E' all'esame dell'Assemblea della Camera il disegno di legge A.C. 3076, già approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di protezione civile.
Per approfondire si veda il dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.
Il provvedimento, di iniziativa governativa, è stato presentato al Senato che ne ha iniziato l'esame presso la Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede redigente il 15 aprile 2026. Nella seduta del 23 giugno 2026 è stata avanzata alla Presidenza della Commissione la richiesta di remissione in sede referente del disegno di legge. Dal momento che la richiesta era sostenuta dal prescritto numero di senatori, pari ad almeno un quinto dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato, l'esame del provvedimento è proseguito in sede referente. Il 22 luglio 2026 la Commissione ha concluso l'esame del disegno di legge dopo aver approvato alcune proposte emendative. Il 4 agosto 2026 l'Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge nel testo modificato proposto dalla Commissione.
La I Commissione della Camera ha licenziato il provvedimento l'8 ottobre 2026, senza apportarvi modifiche.
L'articolo 1 prevede che, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali, sono istituite speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al medesimo comparto, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo princìpi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione.
Gli articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente il trattamento economico e il trattamento giuridico del personale non dirigenziale della protezione civile delle regioni.
Analogamente, gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente il trattamento economico e il trattamento giuridico del personale dirigenziale della protezione civile delle regioni.
L'articolo 6 inserisce nel Codice della protezione civile disposizioni in materia di linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile e di responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell'esercizio di tali attività.
L'articolo 7 stabilisce che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenti alle Camere una relazione sull'attuazione del presente provvedimento con cadenza biennale.
L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.