, in materia di regionalismo differenziato, il quale prevede comunque la possibilità per le Regioni di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per quanto riguarda le norme generali sull'istruzione.

Con riferimento, invece, alla potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione, essa spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni, e alle regioni in ogni altra materia.

ultimo aggiornamento: 4 maggio 2026

La struttura e i compiti del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) sono disciplinati dal decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, che ha separato le competenze in materia di istruzione universitaria e di ricerca da quelle in materia di istruzione scolastica, assegnandole a un ministero distinto.

 

In origine, il Ministero è stato istituito dalla legge n. 168 del 1989, come Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ( MURST), con la funzione di promuovere l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo sviluppo dell'università e degli enti di istruzione superiore di grado universitario, ai sensi del dettato costituzionale (articoli 9, 33 e 34).
Con il d.lgs. n. 300 del 1999 – che ha riformato la struttura e i compiti dei ministeri – sono state accorpate in un'unica istituzione le competenze in materia di "education": il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ( MIUR), in precedenza ripartite tra il Ministero dell'Istruzione Pubblica e il MURST. Con l'eccezione del periodo 2006-2008, tale unificazione ha poi perdurato fino alla XVIII legislatura, nel corso della quale, con il decreto-legge n. 1 del 2020, il MIUR è stato soppresso e sono stati istituiti gli attuali Ministero dell'istruzione (successivamente ridenominato Ministero dell'istruzione e del merito con il decreto-legge n. 173 del 2022) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR). A quest'ultimo è dedicato il nuovo Capo XI- bis (articoli 51- bis, 51- ter e 51 quater) del decreto legislativo n. 300 del 1999, aggiunto dal citato decreto-legge n. 1 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2023, dall' articolo 7-bis, comma 6 del decreto-legge n. 71 del 2024 e dall' articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2025.

 

Le funzioni del MUR

 

Ai sensi dell'articolo 51-bis, comma 1, al Ministero dell'università e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM). Secondo quanto previsto dall'articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, fatta esplicitamente salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni AFAM,  il MUR svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

  • compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;
  • programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca non strumentali;
  • valorizzazione del merito e diritto allo studio;
  • accreditamento e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • attuazione delle norme europee e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  • coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali;
  • completamento dell'autonomia universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale;
  • razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria e accademica;
  • partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione;
  • valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca, nonché nelle AFAM;
  • coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
  • sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;
  • cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); 
  • congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);
  • cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo e internazionale;
  • promozione e sostegno della ricerca delle imprese;
  • finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC);
  • programmi operativi nazionali finanziati dall'Unione europea;
  • finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica;
  • supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;
  • promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM;
  • altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

 

In sintesi, pertanto, l'attività del MUR si esplica nell'ambito di due macro-settori: la formazione superiore e la ricerca.

Per quanto riguarda la formazione superiore, il Ministero svolge compiti di programmazione degli interventi e di finanziamento delle università e delle istituzioni AFAM, si impegna nel garantire l'effettività del diritto allo studio, agisce sulla valorizzazione del merito, sull'accreditamento e sulla valutazione universitaria e si adopera per l'integrazione internazionale del sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. In tale contesto, tiene i rapporti con l'ANVUR, esercita funzioni di vigilanza, insieme al Ministero dell'Istruzione, sull'INVALSI e sull'INDIRE.

Con specifico riferimento alla ricerca scientifica e tecnologica, il MUR, come si è detto, promuove, programma e coordina la ricerca a livello nazionale, europeo ed internazionale, in collaborazione con altri ministeri e con le regioni. I centri istituzionali preposti all'attività di ricerca scientifica sono individuati nelle università, negli enti pubblici di ricerca e negli enti privati di ricerca.

 

L'organizzazione del MUR

 

Ai sensi dell'articolo 51-quater, il Ministero dell'università e della ricerca si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a nove, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter.

Il Ministero è stato recentemente oggetto di una riorganizzazione: il vigente assetto organizzativo è definito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2025 (di seguito richiamato come "regolamento"), entrato in vigore il 17 maggio 2025, che ha sostituito il precedente regolamento di organizzazione adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164.

La dotazione organica del Ministero, riportata in allegato al nuovo regolamento, prevede una dotazione di 56 unità di personale dirigenziale (di cui: 10 dirigenti di prima fascia, esclusa la posizione di prima fascia prevista, per gli uffici di diretta collaborazione, per gli anni 2021-2027, dall'articolo 64, comma 6-ter del decreto-legge n. 77 del 2021; 46 dirigenti di seconda fascia, comprese le 6 unità di personale dirigenziale di livello non generale da destinarsi agli uffici di diretta collaborazione del Ministro) e di 518 unità di personale non dirigenziale (di cui 359 unità per l'area funzionari, 144 per l'area assistenti e 15 per l'area degli operatori), per un totale complessivo di 574 unità.

 

Si ricorda che l' articolo 17 della legge n. 400 del 1988 – che disciplina la potestà regolamentare del Governo - dispone, al comma 4- bis, che  l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con  regolamento, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
-    riordino degli  uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
-    individuazione degli  uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
-    previsione di strumenti di  verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
-    indicazione e revisione periodica della consistenza delle  piante organiche;
-    previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle  unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
I regolamenti in questione sono adottati ai sensi del  comma 2 del medesimo articolo 17, e cioè con  decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il  Consiglio di Stato e previo parere delle  Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

 

La riforma del 2025 ha apportato significative modifiche alla struttura del Ministero, sia sul versante dell'articolazione delle direzioni generali, sia nella ridefinizione delle funzioni del Segretariato generale, ed è la diretta conseguenza delle modifiche apportate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2023 agli articoli 51-ter e 51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che, come anticipato, definiscono le aree funzionali e l'ordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito dell'organizzazione del Governo.

