La legge n. 104/2024, ( A.C. 1532-ter-A, A.S. 1097) reca Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.
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La legge n. 104/2024 ( A.C. 1532-ter-A, A.S. 1097) reca Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.
Il provvedimento, modificato nel corso dell'esame parlamentare, si compone di 8 articoli.
L'articolo 1, per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi sociali comunali, estende anche alle forme associative dei comuni la possibilità, attualmente prevista esplicitamente per i singoli comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Così come già previsto per le medesime assunzioni effettuate dai singoli comuni, anche quelle effettuate dalle forme associative comunali devono avvenire nel limite dei medesimi vincoli assunzionali e delle risorse già stanziate del Fondo povertà e del Fondo di solidarietà comunale per le suesposte finalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.
L'articolo 2, modificando il D.Lgs. n. 147 del 2017 ( Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà) istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione e di rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali, e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo (SINBA) sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie. Per la partecipazione al Tavolo, di cui è disciplinata la composizione, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati (comma 1). Vengono poi disposte alcune modifiche all'articolo 39 della legge n. 149 del 2001, (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), aggiornando i soggetti istituzionali che trasmettono al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della citata legge, e precisando che la citata relazione deve essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori (comma 2).
L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame referente, prevede che la Repubblica riconosca il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, prevedendo che ai fini della sua celebrazione le istituzioni pubbliche possano promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale (commi 1 e 2). Viene poi stabilito che la Giornata non determini effetti civili ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive) (comma 3), e viene prevista la clausola di invarianza degli oneri finanziari (comma 4).
L'articolo 4 detta alcune modifiche al D.Lgs. n. 117/2017, recante il Codice del terzo settore.
In primo luogo la lettera a), chiarisce i limiti entro cui è possibile, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, percepire proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.
Con un'integrazione al comma 3 dell'articolo 11 si dispone poi (lettera b),) che anche per le imprese costituite in forma di associazione e fondazione - oltre che per le imprese sociali, come attualmente previsto - l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica. Con la sostituzione del comma 4 dell'articolo 24 si consente in via ordinaria (lettera c), salvo divieto espresso nell'atto costitutivo e nello statuto, l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l'espressione del voto per corrispondenza.
Vengono poi disposte alcune modifiche (lettere d) ed e)) agli articoli 30 e 31 del Codice del terzo settore, in tema, rispettivamente, di nomina necessaria dell'organo di controllo nelle associazioni riconosciute e non del terzo settore, e di nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni riconosciute e non e nelle fondazioni del terzo settore.
La lettera f) apporta alcune modifiche all'articolo 36 del Codice del terzo settore in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.
Viene poi inserito (lettera g) un comma 2-bis all'articolo 41 del citato Codice, diretto a prevedere che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre vengono dettate modifiche puntuali (lettere h), i) ed l)) agli articoli 47 e 48 del Codice del terzo settore in tema, rispettivamente, di domanda di iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNT), di termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli Enti del terzo settore, e di aggiornamento del contenuto del citato Registro.
La lettera m) prevede la possibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgono una o più attività di interesse generale elencate all'articolo 5 del Codice del terzo settore. Infine la lettera n) interviene sul comma 8 dell'articolo 101 (Norme transitorie) del Codice del terzo settore, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.
L'articolo 5 dispone una puntuale modifica all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112,(Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), fissando al tre per cento (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali possono destinare a fondi istituiti da enti e da associazioni nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.
L'articolo 6 abroga l'articolo 10 della Legge 6 giugno 2016, n. 106, (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), che istituisce e disciplina la Fondazione Italia sociale (comma 1). Viene poi previsto (comma 2) che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la Fondazione sia estinta e liquidata , con la procedura di cui all'articolo 16 del D.P.R. 28 luglio 2017, recante l'approvazione dello Statuto della Fondazione Italia sociale (comma 2).
L'articolo 7 esclude la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell'imposta di successione, in favore degli enti del Terzo Settore che sono beneficiari di trasferimenti non soggetti ad imposta di successione e donazione e alle imposte ipotecarie e catastali.
L'articolo 8 modifica le disposizioni del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità.