provvedimento 10 marzo 2025
Studi - Affari sociali Potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025

E' all'esame dell'Assemblea della Camera il disegno di legge  (A.C. 2142-A), approvato in prima lettura dal Senato,  recante "Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025", che prevede che, al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi, svolte presso i principali porti e aeroporti, e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica a decorrere  dall'anno 2025, il Ministero della salute sia autorizzato ad effettuare alcune assunzioni, con contratto a tempo determinato.

apri tutti i paragrafi

E' all'esame dell'Assemblea della Camera il disegno di legge  (A.C. 2142-A), approvato in prima lettura dal Senato,  recante "Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025", che prevede che, al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi, svolte presso i principali porti e aeroporti, e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica a decorrere  dall'anno 2025, il Ministero della salute sia autorizzato ad effettuare alcune assunzioni, con contratto a tempo determinato con scadenza non successiva al 31 dicembre 2025, di tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e di quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, i quali abbiano già prestato servizio presso il Ministero medesimo, sino al 31 dicembre 2023 e per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19").

L'articolo 2, comma 1, del citato D.L. n. 18/2020, tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, ha autorizzato il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici. Le assunzioni potevano essere effettuate utilizzando graduatorie – sia del medesimo Ministero sia approvate da altre amministrazioni – per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale; al termine del periodo di prova, a cui erano soggetti anche coloro che lo avessero già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione era subordinata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.

La relazione illustrativa allegata all'originario disegno di legge A.S. n. 1184 afferma che il personale in questione è stato assunto previo superamento di apposite procedure concorsuali, per titoli ed esame orale, su base regionale, che prevedevano, al termine del periodo di prova, il superamento di un ulteriore esame teorico-pratico, quale condizione per la conferma dell'assunzione. La relazione osserva altresì che la previsione delle nuove assunzioni è operata nel rispetto della durata complessiva triennale di cui al citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020. Tale limite, tuttavia, non è posto nella formulazione del disegno di legge.

           

Le autorizzazioni di spesa effettuate dal provvedimento in esame sono distinte con riferimento agli emolumenti per il personale (ad esclusioni delle voci indicate a seguire), all'erogazione dei buoni pasto e ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario. Più nello specifico vene autorizzata una spesa pari a:

  • euro 848.623 per l'anno 2025 per il personale;
  • euro 24.948 per l'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto;
  • euro 60.946 per l'anno 2025 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario (comma 1). 

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 934.517 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).





ultimo aggiornamento: 10 marzo 2025
 
temi di Welfare