In particolare, il citato articolo 9 ha proceduto all'integrazione all'interno del Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente aumento del numero di uffici dirigenziali generali, delle seguenti strutture:

- la Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario;

- la Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.

Rispetto al precedente regolamento, la novità principale, come si è detto, è costituita dalla ristrutturazione dell'elenco delle direzioni generali, che sono aumentate da cinque a otto, e delle competenze ad esse attribuite.

 

Per maggiori approfondimenti sui contenuti del nuovo regolamento, e per un confronto con la precedente organizzazione del Ministero, si rimanda al dossier di commento del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2025. Inoltre, per una disamina dell'articolazione degli uffici del Ministero precedente alla modifica ad opera del citato decreto, si rinvia all'apposita sezione presente sul sito del MUR.

 

L'articolo 11 del nuovo regolamento ha previsto che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvedesse, entro sessanta giorni, sentiti il Segretario generale, i direttori generali interessati e le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare. In attuazione di tale disposizione è stato recentemente adottato il decreto ministeriale n. 196 del 6 marzo 2026.

ultimo aggiornamento: 4 maggio 2026

Ai sensi del nuovo regolamento, dunque, il Ministero si articola nelle seguenti direzioni generali:

  • Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore;
  • Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • Direzione generale del diritto allo studio;
  • Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica;
  • Direzione generale dell'internazionalizzazione;
  • Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria;
  • Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;
  • Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione.

Come anticipato, le direzioni generali, rispetto al precedente assetto, sono aumentate da cinque a otto, coordinate da un Segretario generale.

 

Il Segretariato generale

 

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretariato generale costituisce l'unità organizzativa di primo livello del Ministero, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e il raccordo dell'attività delle direzioni generali, vigilando sulla loro efficienza e rendimento.

Al Segretariato generale (ai sensi dell'articolo 2 del regolamento) è affidato il compito di provvedere all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi, dei programmi e degli atti di alta amministrazione di competenza del Ministro, nonché la relativa attuazione, e di proporre le linee generali dell'organizzazione dell'amministrazione. Il Segretariato coordina altresì i rapporti con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e con le altre autorità, agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero. Il segretariato generale costituisce altresì il centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: è dunque responsabile della realizzazione di programmi di spesa, come le direzioni generali.

Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento, da parte del Segretario generale, delle funzioni di coordinamento e vigilanza, si prevede che i dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero, esercitino le attività programmatiche e i poteri di spesa connessi ai programmi di cui hanno la titolarità, previa comunicazione al segretario generale.

 

Il segretariato generale si articola in 2 uffici dirigenziali di livello non generale (cui si aggiungono 2 incarichi di consulenza e studi), che sono i seguenti:

Ufficio I - Coordinamento, programmazione strategica e performance;

Ufficio II - Supporto alle policy e coordinamento statistico; analisi di impatto delle politiche ministeriali.

Per la lista delle funzioni specifiche assegnate a tali uffici si consulti l'Allegato 2 del decreto ministeriale n. 196 del 6 marzo 2026.

 

 

Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore

 

La Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore (articolo 3 del regolamento) ha il compito di promuovere e valutare la sostenibilità del sistema della formazione superiore (in termini di attività didattica, di ricerca e di terza missione, in relazione alle risorse finanziarie pubbliche disponibili e tenendo conto della capacità di attrarre risorse nazionali e internazionali) e svolge funzioni di finanziamento del sistema universitario e AFAM, nonché di finanziamento degli interventi di investimento, anche nel settore dell'edilizia e delle altre risorse strumentali. La direzione si occupa anche di valutare gli impatti del finanziamento pubblico, e in particolare modo dei fondi nazionali e europei, compreso il PNRR, sulla comunità scientifica e territoriale di riferimento. Altre funzioni riguardano: la programmazione degli obiettivi pluriennali della formazione superiore; i controlli sulle istituzioni della formazione superiore e sui consorzi universitari, compreso il monitoraggio dei bilanci; il coordinamento delle attività dirette all'attuazione della contabilità economico-patrimoniale; il coordinamento dell'attività dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo delle istituzioni e dei consorzi stessi; l'istruttoria dei procedimenti per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Si segnala che alcune delle funzioni attribuite alla predetta Direzione generale riguardano competenze che nel regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 erano attribuite alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, dalla quale la Direzione in commento è stata dunque costituita "per gemmazione".

 

La direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali di livello non generale, che sono i seguenti:

Ufficio I - Coordinamento di direzione e liquidazioni; gestione contenzioso;

Ufficio II - Programmazione e valutazione del sistema della formazione superiore;

Ufficio III - Gestione delle risorse finanziarie;

Ufficio IV - Sostenibilità del sistema della formazione superiore.

Per la lista delle funzioni specifiche assegnate a tali uffici si consulti l'Allegato 2 del decreto ministeriale n. 196 del 6 marzo 2026.

 

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

 

La Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle AFAM (articolo 4 del regolamento) si occupa della regolazione, del coordinamento e della gestione di aspetti essenziali del sistema della formazione superiore. In particolare, cura l'istituzione e l'accreditamento delle università, delle istituzioni AFAM e di ogni altra istituzione della formazione superiore, esercita il controllo su statuti, ordinamenti didattici e regolamenti, segue l'istruttoria per la nomina dei rettori e per la designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali, e mantiene i rapporti con organismi come ANVUR, CNAM e CUN. Inoltre, gestisce le procedure nazionali di reclutamento dei docenti universitari e, per il settore AFAM, si occupa della programmazione, del reclutamento e delle carriere del personale docente e tecnico-amministrativo, nonché dell'applicazione delle norme sullo stato giuridico, sulla mobilità, sulla disciplina, sul trattamento economico e sulle relazioni sindacali. Alla Direzione competono anche l'accreditamento dei corsi di studio, il riconoscimento delle scuole superiori di mediazione linguistica e dei relativi corsi, l'istruttoria per il conferimento dei titoli universitari ad honorem, l'attuazione di indirizzi e strategie relativi alla formazione superiore in ambito medico e sanitario, e alla promozione artistica nel settore AFAM.

 

La direzione generale si articola in 5 uffici dirigenziali di livello non generale, che sono i seguenti:

Ufficio I - Coordinamento di direzione; assetti istituzionali della formazione superiore;

Ufficio II - Accreditamento e didattica delle Università;

Ufficio III - Accreditamento e didattica delle Istituzioni AFAM;

Ufficio IV - Reclutamento, stato giuridico ed economico del personale universitario;

Ufficio V - Reclutamento e stato giuridico ed economico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Per la lista delle funzioni specifiche assegnate a tali uffici si consulti l'Allegato 2 del decreto ministeriale n. 196 del 6 marzo 2026.

 

Direzione generale del diritto allo studio

 

La Direzione generale del diritto allo studio (articolo 5 del regolamento) si occupa di programmare e garantire l'accesso degli studenti alla formazione superiore, svolgendo le seguenti funzioni: definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari a numero programmato; garanzia del diritto allo studio; attuazione delle norme in materia di alloggi universitari; valorizzazione del merito degli studenti; accreditamento dei collegi universitari e di residenze universitarie; attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia di sport universitario; di servizi orientamento, tirocini e inserimento lavorativo. Inoltre, supporta alcuni organi consultivi del sistema universitario e AFAM, cura i rapporti con l'ANVUR per le materie di competenza e assicura il raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito per la formazione degli insegnanti e i relativi corsi di studio.

 

La direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali di livello non generale, che sono i seguenti:

Ufficio I - Coordinamento di direzione; supporto agli organi consultivi e di valutazione;

Ufficio II - Studenti e diritto allo studio;

Ufficio III - Accesso programmato;

Ufficio IV - Alloggi, residenze e collegi universitari di merito.

Per la lista delle funzioni specifiche assegnate a tali uffici si consulti l'Allegato 2 del decreto ministeriale n. 196 del 6 marzo 2026.

 

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e dell'innovazione tecnologica

 

La Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e dell'innovazione tecnologica (articolo 6 del regolamento) si occupa di promuovere, programmare e incentivare la ricerca, sostenere i ricercatori e i tecnologi valorizzandone le carriere e promuove l'accesso, con uguali opportunità, ai finanziamenti nazionali per la ricerca da parte di persone o gruppi svantaggiati. Si occupa altresì di predisporre, gestire e certificare i programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore, cofinanziati dai fondi europei, nonché di coordinare la partecipazione italiana a programmi nazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali. Inoltre, coordina i rapporti con Ministeri, Regioni ed enti del settore, vigila sugli enti pubblici e privati di ricerca, gestisce fondi e accordi di finanziamento, favorisce il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca, e sostiene la competitività del sistema produttivo attraverso lo sviluppo di innovazioni strategiche, come intelligenza artificiale, tecnologie digitali e transizione verde. Supporta, vigila e finanzia (insieme al Ministero dell'istruzione e del merito) gli istituti INVALSI e INDIRE, coordina il programma nazionale per la ricerca (PNR) e la partecipazione degli enti pubblici di ricerca ai consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (ERIC).

 

La direzione generale si articola in 6 uffici dirigenziali di livello non generale, che sono i seguenti:

Ufficio I - Coordinamento di direzione, bilancio e contabilità;

Ufficio II - Promozione, programmazione e incentivazione della ricerca nelle imprese e nei soggetti pubblici e privati;

Ufficio III - Promozione, programmazione e incentivazione della ricerca pubblica e delle carriere dei ricercatori;

Ufficio IV - Programmi operativi nazionali e Programmi rientranti nella politica di coesione;

Ufficio V - Programmazione, finanziamento e vigilanza degli enti e delle istituzioni pubbliche di ricerca e degli organismi di ricerca;

Ufficio VI - Coordinamento, vigilanza e finanziamento di agenzie, consorzi, fondazioni e enti di ricerca privati.

Per la lista delle funzioni specifiche assegnate a tali uffici si consulti l'Allegato 2 del decreto ministeriale n. 196 del 6 marzo 2026.

 

Direzione generale dell'internazionalizzazione

 

La Direzione generale dell'internazionalizzazione (articolo 7 del regolamento) si occupa di promuovere l'integrazione internazionale e l'armonizzazione europea del sistema della formazione superiore e della ricerca, curando i rapporti con l'Unione europea e con gli organismi europei e internazionali, e partecipando e finanziando le organizzazioni internazionali impegnate nella ricerca scientifica. Svolge inoltre il monitoraggio della normativa dell'Unione europea in materia di formazione superiore e ricerca, partecipando alla fase ascendente dei procedimenti normativi dell'Unione europea. Cura il riconoscimento e l'uso dei titoli accademici esteri, dei titoli accademici italiani per l'uso all'estero e dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero, promuovendo i programmi internazionali di mobilità e la definizione dei protocolli bilaterali in materia di formazione superiore e ricerca, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si occupa inoltre di promuovere la lingua italiana, l'attuazione del Piano Mattei e l'accreditamento delle università estere.

 

La direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali di livello non generale, che sono i seguenti:

Ufficio I - Coordinamento di direzione; riconoscimento percorsi accademici esteri e convenzioni internazionali sui titoli di studio;

Ufficio II - Internazionalizzazione della formazione superiore;

Ufficio III - Internazionalizzazione della ricerca;

Ufficio IV - Promozione del sistema della ricerca e della formazione superiore nel mondo; Piano Mattei.

Per la lista delle funzioni specifiche assegnate a tali uffici si consulti l'Allegato 2 del decreto ministeriale n. 196 del 6 marzo 2026.

 

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

 

La Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria (articolo 8 del regolamento) si occupa della programmazione, del coordinamento e dell'accreditamento della formazione successiva alla laurea, nell'area sanitaria. In particolare, supporta le attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, segue l'accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie, anche di area sanitaria, e dei relativi corsi e delle scuole di psicoterapia. Cura i rapporti con il Ministero della salute e con le regioni, definisce le procedure di accesso alle scuole di specializzazione e gestisce gli esami di Stato e le procedure per l'accesso all'esercizio professionale. Si occupa inoltre dell'accreditamento dei dottorati di ricerca delle università e delle istituzioni AFAM e del coordinamento degli adempimenti ministeriali riguardanti i master.

 

Per quanto riguarda i citati osservatori, si segnala che, l' articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 demanda all' Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica il compito di determinare gli  standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione. L' articolo 44 del medesimo decreto legislativo prevede che, nelle regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione, siano istituiti gli Osservatori regionali, con il compito di definire i criteri per la rotazione dei medici in formazione tra le strutture inserite nella rete formativa, di verificare lo  standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica, nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, nonché lo  standard del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie.
In merito, invece, all' Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009 e ricostituito con  decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 14 aprile 2021, n. 370, si ricorda che, esso ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale appena citato,  formula proposte e pareri in ordine alla definizione di: linee di indirizzo per l'elaborazione di requisiti d'idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici, per l'accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere per la formazione delle figure professionali infermieristiche, tecniche, ostetriche, della riabilitazione, della prevenzione; linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa tra le Regioni e le Università per l'espletamento dei corsi di formazione del personale citato in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate; criteri e modalità per assicurare la qualità e la formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea; criteri e modalità per lo svolgimento del monitoraggio de risultati della formazione delle figure professionali dell'area sanitaria.

 

La direzione generale si articola in 3 uffici dirigenziali di livello non generale, che sono i seguenti:

Ufficio I - Coordinamento di direzione; digitalizzazione ed innovazione dei percorsi post-lauream Scuole di psicoterapia;

Ufficio II - Scuole di specializzazione;

Ufficio III - Dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni.

Per la lista delle funzioni specifiche assegnate a tali uffici si consulti l'Allegato 2 del decreto ministeriale n. 196 del 6 marzo 2026.

 

Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

 

La Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca (articolo 9 del regolamento) definisce, coordina e gestisce i processi di valutazione, monitoraggio e finanziamento della ricerca. Nello specifico, definisce le procedure criteri per la selezione e valutazione dei progetti di ricerca, in raccordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) e con le competenze e le attività delle altre direzioni generali; definisce e attua, insieme al CNVR e all'ANVUR, le procedure e i criteri per la valutazione dell'impatto, scientifico-tecnologico e socioeconomico, dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero, dalle istituzioni della formazione superiore e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero;  nomina i revisori e i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi definitivi dal CNVR e definisce le procedure e i criteri per la formazione degli elenchi di revisori nazionali e internazionali; definisce procedure e criteri di monitoraggio dei progetti di ricerca, in raccordo con il CNVR e con le altre direzioni generali. Inoltre, gestisce l'Anagrafe nazionale delle ricerche, raccoglie e analizza i dati e le migliori pratiche in materia di ricerca, gestisce il Fondo integrativo speciale per la ricerca e sostiene la diffusione della cultura scientifica, nonché specifici programmi di ricerca innovativa (quali il Programma nazionale ricerche aerospaziali (PRORA), e la ricerca in Artico e Antartide), e definisce le misure relative alla sicurezza della ricerca.

 

La direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali di livello non generale, che sono i seguenti:

Ufficio I - Coordinamento di direzione e delle attività di valutazione;

Ufficio II - Valutazione dei progetti di ricerca ed incentivazione delle iniziative dei ricercatori;

Ufficio III - Monitoraggio e valutazione di impatto e di sicurezza dei progetti di ricerca;

Ufficio IV - Valutazione e finanziamento dei programmi speciali.

Per la lista delle funzioni specifiche assegnate a tali uffici si consulti l'Allegato 2 del decreto ministeriale n. 196 del 6 marzo 2026.

 

Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione

 

La Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione (articolo 10 del regolamento) si occupa dell'amministrazione e della gestione del personale del Ministero, cura il profilo della politica finanziaria (predisponendo anche lo stato di previsione del Ministero), analizza e monitora i dati gestionali, e l'andamento della spesa. Gestisce i servizi amministrativi e tecnologici, i sistemi informativi (curando altresì i rapporti con AgID). Inoltre, gestisce l'infrastruttura del sito istituzionale del Ministero, cura la comunicazione istituzionale, i rapporti con il pubblico e con gli organi di informazione, la raccolta e gestione di dati e anagrafi del settore universitario e della ricerca, nonché gli adempimenti in materia di trasparenza e protezione dei dati personali.

 

La direzione generale si articola in 6 uffici dirigenziali di livello non generale, che sono i seguenti:

Ufficio I - Coordinamento di direzione; gestione del personale e formazione;

Ufficio II - Bilancio e contenzioso; trasparenza, anticorruzione, welfare e rapporti con CUG e OPI;

Ufficio III - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza;

Ufficio IV - Contratti e servizi generali;

Ufficio V - Pianificazione strategica dei servizi IT, ufficio statistica, gestione infrastruttura, rete e sicurezza;

Ufficio VI - Coordinamento e pianificazione attività di comunicazione.

Per la lista delle funzioni specifiche assegnate a tali uffici si consulti l'Allegato 2 del decreto ministeriale n. 196 del 6 marzo 2026.

ultimo aggiornamento: 4 maggio 2026

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 165 del 2020 reca il regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del MUR e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Tale regolamento è stato da ultimo modificato ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 2025.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 165 del 2020, il Ministro dell'università e della ricerca è l'organo di direzione politica ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, avvalendosi degli Uffici di diretta collaborazione. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti a loro delegati dal Ministro con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 2 del citato regolamento elenca gli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione (ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), e i cui titolari sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento.

 

Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro i seguenti:

  • l'Ufficio di Gabinetto (articolo 3 del regolamento), presso cui opera il Capo di Gabinetto, che coordina gli uffici di diretta collaborazione, assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro e cura gli affari la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza, nonché i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Capo di Gabinetto è nominato dal ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni oppure fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera inoltre il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e europeo, in raccordo con i competenti uffici del Ministero, e promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali.
  • l'Ufficio legislativo (articolo 6 del regolamento), che cura l'attività normativa nelle materie di competenza del Ministero; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura il raccordo permanente con l'attività legislativa del Parlamento, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le autorità amministrative indipendenti, con le conferenze Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato. Supporta inoltre gli Uffici competenti in relazione al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale e cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, Infine cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e i sottosegretari di Stato. Il Ministro nomina un capo dell'Ufficio legislativo fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati e altri soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa.
  • l'Ufficio stampa (articolo 7 del regolamento), che tiene i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali, effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna. Il Ministro nomina il Capo dell'Ufficio stampa tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria. Il Ministro può nominare anche un portavoce che curi i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Ove autorizzato dal Ministro, il capo dell'Ufficio stampa svolge anche le predette funzioni di portavoce;
  • la Segreteria del Ministro (articolo 4 del regolamento), che svolge attività di supporto ai compiti del Ministro, provvede al coordinamento dei suoi impegni, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della segreteria che, come il segretario particolare, è nominato dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria. Tali incarichi sono cumulabili anche in capo ad un unico soggetto;
  • la Segreteria tecnica del Ministro (articolo 5 del regolamento), che assicura il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ed è coordinata da un Capo della segreteria scelto fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero;
  • le Segreterie dei Sottosegretari di Stato (articolo 8 del regolamento), che svolgono attività di supporto ai compiti delegati dal Ministro ai sottosegretari medesimi. I capi segreteria e i segretari particolari dei sottosegretari di Stato sono nominati dal Ministro, su proposta dei sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

 

Presso il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione opera altresì l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), istituito in applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso. Presso l'OIV opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance.

 

Per quanto riguarda il personale degli Uffici di diretta collaborazione, l'articolo 9 del regolamento di organizzazione prevede contingente complessivo di 61 unità, incrementabili di 15 unità per ciascun anno dal 2021 al 2027. Entro tale limite il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 2025 ha aggiunto la previsione per cui può essere prevista anche l'assegnazione del personale di altre amministrazioni, a qualsiasi titolo, alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro che, svolgendo un servizio istituzionale, mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza oneri di rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima.

Nell'ambito del contingente numerico complessivo, sono comprese 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. È inoltre previsto un posto di funzione dirigenziale generale aggiuntivo, alle dirette dipendenze del capo di gabinetto, per ciascun anno dal 2021 al 2027.

Il Ministro può avvalersi di collaboratori esterni con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a 20, e di esperti o consulenti di alta professionalità, fino a ulteriori 20 unità, anche a titolo gratuito. Questi incarichi durano fino alla permanenza in carica del Ministro e sono aggiuntivi rispetto al contingente base. Il medesimo articolo 9 precisa inoltre le posizioni di capo di gabinetto, capo dell'Ufficio legislativo, capo dell'Ufficio stampa, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capo della segreteria tecnica del Ministro, consigliere diplomatico del Ministro, capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato nonché le posizioni dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, sono escluse dal conteggio del contingente massimo.

Per quanto attiene allo stato giuridico del personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, esso è collocato in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita. L'assegnazione del personale e delle risorse tra i vari Uffici è disposta dal capo di gabinetto.

ultimo aggiornamento: 4 maggio 2026

Il MUR si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione di vari organismi consultivi, rappresentativi e di coordinamento.

Dal punto di vista della tipologia e del settore di riferimento, gli organi ausiliari del MUR possono essere ricondotti a tre grandi aree. Nello specifico, fra gli organi ausiliari del sistema universitario si rinvengono: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), e il Convegno dei Direttori generali delle amministrazioni universitarie (CODAU). Per quanto riguarda il settore della ricerca, è importante menzionare il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). La terza area è quella dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il cui organo di riferimento è il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).

 

L'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)

 

L'ANVUR è l'ente pubblico incaricato della valutazione della qualità del sistema universitario e della ricerca, con competenze rilevanti anche ai fini dell'accreditamento e della distribuzione delle risorse pubbliche. È ente dotato di personalità giuridica propria, collocato sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, ma configurato come autonomo sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile, al fine di garantirne la terzietà e l'imparzialità di valutazione. L'ANVUR è stata istituita dall'articolo 2, commi 138-140, del decreto-legge n. 262 del 2006. È divenuta operativa nel 2010, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 (recante il regolamento concernente la struttura, il funzionamento e la governance dell'ente), ed ha ereditato le funzioni precedentemente esercitate da due enti distinti, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

Da ultimo, il decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 2026, ha modificato il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.

Quanto alla governance dell'Agenzia, sono organi della stessa, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 2026, il Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore generale, il Comitato consultivo ed il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente resta in carica quattro anni e non è rinnovabile, mentre i componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente e i componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

L'articolo 7 del regolamento stabilisce che il Presidente viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Egli ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.

L'articolo 8 del regolamento, nel denominare «Consiglio direttivo» quello che l'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006 indica come organismo direttivo, prevede nel dettaglio – per quanto qui interessa – che:

a)        il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione;

b)        esso è costituito dal Presidente e da quattro componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari;

c)        riprendendo quanto previsto dalla fonte primaria, i componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. Esso è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ed è costituito da tre componenti: uno designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di Presidente.

Il Direttore generale, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

Infine, l'articolo 11 del regolamento prevede che il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, fornisca pareri e formuli proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione. Il comitato è composto da nove membri che restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il suo funzionamento, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in tre aree, e l'assetto organizzativo interno è definito con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, indipendenza, imparzialità, professionalità, trasparenza, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità degli atti. Essa sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca. Nello specifico, essa valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, se richiesta dal Ministero, di valorizzazione della conoscenza, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

L'Agenzia definisce, inoltre, criteri e metodologie per la valutazione delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. Al riguardo, si ricorda il decreto legislativo n. 19 del 2012, che ha introdotto il sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione dei risultati della ricerca.

L'ANVUR esercita altresì funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori. Valuta, su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività didattiche, di ricerca e di innovazione.

I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

 

Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

 

Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è disciplinato dalla legge n. 18 del 2006. È organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

- fino a 42 professori e ricercatori eletti in rappresentanza di fino a 14 aree di settori scientifico-disciplinari determinate con decreto ministeriale (per ciascuna area sono eletti un professore di I fascia, un professore di II fascia e un ricercatore);

- 8 studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

- 3 membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

- 3 membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

- 1 membro designato, tra i propri componenti, dall'Interconferenza nazionale dei dipartimenti – coordinamento delle conferenze di direttori, presidi e responsabili di strutture universitarie;

- 1 membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e durano in carica quattro anni. I componenti elettivi non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.

Ove, nel corso del mandato (salvo che nell'ultimo anno), i componenti perdano o vedano modificato lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario.

Durante il mandato, i componenti con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici nelle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori.

Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori di I fascia elettivi.

Quanto alle competenze, il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'università e della ricerca sugli obiettivi della programmazione universitaria, sui criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università, sui criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, sui regolamenti didattici di ateneo, sui settori scientifico-disciplinari, sui principali decreti ministeriali, sugli atti delle commissioni nelle procedure di reclutamento di professori e ricercatori, oltreché su ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporgli.

La composizione attuale del collegio è consultabile a questo link.

L'elenco dei decreti ministeriali di nomina è reperibile a questo link.

 

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)

 

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) è un'associazione non riconosciuta con funzioni consultive, propositive e di raccordo del sistema universitario. Nata nel 1963 come associazione privata dei Rettori, ha acquisito nel tempo un riconosciuto ruolo istituzionale e di rappresentanza e la capacità di influire sullo sviluppo del sistema universitario.

La CRUI si propone come: strumento di indirizzo e di coordinamento delle autonomie universitarie; luogo di sperimentazione di modelli e di metodi da trasferire al sistema universitario; laboratorio di condivisione e diffusione di best practices; centro di studio e analisi a disposizione delle università.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 3 del suo Statuto, la CRUI ha come finalità:

  • rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani in ambito nazionale e internazionale;
  • contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo per l'alta formazione e la ricerca e all'allargamento delle collaborazioni con tutte le parti nei variegati settori di competenza delle Università;
  • elaborare e presentare al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed avanzare proposte ed osservazioni in materia di alta formazione e di ricerca, nonché su ogni altro argomento di interesse e competenza delle Università;
  • ricercare coerenza di comportamenti e di interpretazioni in tutte le questioni di interesse comune;
  • promuovere, sostenere e valorizzare ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano;
  • promuovere, sostenere e valorizzare l'attività della cd. Terza missione;
  • nei casi previsti dalla legge, ovvero per ragioni di competenza istituzionale, ovvero nei casi in cui si renda comunque opportuno, designare i componenti di qualsiasi organismo, ente, commissione o comitato.

Sono organi della CRUI:

a)       l'Assemblea generale, composta da tutti gli associati, ordinari ed aggregati, della CRUI, rappresentati dai rispettivi Rettori o figure responsabili equivalenti;

b)       il Presidente, eletto tra i rappresentanti degli associati ordinari dall'Assemblea generale nella composizione dei soli rappresentanti degli associati ordinari;

c)       la Giunta, composta dal Presidente e da altri 12 (dodici) componenti, rappresentanti degli associati ordinari eletti tra questi ultimi dall'Assemblea generale nella composizione dei soli associati ordinari;

d)       i Vicepresidenti, in numero di 2 (due), di cui uno appartenente alle Università non statali;

e)       il Segretario generale, nominato tra i componenti della Giunta su proposta del Presidente;

f)        il Decano;

g)       il Collegio dei Revisori.

 

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)

 

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) è l'organo consultivo del Ministro per i temi relativi agli studenti universitari e di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle università italiane, di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione e di dottorato. Esso è composto da:

  • 28 membri eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e alle scuole dirette a fini speciali;
  • un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione;
  • un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

I membri sono rieleggibili una sola volta.

Il CNSU svolge attività consultive e propositive: formula pareri obbligatori sui principali atti di indirizzo e di ripartizione delle risorse e predispone, su base biennale, il proprio Rapporto sulla condizione studentesca.

 

Il Convegno dei Direttori generali delle amministrazioni universitarie (CODAU)

Il Convegno dei Direttori generali delle amministrazioni universitarie (CODAU) è l'organismo di raccordo dei Direttori Generali dell'università e si occupa di:

  • coordinare l'attività delle università per la parte relativa alla gestione amministrativa;
  • instaurare rapporti sistematici con: Ministeri, CRUI, ANVUR, CNSU, OO.SS., ARAN, Comitati di settore e altri Organismi istituzionali per la promozione di studi congiunti, e per il miglior funzionamento e l'organizzazione delle istituzioni universitarie, anche al fine di favorire una omogenea applicazione delle norme e la diffusione di buone pratiche
  • attivare relazioni con organismi e rappresentanze parlamentari, di governo, sindacali e instaurare rapporti di collaborazione con analoghe Organizzazioni nazionali e sovranazionali, per scambi di esperienze e conoscenza di esigenze e orientamenti, al fine di formulare valutazioni e proposte anche di provvedimenti normativi, per il miglioramento ed il consolidamento dell'integrazione a livello europeo ed extraeuropeo;
  • promuovere e valorizzare i dirigenti delle Istituzioni universitarie, anche attraverso iniziative volte a favorirne la formazione, la crescita e lo sviluppo professionale.

Sono organi del CODAU:

a)      l'Assemblea generale, composta da tutti i soci del CODAU, rappresentati dai rispettivi Direttori Generali o Dirigenti di volta in volta delegati;

b)      il Presidente, eletto dall'Assemblea generale tra Direttori Generali delle istituzioni universitarie aderenti, in carica per 3 anni rinnovabili;

c)      la Giunta, composta dal Presidente e da altri otto componenti eletti dall'Assemblea generale, di cui sei eletti tra i propri membri, di cui almeno uno deve essere nominato in rappresentanza delle Istituzioni Universitarie non statali e due devono essere dirigenti;

d)      il Collegio dei Revisori, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'albo dei revisori contabili, e in carica tre anni rinnovabili.

 

Il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR)

 

L'articolo 21 della legge n. 240 del 2010, come sostituito dall'articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, disciplina il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), istituito in sostituzione del precedente Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR), al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione. Il CNVR - nominato con il decreto ministeriale del 30 luglio 2021 - è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti. È previsto che il CNVR:

  • indichi i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20 della medesima legge, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;
  • definisca gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi;
  • se previsto dai rispettivi bandi, provveda allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
  • definisca i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
  • predisponga rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR. Alla data odierna, l'ultima relazione annuale disponibile è quella relativa all'anno 2025.

Si stabilisce, inoltre, che il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020 (7% delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca). È previsto poi che nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'università e della ricerca.

 

Il Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM)

 

Il Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) è stato istituito dall'articolo 3 della legge n. 508 del 1999 come organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

In particolare, concorre all'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni. Ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte sugli schemi di regolamento di attuazione della riforma di cui alla legge n. 508 del 1999, sui regolamenti didattici degli istituti AFAM, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.

Il comma 2 del citato articolo 3 della legge n. 508 del 1999 ha previsto che la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM fossero disciplinati con decreto ministeriale. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il decreto ministeriale 16 settembre 2005 n. 236, successivamente abrogato dal decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67 (come corretto dal Comunicato del 21 maggio 2021), che costituisce l'attuale Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. 

L'articolo 3 del Regolamento prevede che il Consiglio è composto da 27 membri, di cui 25 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti delle Istituzioni AFAM e 2 designati dal Ministro dell'università e della ricerca. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo.

L'attuale Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM), è stato nominato con il decreto ministeriale 22 marzo 2022, n. 298

ultimo aggiornamento: 4 maggio 2026

Oltre agli organismi consultivi in senso proprio, il MUR esercita funzioni di vigilanza su un rilevante numero di enti pubblici di ricerca non strumentali, il cui finanziamento istituzionale grava sullo stato di previsione del Ministero. Gli enti pubblici di ricerca sono centri istituzionali preposti allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, dotati di personalità giuridica e di ampia autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai quali è affidato il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca in specifici campi disciplinari o con riferimento a settori di interesse generale. Dal punto di vista funzionale, gli EPR stessi conducono la ricerca attraverso laboratori, infrastrutture, programmi di ricerca e collaborazioni nazionali e internazionali, ponendosi in sinergia con le università: i docenti universitari partecipano ai programmi degli EPR, i ricercatori degli enti collaborano con i dipartimenti universitari.

 

Per quanto riguarda il quadro normativo degli enti pubblici di ricerca, si evidenzia che il settore è stato oggetto di un'operazione di riordino e razionalizzazione attraverso una serie di interventi legislativi e deleghe al Governo succedutisi nel tempo: con la legge n. 165 del 2007 è stata conferita dal Parlamento una delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca, in attuazione della quale, con il decreto legislativo n. 213 del 2009 il Governo ha provveduto al riordino della disciplina degli statuti e degli organi di governo degli enti di ricerca; con l'articolo 13 della legge n. 124 del 2015 è stata conferita una delega al Governo per semplificare le attività degli enti stessi; con il decreto legislativo n. 218 del 2016 il Governo ha previsto un sistema di regole più snello per il settore, ed ha individuato la lista degli enti pubblici di ricerca.

Si ricorda che gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono, allo stato, i seguenti 14:

  •   il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
  •   l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);
  •   la Stazione zoologica "Anton Dohrn";
  •   l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
  •   l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
  •   il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (Area Science Park);
  •   l'Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" - INDAM;
  •   l'Istituto italiano di studi germanici;
  •   il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" - CREF;
  •   l'Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
  •   l'Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
  •   il Sincrotrone di Trieste Spa;
  •   l'Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE);
  •   l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

 

La direzione generale competente in materia di enti pubblici di ricerca è, come si è visto, la Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica, ed in particolare il suo Ufficio V – Programmazione, finanziamento e vigilanza degli enti e delle istituzioni pubbliche di ricerca e degli organismi di ricerca, cui spettano, nello specifico, le seguenti funzioni:

  •   vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attività di indirizzo strategico e valutazione degli enti pubblici di ricerca;
  •   istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo dei medesimi enti pubblici di ricerca;
  •   valutazione e finanziamento dei piani annuali e pluriennali di attività degli enti e istituzioni pubbliche di ricerca, ai sensi del decreto legislativo n. 204 del 1998;
  •   supporto alla definizione dei criteri di valutazione dei programmi in collaborazione con gli organismi di valutazione;
  •   attuazione dei provvedimenti di riordino degli EPR e controlli di legittimità e di merito su regolamenti e statuti;
  •   sostegno e incentivazione della ricerca spaziale e aerospaziale e supporto all'attività di indirizzo del relativo settore;
  •   supporto alla funzione di indirizzo nonché vigilanza, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, e finanziamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
  •   coordinamento della partecipazione degli enti ai consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (ERIC) e relativo finanziamento;
  •   coordinamento e valutazione d'impatto della partecipazione italiana a programmi nazionali di ricerca.

 

Per quanto riguarda il finanziamento di tali enti, si provvede attraverso il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE), istituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998, le cui risorse sono allocate nel capitolo 7236 dello stato di previsione del MUR.

Per un focus sul riparto del FOE per il 2025, si rimanda al relativo dossier.

ultimo aggiornamento: 4 maggio 2026

Lo stato di previsione di cassa del Ministero dell'università e della ricerca espone un totale di spese previste per il 2026 pari a 14 miliardi di euro, pari a circa l'1,5 per cento della spesa pubblica nazionale (al netto degli oneri di rimborso del debito pubblico).

Il grafico sottostante mostra l'evoluzione diacronica della dotazione dello stato di previsione del Ministero negli ultimi anni. Si tenga presente che per il 2025 e per il 2026 i dati sono ancora di natura previsionale, non essendo ancora disponibili i rendiconti, mentre per il triennio precedente sono dati di consuntivo.

Dal punto di vista della natura della spesa, il Ministero si configura come un soggetto prevalentemente concentrato sui trasferimenti, in coerenza con le sue funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza su un sistema, quello della formazione superiore e della ricerca, costituito per la quasi totalità da soggetti e istituzioni autonomi. Su 14 miliardi posti a Bilancio, ben 10,2 miliardi sono classificati come spese correnti per interventi (ossia, per la gran parte, trasferimenti a soggetti terzi, quali ad esempio Università e EPR; 2,8 miliardi sono spese per investimenti in conto capitale e 0,9 miliardi sono spese correnti di funzionamento (di cui magna pars è costituita dalla spesa per il personale ministeriale);

Dal punto di vista della classificazione finalistica della spesa, lo stato di previsione del Ministero è ripartito in tre Missioni:


Le tre Missioni in questione sono ripartite a loro volta in 11 Programmi di spesa, assegnati ai 10 centri di responsabilità amministrativa in cui è diviso il Ministero. Si ricorda infatti che, alla luce di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità nazionale), la realizzazione di ciascun programma di spesa è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri. Nel caso del Ministero dell'Università e della Ricerca, come confermato anche dalla riforma organizzativa disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2025, l'unità organizzativa di primo livello è rappresentata dalle otto Direzioni generali, coordinate dal Segretariato generale, cui si aggiunge il Gabinetto del Ministro.

 

Nella tabella sottostante sono riportati i programmi di spesa del Ministero, con la rispettiva dotazione previsionale di cassa per il 2026, ripartiti per centro di responsabilità amministrativa.

La tabella è utile a comprendere il peso, assoluto e relativo, dei programmi di spesa e dei centri di responsabilità amministrativa in cui si articola il Ministero, ed evidenzia come la struttura della spesa del MUR sia assai più semplice – almeno nella sua articolazione formale per centri di responsabilità – rispetto a quella di altri ministeri.

L'elemento di maggior rilievo è l'elevata concentrazione di risorse in capo alla Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore, cui è assegnato il 70,2 per cento dell'intera dotazione ministeriale (circa 9,83 miliardi di euro). Ciò dipende quasi esclusivamente dal fatto che su tale centro di responsabilità grava la voce di gran lunga più consistente dell'intero bilancio del Ministero: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari (FFO, capitolo 1694), il quale, nella previsione di cassa per il 2026, supera da solo i 9,4 miliardi di euro. Il Fondo finanzia la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.

Con una quota del 17,1 per cento (circa 2,4 miliardi di euro), la Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e dell'innovazione tecnologica costituisce il secondo centro di responsabilità per entità di risorse gestite. In questo caso, la parte largamente prevalente della dotazione è costituita dai contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati. Nello specifico il finanziamento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE, capitolo 7236), attraverso il quale lo Stato finanzia le spese di funzionamento degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero, assorbe da solo circa 1,64 miliardi di euro; degne di nota sono anche le risorse destinate al finanziamento del Fondo per la programmazione della ricerca (FPR, capitolo 7845), pari circa a 400 milioni di euro.

Il terzo e il quarto centro di responsabilità per dimensione delle risorse gestite sono, rispettivamente: la Direzione generale del diritto allo studio (5,4 per cento, circa 757 milioni di euro), le cui risorse sono destinate in larga misura al sostegno agli studenti tramite borse di studio, prestiti d'onore, attività culturali, sportive e ricreative - in particolare al Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, capitolo 1710 -, nonché alla realizzazione o ristrutturazione degli alloggi per gli studenti universitari; la Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM (4,4 per cento, circa 615 milioni di euro), il cui programma di spesa finanzia in gran parte le spese del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica direttamente a carico del bilancio statale.

ultimo aggiornamento: 4 maggio 2026
 
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